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Rifugiati georgiani attribuiti al Cantone di Vaud abusano del sistema d'asilo per accedere gratuitamente al sistema medico svizzero?

25.3044 · Interpellanza · 2025-03-04

Dipartimento di giustizia e polizia

La dichiarazione sull’intervento è disponibile

Wortlaut

Rifugiati georgiani attribuiti al Cantone di Vaud abusano del sistema d’asilo per accedere gratuitamente al sistema medico svizzero? Si parla di costi medici per vari milioni di franchi a carico del Cantone di Vaud. Il Consiglio di Stato vodese lancia l’allarme nella sua risposta a un intervento parlamentare. I costi per i trattamenti stazionari sono assunti nella misura del 55 per cento dal Cantone e del 45 per cento dalle casse malati. Il Cantone di Vaud ha comunicato che la rispettiva cassa malati aveva disdetto retroattivamente il contratto di assicurazione a tre dei sette richiedenti l’asilo in attesa di un trapianto a fine 2024, considerando giustamente che soggiornano in Svizzera solo per fruire di un trattamento medico. Legalmente, i richiedenti che abusano del sistema sarebbero esentati dall’obbligo di assicurarsi. La questione è importante, poiché le spese mediche di un paziente non più assicurato presso una cassa malati devono essere assunte nella misura del 100 per cento dal Cantone. Il Consiglio federale ha tuttavia proposto di respingere la mozione 24.4584 «Diminuire i premi malattia escludendo le persone del settore dell'asilo dalla LAMal», argomentando che il sistema sanitario e la legge federale sull’assicurazione malattie sono efficaci, appropriati ed economici per trattare casi del settore dell’asilo. Il Consiglio federale può confermare che alcuni richiedenti l’asilo abusano del sistema sanitario elvetico, facendo eseguire importanti interventi medici a spese dei cittadini svizzeri, come indicato dal Cantone di Vaud?Qual è il costo totale degli interventi citati per il Cantone di Vaud e per l’insieme dei Cantoni?Il Consiglio federale intende rivedere la ripartizione intercantonale di questi pazienti?Quali misure intende adottare per evitare questo tipo di abusi?Chi si assumerà i costi medici di questi richiedenti che abusano del sistema sanitario?

Stellungnahme des Bundesrates

1./4. Il Consiglio federale è a conoscenza della problematica dei richiedenti l’asilo georgiani che ricorrono a prestazioni sanitarie durante la procedura d’asilo. Nella risposta alla mozione 24.4292 de Quattro «Porre fine alle domande d’asilo presentate per approfittare di un trattamento medico in Svizzera» ha pertanto affermato la necessità di adottare misure per combattere questa pratica. La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) sta elaborando un pertinente catalogo di misure, comprendente l’ottimizzazione della collaborazione con le autorità georgiane per accelerare i ritorni e il vaglio di adeguamenti legislativi a livello nazionale. Lo scambio reciproco di informazioni sui casi medici è già migliorato nelle ultime settimane e la questione rientrava tra le priorità dell’ultimo incontro di esperti organizzato nel quadro del partenariato migratorio tra la Svizzera e la Georgia. 2./5. Tutte le persone che presentano una domanda d’asilo in Svizzera e quindi vi costituiscono domicilio devono stipulare un’assicurazione malattie sin dal primo giorno della procedura d’asilo; gli assicuratori sono obbligati ad accettarle nell’assicurazione di base. Conformemente all’articolo 2 capoverso 1 lettera b dell’ordinanza del 27 giugno 1995 sull’assicurazione malattie (OAMal; RS 832.102), le persone che soggiornano in Svizzera al solo scopo di seguire un trattamento medico o una cura non sono soggette all’obbligo di assicurazione. Se una persona presenta una domanda d’asilo solo per motivi medici, gli assicuratori devono quindi rifiutare l’ammissione tramite decisione. In tali casi, il rispettivo Cantone deve esaminare, in applicazione del suo diritto cantonale, se le prestazioni che dovrebbero essere coperte dall’assicurazione di base devono, se necessario, essere finanziate dall’aiuto sociale. Tuttavia, i costi del trattamento non possono essere assunti se sono sproporzionati rispetto al beneficio (probabilità di successo terapeutico). Il Consiglio federale ignora l’entità dei costi di aiuto sociale supplementari risultanti da questo tipo di casi per i Cantoni. Come tutti gli altri costi di aiuto sociale nel settore dell’asilo, questi costi non restano a carico dei Cantoni, ma sono indennizzati dalla Confederazione tramite somme forfettarie globali. L’analisi del grado di copertura dei sussidi federali evidenzierebbe un eventuale sensibile aumento dei costi cantonali di aiuto sociale generato dai casi in questione e il Consiglio federale esaminerebbe la possibilità di adeguare l’importo delle somme forfettarie globali. 3. Secondo il diritto vigente, la Confederazione ripartisce tra i Cantoni i casi particolarmente bisognosi di assistenza in misura proporzionale alla popolazione (art. 27 cpv. 3 della legge sull’asilo [LAsi; RS 142.31] e art. 22 cpv. 1 dell’ordinanza 1 sull’asilo [OAsi 1; RS 142.311]). Questa ripartizione, annuale, riguarda l’insieme di tali persone. Non può invece essere effettuata per nazionalità o sottogruppo. Inoltre, conformemente all’articolo 27 LAsi i Cantoni s’intendono circa la ripartizione dei richiedenti l’asilo. L’iniziativa per adeguare la ripartizione intercantonale dovrebbe dunque provenire dai Cantoni.

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