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25.3032 · Interpellanza · 2025-03-03

Dipartimento di giustizia e polizia

La dichiarazione sull’intervento è disponibile

Wortlaut

Spaccio di strada, traffico di droga, gli autori sono realmente puniti? Lo spaccio di strada e il traffico di droga sono diventati un problema per la salute, la sicurezza e l’ordine pubblici nel nostro Paese.
Il flagello della droga colpisce duramente i giovani.Invito il Consiglio federale a rispondere alle domande seguenti:
- Gli spacciatori e i trafficanti di droga sono sistematicamente denunciati alla giustizia in occasione dei controlli di polizia? Se no, perché?
- Gli spacciatori e i trafficanti di droga denunciati alla giustizia sono sistematicamente condannati? Se no, perché?
- Le persone condannate per traffico e vendita di stupefacenti eseguono integralmente la pena (privazione della libertà e/o multa)? Se no, perché?
- Le persone senza statuto legale nel nostro Paese condannate per traffico di droga sono sistematicamente espulse dalla Svizzera? Se no, perché?- Le persone condannate per traffico di stupefacenti oggetto di un’espulsione dal territorio sono sistematicamente allontanate? Se no, perché?

Stellungnahme des Bundesrates

1. - 3. In Svizzera, il perseguimento penale nell’ambito della criminalità correlata agli stupefacenti compete in primo luogo alle autorità cantonali. Queste ultime sono competenti anche per l’esecuzione delle pene e delle misure. Dietro al traffico di stupefacenti vi sono spesso criminali organizzati, appartenenti a reti internazionali. Sul piano federale, fedpol è responsabile della lotta alla criminalità organizzata da parte della polizia. Svolge inoltre compiti operativi di coordinamento di polizia giudiziaria a livello nazionale e internazionale e garantisce lo scambio internazionale d’informazioni. Il Consiglio federale è consapevole che la lotta allo spaccio di strada costituisce una sfida per la polizia in materia di applicazione della legge. I gruppi criminali dediti al traffico di stupefacenti dispongono in parte di ampie reti di contatti fino nei principali Paesi d’origine delle droghe (p. es. in Sud America per la cocaina). All’interno di questi gruppi, gli spacciatori di strada si situano in basso alla scala gerarchica e sono in genere facili da sostituire.La cooperazione internazionale illustrata in precedenza riveste un ruolo fondamentale in tale contesto. Questa cooperazione sarà portata avanti anche in futuro e dovrà esser potenziata ulteriormente. 4. e 5. Nel caso di malviventi stranieri condannati per reati qualificati in materia di stupefacenti (crimini), la legge prevede l’espulsione giudiziaria obbligatoria per un periodo da cinque a 15 anni (art. 66a cpv. 1 lett. o del Codice penale [CP; RS 311.0]). In caso di condanna per un delitto contro la legge del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti (LStup; RS 812.121), il giudice penale può pronunciare un’espulsione non obbligatoria per un periodo da tre a 15 anni (art. 66abis CP). Se uno straniero è condannato nel quadro di una procedura del decreto d’accusa, non è possibile pronunciare un’espulsione (art. 352 cpv. 2 del Codice di procedura penale [CPP; RS 312.0]). In questo caso spetta pertanto alla Segreteria di Stato della migrazione (SEM) pronunciare un divieto d’entrare in Svizzera per la salvaguardia della sicurezza e dell’ordine pubblici (art. 67 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione [LStrI; RS 142.20]). Se uno straniero costituisce un pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblici, le autorità di migrazione cantonali possono pronunciare un allontanamento immediatamente esecutivo (art. 64d cpv. 2 lett. a LStrI). I reati qualificati in materia di stupefacenti costituiscono una seria violazione della sicurezza e dell’ordine pubblici (art. 77a dell’ordinanza del 24 ottobre 2007 sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa [OASA; RS 142.201]). Gli uffici cantonali della migrazione e la SEM adottano una prassi rigorosa in materia di allontanamenti e divieti d’entrata nei confronti di spacciatori di droga stranieri. La pronuncia di un’espulsione rientra nella competenza dei giudici penali cantonali. Questi ultimi esaminano che le relative condizioni siano adempiute (art. 66a segg. CP). Nel decidere il giudice deve anche esaminare eventuali ostacoli all’esecuzione. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, tali ostacoli, quali la non conformità con il diritto internazionale cogente, devono essere presi in considerazione nella misura in cui le condizioni rilevanti siano stabili e la fattibilità dell’espulsione sul piano giuridico possa essere determinata in modo definitivo (sentenza 6B_889/2024 del 12 febbraio 2025 consid. 1.1.2). Per il resto, incombe alle autorità d’esecuzione, ossia gli uffici cantonali della migrazione, esaminare eventuali ostacoli all’esecuzione che non esistevano ancora al momento della decisione di merito. Se viene ordinata un’espulsione, le autorità di migrazione cantonali sono competenti per la sua esecuzione. La SEM sostiene i Cantoni, in particolare per quanto concerne l’identificazione di persone e l’ottenimento dei documenti di viaggio.