Lexipedia

25.1061 · Interrogazione · 2025-12-19

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Grazie alla loro tecnologia blockchain, le criptovalute sono particolarmente adatte a camuffare l’identità dei detentori di valori patrimoniali per diversi motivi. Sono infatti ideali per coprire attività criminali quali riciclaggio di denaro, operazioni relative al pagamento di riscatti causati da ransomware, furti di criptovalute, commerci illegali sul darknet come il traffico di armi e droga, ma anche frodi fiscali. Il Consiglio federale afferma che le criptovalute sarebbero trattate in modo tecnologicamente neutrale, alla stregua del denaro detenuto in valute nazionali. Questo non è vero, almeno per quanto riguarda l’imposizione, poiché esistono svariati modi legali, ad esempio attraverso costrutti contrattuali, per evitare le tasse d’emissione. Nei forum pertinenti gli utenti ironizzano sul fatto che nessuno può trovare i loro valori patrimoniali in criptovalute e che non sono dunque tenuti a dichiararli come sostanza. Recentemente le autorità di Zurigo sono riuscite a infliggere un duro colpo al riciclaggio di criptovalute, scoprendo un mixer di bitcoin. Alla luce di quanto esposto invito il Consiglio federale a rispondere alle domande riportate di seguito.

1. Il Consiglio federale ha posto in consultazione una regolamentazione estesa relativa alle criptovalute che non prevede l’obbligo di comunicazione dei valori patrimoniali da parte degli «operatori dei mercati finanziari». Dal momento che è noto che le criptovalute sono ideali per operazioni di mascheramento dell’identità, perché non introdurre un tale obbligo?

2. In che modo le autorità fiscali garantiscono che i valori patrimoniali in criptovalute siano dichiarati correttamente?

3. Qual è l’importo annuo incassato negli ultimi cinque anni a titolo di imposta preventiva per i valori patrimoniali in criptovalute? E a quanto ammontano i rispettivi rimborsi?

4. Quali misure intende adottare il Consiglio federale per garantire che l’imposizione fiscale delle criptovalute avvenga in modo effettivamente neutrale dal punto di vista tecnologico?

