25.3072 · Interpellanza · 2025-03-10
Dipartimento dell'interno
La dichiarazione sull’intervento è disponibile
Wortlaut
Nella sua sentenza 8C_548/2023 (d) del 21 febbraio 2024 – Nozione d’infortunio – Atto sessuale con persona incapace di discernimento o inetta a resistere, il Tribunale federale ha affermato che un’aggressione sessuale, in particolare in una situazione di sottomissione chimica, sebbene denunciata e riconosciuta, non può essere considerata un infortunio ai sensi dell’articolo 4 LPGA. L’impatto di questa giurisprudenza è gravoso per le vittime interessate: nessuna indennità giornaliera, nessuna assunzione dei costi per la visita medica (art. 10 LAINF).
Secondo il Tribunale federale, il fatto di non essere coscienti al momento dell’aggressione e di non avere alcun ricordo dell’atto è sufficiente per determinare che non si tratta di un infortunio. A causa del loro impatto traumatico, alcuni atti di violenza sessuale impediscono alle vittime di ricordare immediatamente l’accaduto. La giurisprudenza del Tribunale federale ne deduce che non si tratta quindi di un «evento di grande violenza avvenuto in presenza della persona assicurata» (condizione che permetterebbe di qualificare l’aggressione come infortunio). La motivazione addotta dal Tribunale federale è alquanto sconcertante: dal momento in cui la persona non ha inizialmente alcun ricordo dell’accaduto, il Tribunale federale considera che l’aggressione sia avvenuta «in sua assenza» e che quindi manchi una condizione per qualificare il caso come infortunio. Questo ragionamento, fondato sulle prime dichiarazioni (che fanno fede sulle successive), denota una grande mancanza di conoscenza della problematica della violenza sessuale (e quindi del fatto che i ricordi riaffiorano in seguito in modo frammentario), in particolare in caso di sottomissione chimica.
Alla luce di quanto precede, chiedo al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:
Ritiene importante che la LAINF e l’OAINF prevedano un’assunzione uniforme dei costi per le vittime di violenza sessuale da parte dell’assicurazione contro gli infortuni?
Come ritiene che si evolverà la prassi a seguito della sentenza 8C_548/2023 (d) del 21 febbraio 2024 del Tribunale federale?
Riconosce l’impatto traumatico della violenza sessuale sulle vittime e l’importanza di tenere conto di questo aspetto nell’attuazione della LAINF e dell’articolo 4 LPGA?
A suo avviso, la sottomissione chimica può permettere la qualificazione di un caso come infortunio?
È disposto a modificare la LAINF e/o l’OAINF per consentire un’assunzione uniforme dei costi per le vittime di violenza sessuale da parte dell’assicurazione contro gli infortuni?
Stellungnahme des Bundesrates
L’articolo 4 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (RS 830.1) prevede che sia considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la salute fisica, mentale o psichica o provochi la morte. In generale, il Tribunale federale ha sempre ritenuto che la violenza e la coazione sessuale possano causare una reazione immediata di paura e spavento ed essere considerate eventi di terrore straordinario corrispondenti alla nozione d’infortunio. Tuttavia, nella sentenza menzionata nell’interpellanza il Tribunale federale ha stabilito che, secondo la giurisprudenza costante, la natura infortunistica dell’evento in questione non potesse essere riconosciuta. I giudici hanno infatti ricordato che, affinché un danno alla salute psichica dovuto a shock emotivo possa essere qualificato come infortunio nel senso giuridico del termine, occorre che un evento terribile e straordinario con conseguente shock psichico sia innescato da un violento incidente verificatosi nell’immediata presenza dell’assicurato e sia suscettibile, per via della violenza inattesa, di causare effetti tipici dell’angoscia (p. es. paralisi, palpitazioni) anche in una persona in salute, turbandone l’equilibrio psichico. Il Tribunale cantonale aveva ritenuto che l’evento avesse provocato nell’assicurata una reazione immediata di paura e terrore con conseguente impatto improvviso sulla sua psiche. Ciò implica l’ammissione di un evento traumatizzante straordinario corrispondente alla definizione di infortunio. In sede di ricorso, pur riconoscendo che l’assicurata è stata vittima di aggressione sessuale, il Tribunale federale ha negato l’esistenza di un infortunio poiché, non avendo la vittima preso immediatamente coscienza dell’atto, la condizione dell’immediatezza non è soddisfatta. L’interpretazione del Tribunale federale è quindi diversa da quella del Tribunale cantonale. Riguardo alle domande poste nell’interpellanza, il Consiglio federale prende posizione come segue: 1. Il quadro legale vigente prevede che la legislazione sull’assicurazione contro gli infortuni si applichi qualora l’evento all’origine dell’affezione soddisfi i criteri della nozione giuridica di infortunio. La maggior parte dei casi di violenza sessuale adempie questi criteri. 2. La sentenza menzionata nell’interpellanza non ha indotto alcun cambiamento di giurisprudenza. Al contrario, conferma la giurisprudenza costante del Tribunale federale in materia di impatto immediato sulla psiche causato dalla paura. In questo senso, il Consiglio federale non ha constatato alcun cambiamento nella pratica. 3. Il Consiglio federale riconosce il trauma subito dalle vittime di violenza sessuale. Ritiene fondamentale che siano considerate come tali e assistite dai vari organi competenti, come i centri istituiti ai sensi della legge federale concernente l’aiuto alle vittime di reati (RS 312.5). Riconosce inoltre l’importanza della presa a carico delle conseguenze delle violenze sessuali da parte dell’assicurazione contro gli infortuni. 4. La natura infortunistica di un evento è determinata nel singolo caso, in funzione delle circostanze. Il Consiglio federale ritiene che, in generale, la sottomissione chimica non debba necessariamente escludere l’esistenza di un infortunio nel senso giuridico del termine. 5. Secondo la legislazione vigente, i costi derivanti dalle conseguenze delle violenze sessuali possono essere assunti dall’assicurazione contro gli infortuni se l’evento all’origine delle affezioni soddisfa i criteri della nozione giuridica di infortunio. Ciò detto, il Consiglio federale esaminerà se e come le basi giuridiche possano essere adeguate affinché la violenza sessuale venga sempre riconosciuta anche come infortunio in caso di «sottomissione chimica».