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25.3099 · Interpellanza · 2025-03-13

Dipartimento dell'interno

La dichiarazione sull’intervento è disponibile

Wortlaut

La recente commercializzazione di sigarette elettroniche e bustine contenenti 6-metil-nicotina (6-MN), una nuova sostanza chimica analoga alla nicotina, è molto preoccupante. La 6-MN fa parte di una classe di molecole sintetizzate per imitare la nicotina. Queste sostanze hanno strutture molecolari modificate rispetto alla nicotina, che consentono loro di interagire con gli stessi recettori nel cervello, e sono concepite per imitare e intensificare gli effetti della nicotina, sollevando seri interrogativi riguardo al loro impatto sulla salute, in particolare tra i giovani. I prodotti contenenti 6-MN sono formulati per aggirare la legge e vengono pubblicizzati con diciture ingannevoli come «NoNic» o «0 % di nicotina». Sono venduti su Internet, in particolare da un marchio molto presente sul mercato e facilmente accessibile ai giovani.

Invito quindi il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:

  1. In che modo e su quali basi scientifiche valuta il potenziale di dipendenza e i rischi per la salute associati all’uso della 6-MN?

  2. Considera la 6-MN una forma di nicotina, assoggettata dunque alla legge sui prodotti del tabacco (LPTab), oppure una sostanza chimica diversa? Quale quadro normativo sarebbe eventualmente applicabile a questa sostanza? Ritiene che l’attuale quadro normativo sia sufficiente per proteggere i consumatori, in particolare i giovani, dai rischi associati a queste nuove sostanze che creano dipendenza?

  3. Considerato il maggiore potenziale di dipendenza della 6-MN, non reputa che questa sostanza dovrebbe essere disciplinata in modo più severo rispetto alla nicotina (segnatamente per quanto riguarda i volumi e le concentrazioni)?

  4. Come intende affrontare il problema della commercializzazione ingannevole dei prodotti contenenti 6-MN, che spesso vengono venduti come privi di nicotina, ingannando i consumatori sulla loro sicurezza e sul loro contenuto?

  5. Quali azioni urgenti intende intraprendere per prevenire l’ampia diffusione di queste sostanze analoghe, in particolare tra i giovani, prima che siano disponibili studi completi sui loro effetti?

  6. Data l’incertezza scientifica e i rischi associati alla 6-MN, sta valutando di vietare la commercializzazione dei prodotti contenenti questa sostanza in virtù del principio di precauzione?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Nel valutare i rischi per la salute degli additivi come la 6-metil-nicotina (6-MN), impiegati nelle sigarette elettroniche e nei prodotti del tabacco, il Consiglio federale si basa su procedure consolidate per la stima dei rischi, nonché su esperienze e competenze di altri Paesi. Per quanto riguarda la valutazione del potenziale di dipendenza, attualmente si sa poco sulla 6-MN. I rischi delle sostanze sintetiche con effetto psicoattivo, come la nicotina, dovrebbero innanzitutto essere esaminati attentamente. Uno studio sulla 6-MN condotto con sperimentazione animale suggerisce che la sostanza è in grado di legarsi ai recettori della nicotina nelle cellule nervose in maniera molto più forte rispetto alla nicotina, il che aumenta il potenziale di dipendenza.2.–3. La nicotina e la 6-MN sono due sostanze distinte con strutture chimiche differenti. Le disposizioni della legge sui prodotti del tabacco (LPTab; RS 818.32) si applicano anche ai liquidi per sigarette elettroniche considerati privi di nicotina, compresi quelli che contengono la 6-MN. Per essere immessi sul mercato in Svizzera, questi prodotti non devono contenere ingredienti che presentano un rischio immediato o inaspettato per la salute o una tossicità significativamente più elevata. Inoltre, gli ingredienti non possono avere un effetto psicotropo. Il rispetto di tali requisiti spetta ai fabbricanti e agli importatori, che sono tenuti al controllo autonomo. Essi devono altresì notificare i loro prodotti all’UFSP e fornire, per quanto concerne la composizione degli stessi, gli studi e le informazioni scientifiche che ne dimostrano la conformità alla legge. Spetta all’autorità esecutiva cantonale verificare se, al momento dell’immissione sul mercato, la 6-MN soddisfa i requisiti citati. Infine, nella LPTab figura un elenco di ingredienti nocivi per la salute vietati, nel quale tuttavia non figura la 6-MN. Il divieto di consegna ai minorenni si applica però anche ai prodotti che contengono tale sostanza. 4. Il fatto che prodotti contenenti sostanze simili alla nicotina e con effetti analoghi siano pubblicizzati come privi di nicotina è sicuramente un problema, perché porta a credere che siano innocui. Spetta ai Cantoni valutare, caso per caso, se le informazioni sono ingannevoli e quindi i prodotti non possono essere immessi in commercio. A tal fine, essi tengono conto anche del contesto generale riportato sull’imballaggio o nella pubblicità. Questa valutazione può però essere effettuata soltanto quando il prodotto è importato in Svizzera a fini commerciali. La LPTab non si applica ai prodotti esteri ordinati su Internet. Secondo le informazioni di cui dispone il Consiglio federale, soltanto un prodotto di questo tipo è stato sottoposto all’autorità esecutiva cantonale per la valutazione, ma alla fine non è stato importato. Inoltre, nel sistema di notifica non sono al momento presenti prodotti del tabacco contenenti questo ingrediente. 5.–6. Dato che attualmente in Svizzera le sostanze analoghe alla nicotina sono poco diffuse, non è necessario che il Consiglio federale adotti misure immediate. Nell’ambito dell’importazione, l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini e i Cantoni possono reagire immediatamente applicando gli strumenti giuridici esistenti. Se ritengono che i prodotti non soddisfino i requisiti di sicurezza, possono impedirne l’immissione sul mercato. Qualora i rischi di questi prodotti dovessero essere confermati, il legislatore potrebbe inserire la 6-MN nell’elenco degli ingredienti vietati. Il Consiglio federale non ha la competenza di vietare sostanze pericolose contenute nei prodotti del tabacco in virtù del principio di precauzione. Per istituire tale competenza, bisognerebbe disciplinare l’elenco degli ingredienti vietati a livello di ordinanza, in virtù di una base legale formale.