Stellungnahme des Bundesrates

Ad domanda 1: uno degli obiettivi del progetto di modifica del Consiglio federale per la legge del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (RS 954.1), posto in consultazione il 22 ottobre 2025, è quello di proteggere maggiormente i clienti e gli investitori dai rischi associati alle criptovalute. A tal fine, l’avamprogetto prevede in particolare di sottoporre all’autorizzazione e alla vigilanza della FINMA un campo più ampio di attività legate alle criptovalute nonché di imporre ai fornitori di servizi obblighi supplementari, compresi quelli volti a prevenire i conflitti di interesse. L’avamprogetto propone inoltre di precisare gli obblighi di diligenza in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro. Questo approccio, conforme agli standard internazionali, consente di offrire maggiore sicurezza e trasparenza agli investitori nonché di attenuare i rischi di frode e altri comportamenti abusivi attraverso una migliore regolamentazione dei fornitori di servizi. Tale regolamentazione persegue quindi obiettivi specifici della legislazione in materia di mercati finanziari. Un obbligo di comunicazione ai fini fiscali per gli istituti finanziari in relazione ai valori patrimoniali in criptovalute non sarebbe pertinente in questo progetto e in Svizzera non è previsto nemmeno in relazione ad altri valori patrimoniali. Al contrario, anche per i valori patrimoniali in criptovalute si applica la procedura di tassazione mista (v. domanda 2) Ad domanda 2:le autorità fiscali sono consapevoli della rilevanza economica delle criptovalute. L’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) ha pubblicato un documento di lavoro sulle conseguenze fiscali delle criptovalute e gestisce un apposito centro di competenza. Inoltre, lavora a stretto contatto con gli specialisti delle amministrazioni cantonali delle contribuzioni e questo tema viene trattato da un organo specializzato nel quadro della Conferenza svizzera delle imposte. Per quanto riguarda l’imposta sul reddito e sulla sostanza si applica la procedura di tassazione mista, che compete ai Cantoni. Il contribuente è tenuto a presentare una dichiarazione d’imposta completa, nella quale devono essere indicati sia i valori patrimoniali in criptovalute sia i redditi che ne derivano. Le autorità di tassazione fanno riferimento a questi obblighi di dichiarazione nelle istruzioni per la compilazione della dichiarazione d’imposta e applicano i metodi usuali per garantire la completezza dell’imposizione (confronto dello stato patrimoniale, controlli ecc.). Se vi sono indizi di una dichiarazione d’imposta incompleta, l’autorità fiscale competente può avviare una procedura di ricupero d’imposta ed eventualmente un procedimento penale fiscale. L’imposta preventiva è un’imposta di garanzia per i contribuenti svizzeri e viene prelevata sui redditi di capitali mobili di fornitori di servizi svizzeri definiti in modo esaustivo dalla legge. Pertanto, può essere applicata anche ai valori patrimoniali in criptovalute solo se con essi vengono realizzati redditi in Svizzera, ad esempio nel caso del prestito («lending») di cripto-attività dietro pagamento presso fornitori di servizi svizzeri. In caso contrario, la funzione di garanzia dell’imposta preventiva è compromessa. Fanno eccezione i token di investimento su base contrattuale, che non rientrano nella definizione legale di redditi imponibili. Ai sensi della normativa «safe harbor», l’AFC si riserva tuttavia il diritto di applicare l’imposta preventiva nel caso in cui vengano superati determinati valori soglia, al fine di evitare abusi. L’AFC effettua regolarmente controlli presso le imprese assoggettate all’imposta preventiva, tra cui anche quelle attive nel settore delle cripto-attività. In caso di dichiarazione omessa o incompleta, l’imposta preventiva viene riscossa a posteriori ed eventualmente viene avviato un procedimento penale. Inoltre, la Svizzera si è impegnata politicamente ad attuare lo standard globale per lo scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività, elaborato dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE), che integra lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari. L’obiettivo è colmare determinate lacune nel dispositivo per la trasparenza fiscale e garantire il pari trattamento del settore delle cripto-attività rispetto al settore finanziario tradizionale. Le basi giuridiche per questo scambio sono entrate in vigore in Svizzera il 1° gennaio 2026. Per consentire alla Svizzera di scambiare dati relativi alle cripto-attività dei contribuenti su queste basi, lo scambio automatico di informazioni deve essere attivato bilateralmente con gli Stati partner. La sua introduzione con gli Stati partner è oggetto di un progetto attualmente in discussione in Parlamento. Ad domanda 3:poiché l’imposta preventiva è riscossa in forma anonima, il Consiglio federale non può fornire alcuna informazione sulle entrate e sugli eventuali rimborsi dell’imposta preventiva nel settore delle cripto-attività. Si può tuttavia presumere che gran parte dei valori patrimoniali in criptovalute dei contribuenti svizzeri non siano assoggettati all’imposta preventiva, poiché sono gestiti da fornitori di servizi all’estero o direttamente sulla blockchain e/o non generano redditi (v. domanda 2). Ad domanda 4: in linea di principio, le imposte sul reddito e sulla sostanza sono neutrali dal punto di vista tecnologico. Possono sussistere differenze nell’imposizione dei token di investimento su base contrattuale rispetto a un investimento collettivo di capitale paragonabile. Tuttavia, per contrastare in particolare l’elusione dell’imposta preventiva, la prassi amministrativa prevede il rispetto della normativa «safe harbor» sopra descritta. In questo modo è possibile garantire un’imposizione analoga dei due strumenti. Pertanto il Consiglio federale non ravvisa attualmente alcuna necessità d’intervento ulteriore.