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25.1017 · Interrogazione · 2025-03-21

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Spettabili membri del Consiglio federale, in merito alla vostra risposta all’interrogazione 24.1054 sulla qualità delle acque potabili, rileviamo nelle basi legali menzionate l’assenza di obbligo di informazione per prevenire danni da corrosione, depositi ferrosi e calcarei nelle reti private.

1. Obbligo di diligenza e informazione sui rischi

Il Codice delle Obbligazioni (CO, RS 220) impone alle aziende idriche di adottare tutte le misure necessarie per prevenire danni agli utenti, incluso l'obbligo di informare tempestivamente sui rischi connessi alle caratteristiche chimiche dell'acqua. Tale obbligo è coerente con la Legge sulle derrate alimentari (LDerr, RS 817.0) e in particolare l’art. 5 dell’Ordinanza del DFI sull’acqua potabile (OPPD, RS 817.022.11), che prevede un’informazione annuale sulla qualità dell’acqua. Tuttavia, la normativa attuale si concentra sulla sicurezza alimentare, senza disciplinare gli effetti di acque troppo dure (ricche di calcio) o troppo molli (con elevata CO₂), che possono danneggiare gli impianti privati.

2. Impatti delle acque dure e molli

L’OPPD impone il monitoraggio della qualità dell’acqua secondo principi HACCP, ma non regolamenta esplicitamente l’informazione sugli effetti di durezza e acidità sulle tubature. La SVGW/SSIGA con la Direttiva W12 classifica la durezza dell’acqua e ne sottolinea l’importanza nel monitoraggio, poiché può influenzare le infrastrutture e la percezione del consumatore.

3. Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale

La mancata informazione sui rischi può esporre le aziende a responsabilità contrattuali ed extracontrattuali per danni agli impianti privati. È essenziale chiarire i limiti dell’obbligo informativo, garantendo trasparenza senza oneri indebiti per le aziende. Si pone in particolare la questione dell’informazione sugli effetti delle acque dure e molli, lasciando agli utenti la scelta di installare impianti di trattamento.

Ci pregiamo pertanto chiedere quanto segue.

  1. Come intende il CF conciliare le prescrizioni della LDerr e dell’OPPD con l’obbligo di diligenza in materia di informazione sui rischi residui?

  2. È prevista una revisione normativa per chiarire o rafforzare l’obbligo informativo su durezza e CO₂ aggressiva?

  3. Si può rendere obbligatoria l’informazione sugli effetti delle acque dure e molli, lasciando agli utenti la decisione su eventuali impianti di trattamento privati?

Stellungnahme des Bundesrates

In base all’articolo 5 dell’ordinanza del DFI sull’acqua potabile e sull’acqua per piscine e docce accessibili al pubblico (OPPD; RS 817.022.11), chi distribuisce acqua potabile è tenuto a informare almeno una volta all’anno sulla qualità di tale acqua. Gli articoli 76-79 dell’ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (ODerr; RS 817.02) definiscono i principi che permettono di garantire la buona prassi procedurale e la sicurezza delle derrate alimentari. Conformemente all’articolo 80 ODerr, in alternativa all’adempimento dei suddetti requisiti è possibile elaborare linee direttive settoriali, che necessitano dell’approvazione dell’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV). Le linee direttive per una buona prassi procedurale nelle aziende dell’acqua potabile della Società svizzera dell’industria del gas e delle acque, approvate il 19 luglio 2022 dall’USAV, illustrano i parametri (tra cui la durezza dell’acqua) su cui occorre informare (www.svgw.ch > Regolamentazione > Shop/ePaper > Ricerca > W12). I fornitori di acqua sono consapevoli della necessità di armonizzare la durezza dell’acqua e il valore del pH in modo da evitare per quanto possibile danni da corrosione nella rete di distribuzione, come peraltro previsto anche dalle linee direttive. Le autorità cantonali di esecuzione controllano il rispetto della buona prassi procedurale nella fornitura di acqua potabile. Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione Michaud Gigon 25.3326 «Chiarire la portata dell’obbligo di informazione da parte delle aziende di distribuzione di acqua potabile»: qualora venisse accolta, terrebbe conto anche del tema della presente interrogazione. Non prevede tuttavia adeguamenti del diritto delle derrate alimentari.