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25.3058 · Mozione · 2025-03-05

Dipartimento di giustizia e polizia

La dichiarazione sull’intervento è disponibile

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di attivare sistematicamente la clausola di sovranità nel quadro del regolamento Dublino III (art. 17) se il trasferimento concerne bambini affetti da problemi di salute, in modo da realizzare le condizioni quadro della Convenzione sui diritti del fanciullo.

Begründung

La clausola di sovranità (art. 17 del regolamento Dublino III) permette a uno Stato di rinunciare al trasferimento di un richiedente l’asilo verso un altro Paese responsabile e di trattare lui stesso la domanda, in particolare per motivi umanitari e per compassione. Questa misura mira a garantire una protezione adeguata alle persone vulnerabili, come i bambini dalla salute fragile. Attivando questa clausola, la Svizzera si conformerebbe ai suoi impegni internazionali in materia di diritti umani e rispetterebbe i suoi obblighi legati alla protezione dei minori.La Svizzera è firmataria della Convenzione sui diritti del fanciullo (CDF), che impone di garantire a tutti i minori condizioni di vita dignitose e proteggere la loro salute. L’articolo 3 CDF stabilisce che «in tutte le decisioni relative ai fanciulli […] l’interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione permanente». La Svizzera deve provvedere affinché le necessità dei bambini dalla salute fragile siano soddisfatte senza ritardi, evitando trasferimenti potenzialmente dannosi.Alla luce della loro vulnerabilità fisica e psicologica, i bambini sono particolarmente esposti alle conseguenze nefaste di trasferimenti forzati, soprattutto in caso di salute fragile. Il trasferimento di un bambino nel quadro del regolamento Dublino III potrebbe aggravare il suo stato, in particolare a causa di condizioni d’accoglienza inadeguate, di un accesso limitato alle cure mediche o dell’incertezza propria alla procedura d’asilo. È dunque essenziale che la Svizzera tenga conto di questi rischi e agisca nell’interesse superiore del minore attivando la clausola di sovranità.La Svizzera ha la responsabilità di garantire che le sue prassi in materia d’asilo rispettino gli impegni internazionali assunti. Attivando la clausola di sovranità per i bambini affetti da problemi di salute, il Consiglio federale garantirebbe che la Svizzera rispetti non soltanto la CDF, ma anche la Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU), la quale protegge la dignità e l’integrità dei minori.

Antrag des Bundesrates

Respingere

Stellungnahme des Bundesrates

La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) esamina in maniera accurata e individuale ogni domanda d’asilo. L’esame caso per caso garantisce il rispetto dei diritti individuali. Non è effettuato solo nella procedura Dublino ma anche nella procedura d’asilo, in quella di rilascio dei permessi di lavoro e di dimora nonché in sede di naturalizzazione. Si valuta pertanto in ogni singolo caso se l’applicazione della clausola di sovranità è adeguata e se un trasferimento comporterebbe un caso di rigore. Questo modo di procedere garantisce la considerazione adeguata della situazione personale dell’interessato nonché la coerenza della prassi svizzera con quella degli altri Stati Dublino e la sua conformità alle prescrizioni legali applicabili a tutti gli Stati Dublino. Applicare sistematicamente la clausola di sovranità sarebbe contrario a questi principi.L’attivazione della clausola di sovranità prevista dal regolamento Dublino III è a discrezione dello Stato in cui è presentata una domanda d’asilo. Nella maggior parte dei casi risulta da una combinazione di elementi che, di per sé, non comporterebbero un caso di rigore, ma se cumulati raggiungono un livello che giustifica l’attivazione. Per quanto riguarda i minorenni non accompagnati, in genere la competenza spetta allo Stato in cui è stata presentata la domanda d’asilo, tranne nel caso dei ricongiungimenti familiari. Per questa categoria di persone i trasferimenti Dublino sono quindi per lo più esclusi ed è la Svizzera che in linea di massima entra nel merito delle loro domande. Gli Stati dell’UE hanno recepito il contenuto della direttiva 2013/33/UE del 26 giugno 2013 recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (cosiddetta direttiva sull’accoglienza), che si applica alle persone in procedura d’asilo fino alla decisione definitiva sulla loro domanda. Gli Stati membri dell’UE devono permettere ai genitori e ai loro figli di accedere alle cure mediche necessarie, ossia perlomeno alle cure d’emergenza e ai trattamenti indispensabili in caso di malattie o gravi disturbi mentali. Devono inoltre garantire un alloggio e un’assistenza adeguati e la scolarizzazione dei bambini. L’interesse superiore dei minori è pertanto rispettato durante una procedura d’asilo non solo in Svizzera, ma anche in altri Stati Dublino. Prima di un eventuale trasferimento, la SEM informa le competenti autorità in merito allo stato di salute e alle necessarie cure o misure mediche, conformemente al regolamento Dublino. L’interesse superiore del minore è considerato in via prioritaria in tutte le decisioni che lo riguardano, il che richiede una ponderazione completa e individuale degli interessi in gioco. Al riguardo, la Convenzione sui diritti del fanciullo garantisce al minore in particolare il mantenimento del contatto più stretto possibile con i suoi genitori. Tuttavia non conferisce alcun diritto al permesso di dimora in uno Stato considerato più vantaggioso per il minore.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.