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25.3061 · Interpellanza · 2025-03-06

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

La dichiarazione sull’intervento è disponibile

Wortlaut

A Oensingen (SO) è stato recentemente aperto un nuovo centro di controllo del traffico pesante. Durante un controllo, un dipendente di origine turca della mia azienda è stato multato di 500 franchi più procedimento presso il Ministero pubblico, perché l’etichetta blu di una cinghia di fissaggio non era completamente leggibile. Tale etichetta riporta specifiche tecniche sul prodotto, come lunghezza e larghezza della cinghia, denominazioni standard e informazioni sull’allungamento. Queste ultime, tuttavia, sono inutili ai fini dell’uso consueto che ne fa un artigiano o un agricoltore. Nessuno è attrezzato per misurare questi valori, ad esempio in caso di utilizzo su un cantiere. L’etichetta blu in parola ad ogni modo non è più completamente leggibile dopo alcuni mesi di utilizzo. Durante un controllo sulla sicurezza del carico, il poliziotto ha sottolineato l’esemplarità con cui il mio collaboratore aveva bilanciato e messo in sicurezza la merce, per poi vessarlo successivamente con il procedimento summenzionato. Da allora il mio collaboratore è disorientato di fronte alle nostre autorità e io stesso non so spiegargli che cosa dovrà fare meglio in futuro. In ultima analisi, tutte le cinghie nuove e perfettamente funzionanti dovrebbero essere sostituite ogni sei mesi, cosa che sarebbe del tutto insensata sotto vari punti di vista.

  1. In quale legge, ordinanza o regolamento è prevista l’interpretazione delle disposizioni di sicurezza del carico descritte, secondo cui, a causa della non completa leggibilità dell’etichetta blu, è prevista una multa di 500 franchi più procedimento presso il Ministero pubblico?

  2. Il Consiglio federale ritiene proporzionato che a un cittadino integerrimo, che ha eseguito un’operazione esemplare di messa in sicurezza del carico, sia appioppata una multa di 500 franchi con tanto di procedimento presso il Ministero pubblico perché l’etichetta blu della cinghia di fissaggio non era completamente leggibile?

  3. Come giudica il Consiglio federale la situazione descritta, alla luce del fatto che le informazioni sull’etichetta in parola non sono più comunque interamente leggibili dopo alcuni mesi di utilizzo della cinghia e di conseguenza ogni sei mesi tutte le cinghie dovrebbero essere sostituite?

  4. Perché bisogna scomodare le nostre procure per banalità di questo genere?

  5. Che cosa fa il Consiglio federale contro questa insensata fregatura di multe, priva di qualsiasi utilità?

Stellungnahme des Bundesrates

Innanzitutto, occorre precisare che l’applicazione del codice della strada è competenza dei Cantoni (art. 106 della legge sulla circolazione stradale, LCStr; RS 741.01). Questo vale in particolare anche per il controllo del traffico sulle strade pubbliche (art. 3 cpv. 1 dell’ordinanza sul controllo della circolazione stradale, OCCS; RS 741.013). Di conseguenza la valutazione dell’episodio sopracitato è stata effettuata da autorità cantonali. Non compete al Consiglio federale giudicare il caso specifico, pertanto si risponde solo in termini generali alle domande poste.

1.-3. Nella legge sulla circolazione stradale e nell’ordinanza sulle norme della circolazione stradale (ONC; RS 741.11) sono formulati requisiti generali per la messa in sicurezza del carico (art. 30 cpv. 2 LCStr in combinato disposto con art. 57 cpv. 1 ONC), secondo i quali quest’ultimo deve essere fissato in modo tale da non mettere in pericolo né importunare nessuno e in maniera da non cadere. Il conducente del veicolo deve assicurarsi che le condizioni del carico siano conformi alle norme. La legge non prevede un regolamento esplicito sulle cinghie di fissaggio. A livello pratico, per valutare la conformità alle disposizioni generali sulla sicurezza del carico si ricorre come ausilio decisionale a norme tecniche quali la direttiva VDI 2700.

4./5. Una procedura semplificata di multa disciplinare è possibile solo in caso di infrazioni minori, ovvero casi di poco conto, e soltanto se sussiste una fattispecie sanzionabile in via disciplinare. Per quanto riguarda la messa in sicurezza del carico, questa seconda condizione non è soddisfatta. Considerando la varietà di merci caricabili e di mezzi di trasporto, nonché l’elevato numero di potenziali contravvenzioni connesse, le attuali norme in materia appaiono adeguate. Alla luce di tutto questo, non è opportuno definire un’infrazione sanzionabile con multa disciplinare. Anche la procedura del decreto d’accusa può prevedere ammende di entità modesta per contravvenzioni minori. La messa in sicurezza del carico è importante per la sicurezza della circolazione. Il diritto federale consente altresì di impugnare un decreto d’accusa e ottenerne la revisione. I presupposti legali per valutare i casi specifici in modo proporzionato e conforme alla legge esistono. Il Consiglio federale pertanto non ritiene necessario intervenire.