25.1048 · Interrogazione · 2025-09-25
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Vari media, ONG e organizzazioni specializzate riportano gravi irregolarità in materia di ordine ed esecuzione della carcerazione amministrativa prevista dal diritto degli stranieri. Ad esempio, il tasso dei suicidi è da sei a sette volte superiore a quello in libertà, molte persone incarcerate soffrono di disturbi post-traumatici, aggravati dalle condizioni di detenzione. Spesso non sono sottoposte a un esame medico preventivo e non ricevono un'assistenza psicologica adeguata. La carcerazione amministrativa prevista dal diritto degli stranieri varia notevolmente da un Cantone all’altro sotto alcuni aspetti. Particolarmente problematiche appaiono le disparità nell’accesso all’assistenza legale: mentre in alcuni Cantoni gli interessati sono rapidamente rappresentati da un avvocato, in altri possono passare mesi. Tali differenze sollevano interrogativi in merito alla parità di trattamento e al rispetto degli standard minimi in materia di diritti umani secondo la Convenzione europea dei diritti dell’uomo e il Protocollo facoltativo alla Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti. Invito pertanto il Consiglio federale a rispondere alle domande seguenti:In che modo la Confederazione garantisce che le autorità cantonali rispettino in maniera scrupolosa le norme federali sulla disposizione della carcerazione amministrativa? Come è garantito che il rischio di passaggio alla clandestinità sia concretamente motivato nel singolo caso e non presupposto in maniera generalizzata? Quali prescrizioni federali esistono riguardo all’esame dell’idoneità alla carcerazione, in particolare nel caso di persone vulnerabili o affette da turbe psichiche? Come valuta il Consiglio federale l’applicazione di queste prescrizioni da parte dei Cantoni? Quali standard minimi sono applicabili in materia di carcerazione amministrativa, in particolare riguardo al rispetto dei diritti umani e alla necessaria separazione dalla carcerazione penale? Come valuta il Consiglio federale il rispetto di questi standard da parte dei Cantoni? A partire da quando una persona in carcerazione amministrativa ha diritto alla rappresentanza legale? In che modo il Consiglio federale giudica le diverse prassi cantonali in materia? Quali dati rileva la Confederazione sulla carcerazione amministrativa (numero di carcerazioni disposte, motivi di carcerazione, durata, episodi particolari, aspetti medici), e sotto quale forma i Cantoni sono obbligati a fornire questi dati e a riferire periodicamente in materia?Quali meccanismi federali sono attualmente previsti per identificare le irregolarità nell’esecuzione della carcerazione amministrativa e garantire uguali diritti tra i Cantoni?
Stellungnahme des Bundesrates
1./6. Spetta ai Cantoni ordinare e applicare misure coercitive nell’ambito dell’esecuzione degli allontanamenti. I tribunali cantonali verificano nel singolo caso la conformità legale e il rischio di passaggio alla clandestinità. In aggiunta, il rispetto delle disposizioni legali è ulteriormente garantito dai competenti tribunali cantonali e dal Tribunale federale nel quadro delle procedure di ricorso. Il Consiglio federale attribuisce grande importanza al rispetto delle prescrizioni federali e degli standard vigenti nel settore delle misure coercitive di diritto degli stranieri. Nell’esercizio della loro funzione di vigilanza, le autorità federali provvedono ad armonizzare le prassi cantonali in materia di ordine ed esecuzione della carcerazione amministrativa, di modo che sia attuata in maniera adeguata e nel rispetto della legge. In particolare, il Consiglio federale si adopera affinché il principio di proporzionalità sia debitamente considerato in ogni singolo caso, anche per quanto concerne la valutazione del rischio di passaggio alla clandestinità.Il ricorso delle autorità costituisce uno strumento di vigilanza di cui la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) può avvalersi in virtù dell’articolo 14 capoverso 2 dell’ordinanza sull’organizzazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia (Org-DFGP; RS 172.213.1). È inteso a garantire l’applicazione corretta e uniforme del diritto federale nel settore delle misure coercitive di diritto degli stranieri.Inoltre, la SEM incoraggia l’uso degli strumenti volti armonizzare le misure nel quadro della sua collaborazione con i Cantoni, in particolare tramite seminari, istruzioni, piattaforme di scambio o comitati. 2. Per quanto riguarda l’idoneità alla carcerazione, non esistono disposizioni federali specifiche per la carcerazione amministrativa, che è esaminata conformemente all’articolo 80 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI; RS 142.20). Un’autorità giudiziaria esamina entro 96 ore la legalità e l’adeguatezza della carcerazione, considerando anche la situazione familiare dell’interessato e le circostanze in cui la carcerazione è eseguita. 3. I requisiti posti alle condizioni di carcerazione nell’ambito della carcerazione amministrativa sono fissati nell’articolo 81 LStrI, che contiene in particolare rinvii alle pertinenti norme giuridiche europee vincolanti per la Svizzera. Il rispetto di queste disposizioni è valutato regolarmente nel quadro dell’acquis di Schengen da rappresentanti della Commissione europea e degli Stati membri di Schengen. In seguito a una valutazione di questo tipo, nel 2018 è stato raccomandato alla Svizzera di adottare misure affinché la carcerazione amministrativa sia in linea di massima eseguita in istituti detentivi specializzati. La pertinente disposizione della LStrI è stata quindi precisata obbligando chiaramente i Cantoni a separare le persone in carcerazione amministrativa da quelle che scontano una pena (art. 81 cpv. 2 LStrI). Da allora i Cantoni hanno compiuto grossi progressi in questo ambito. La Confederazione promuove gli sforzi profusi sostenendo finanziariamente, a determinate condizioni, la costruzione di penitenziari destinati esclusivamente alla carcerazione amministrativa (art. 82 cpv. 1 LStrI). 4. Nessuna disposizione federale precisa il momento a partire dal quale la persona in carcerazione amministrativa deve beneficiare di un rappresentante legale. Tuttavia, tutti i Cantoni prevedono, in determinate circostanze e in primo luogo in considerazione dell’articolo 29 capoverso 3 della Costituzione federale (Cost.; RS 101), un gratuito patrocinio nelle procedure amministrative. Questo diritto costituzionale vale in maniera uniforme per tutte le procedure statali, incluse le procedure amministrative cantonali e comunali, ed è concretizzato dalle leggi cantonali sulla procedura amministrativa (p. es. legge federale sulla procedura amministrativa in diversi Cantoni). 5. Conformemente all’articolo 15abis dell’ordinanza concernente l’esecuzione dell’allontanamento e dell’espulsione di stranieri (OEAE; RS 142.281), le autorità cantonali competenti comunicano alla SEM i seguenti dati in merito all’ordine di carcerazione: il numero degli ordini di carcerazione e la durata di ciascuna carcerazione; il numero dei rinvii; il numero dei rilasci in libertà; la cittadinanza delle persone incarcerate; il sesso e l’età delle persone incarcerate; il tipo di carcerazione, il luogo dell’incarcerazione nonché la durata della carcerazione. Per i minori, le autorità cantonali competenti in materia di stranieri comunicano anche se è stata istituita una rappresentazione legale e se sono state adottate misure a protezione del minore.Inoltre, il tasso di occupazione delle strutture carcerarie è rilevato annualmente nell’ambito del monitoraggio delle capacità di accoglienza. Questi dati sono forniti una volta all’anno all’Ufficio federale di statistica e una volta al mese al Centro svizzero di competenze in materia d’esecuzione di sanzioni penali.