25.1039 · Interrogazione · 2025-09-09
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Nonostante il divieto di acquisizione a freddo nell’assicurazione di base (dal settembre del 2024), continuano ad essere effettuate chiamate pubblicitarie. La SECO ha registrato un calo significativo dei reclami, ma il fenomeno non è scomparso del tutto. Nell’assicurazione di base, in caso di infrazione l’UFSP può infliggere multe fino a 100 000 franchi; per le assicurazioni complementari l’autorità competente è la FINMA. Alla luce di questa situazione, invito il Consiglio federale a rispondere alle domande seguenti:Dall’introduzione del divieto, quante infrazioni sono state rilevate nell’ambito dell’assicurazione di base e quante in relazione alle assicurazioni complementari?Come vengono registrate le infrazioni?Sono già state inflitte multe? In caso affermativo, a chi sono state inflitte e a quanto ammontavano?Che forma assume la collaborazione tra l’UFSP e la FINMA per la vigilanza su queste pratiche?Quali difficoltà si riscontrano nella gestione dei reclami? Il dipartimento responsabile dispone di sufficiente personale per esercitare la vigilanza in modo efficace? Il Consiglio federale ritiene che l’ammontare delle multe sia sufficiente a scoraggiare le acquisizioni a freddo illecite?Dal suo punto di vista, il ritiro dell’autorizzazione secondo la LAMal in caso di recidiva costituirebbe una misura adeguata per evitare le acquisizioni a freddo in futuro?
Stellungnahme des Bundesrates
1. In relazione all’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS), dal 1° settembre 2024 sono pervenute all’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) 67 segnalazioni riguardanti il divieto di acquisizioni telefoniche a freddo (stato: 10 settembre 2025). In tre casi sono emerse presunte infrazioni che hanno portato a ulteriori indagini secondo il diritto in materia di vigilanza: in un caso è stato emanato un provvedimento per violazione dell’accordo settoriale, un caso si è rivelato infondato e il terzo è tuttora in corso di esame. Per quanto riguarda l’assicurazione complementare all’assicurazione sociale contro le malattie, dal 1° settembre 2024 sono pervenute alla FINMA 358 segnalazioni concernenti il divieto di acquisizioni telefoniche a freddo. In alcuni casi la FINMA ha avviato indagini al riguardo.
2. L’UFSP registra tutte le segnalazioni e tutti i reclami presentati all’autorità di vigilanza nel sistema di gestione elettronica degli affari della Confederazione. Da parte sua, la FINMA ha reso disponibile sul proprio sito un modulo elettronico specifico per i casi di acquisizione telefonica a freddo, al fine di garantire un’analisi strutturata delle segnalazioni.
3. Nell’ambito dell’AOMS possono essere comminate multe in relazione al divieto di acquisizione telefonica a freddo, conformemente all’articolo 54 capoverso 3 lettera h della legge sulla vigilanza sull’assicurazione malattie (LVAMal; RS 832.12). Per quanto riguarda l’assicurazione complementare, si applicano le disposizioni dell’articolo 86 capoversi 1bis e 2 della legge sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA; RS 961.01). Nel caso dell’AOMS, il perseguimento penale compete alle pertinenti autorità cantonali, non essendo prevista una norma di diritto penale amministrativo. Nel caso dell’assicurazione complementare, l’autorità competente è il Dipartimento federale delle finanze (quale primo organo decisionale). Ad oggi non sono ancora state comminate multe.
4. Ai sensi dell’articolo 34 capoverso 5 LVAMal e dell’articolo 39 capoverso 1 bis della legge sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA; RS 956.1), l’UFSP e la FINMA prevedono tre volte all’anno uno scambio che verte in particolare sui seguenti temi: acquisizione a freddo, tetto massimo delle rimunerazioni e sorveglianza degli intermediari da parte degli assicuratori. Sia l’UFSP che la FINMA designano inoltre persone di riferimento per incontri ad hoc. Il coordinamento avviene anche nell’ambito di controlli in loco. Lo scambio di informazioni si è dimostrato prezioso e si svolge in modo efficace.
5. In generale si può affermare che spesso mancano dati essenziali del chiamante (nome, ragione sociale, numero di telefono ecc.), che vengono utilizzati nomi falsi, che le chiamate provengono da call center esteri e/o avvengono tramite spoofing. Tutto ciò rende l’identificazione del mittente particolarmente complessa. Dimostrare un coinvolgimento di un assicuratore in acquisizioni telefoniche a freddo illecite risulta pertanto difficoltoso e richiede indagini approfondite sulle misure preventive adottate dagli stessi assicuratori. Le strutture dei sistemi di intermediazione abusivi sono complesse e stratificate. Di conseguenza, si deve dimostrare attraverso i flussi finanziari – con un notevole dispendio di risorse – chi è il responsabile ultimo dell’acquisizione telefonica a freddo illecita. In considerazione della loro complessità, tali accertamenti richiedono un notevole impiego di risorse anche per singoli casi, motivo per cui l’attuale organico non consente lo svolgimento di indagini capillari. Per le ragioni sopra esposte, è difficile ricavare dalle segnalazioni di acquisizioni illecite elementi oggettivi sufficienti per una denuncia penale.
6. A causa del numero relativamente scarso di segnalazioni e reclami all’autorità di vigilanza, le misure legislative sembrano essere efficaci sia nell’ambito dell’assicurazione di base sia in quello dell’assicurazione complementare. Tuttavia, i tempi non sono ancora maturi per formulare un giudizio definitivo.
7. La revoca dell’autorizzazione a esercitare l’assicurazione sociale malattie secondo l’articolo 43 capoverso 1 LVAMal o del ramo A5 (Assicurazione contro le malattie) nell’ambito dell’assicurazione complementare secondo l’articolo 37 capoverso 1 LFINMA costituisce l’ultima ratio delle misure previste dal diritto in materia di vigilanza. Nel rispetto del principio di proporzionalità, hanno priorità misure meno incisive quali il divieto di corrispondere compensi agli intermediari inadempienti o l’ordine di limitare i costi di acquisizione di nuovi assicurati.