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25.3232 · Mozione · 2025-03-20

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è invitato a presentare una modifica della Costituzione federale affinché le iniziative popolari non possano più prevedere che il loro effetto inizi alla data della loro accettazione da parte del popolo, ma soltanto alla data dell’entrata in vigore delle loro disposizioni d’esecuzione o alla scadenza del termine massimo fissato dal Consiglio federale per l’adozione di queste ultime.

Begründung

«Come esposto nella sua risposta all’interpellanza Schneeberger 24.3763 Iniziativa GISO «Iniziativa per il futuro», il Consiglio federale ritiene l’imposizione retroattiva di successioni e donazioni, richiesta dal testo dell’iniziativa popolare, problematica dal punto di vista della politica statale.

In sostanza, secondo la disposizione transitoria dell’iniziativa le disposizioni d’esecuzione si applicano retroattivamente alle successioni e alle donazioni posteriori all’accettazione dell’articolo 129a. In caso di accettazione dell’iniziativa, quindi, l’imposta sulle successioni e sulle donazioni si applicherebbe alle successioni e alle donazioni ricevute dopo la votazione popolare. L’imposizione concreta avverrebbe però soltanto dall’entrata in vigore delle relative disposizioni d’esecuzione. L’effetto retroattivo è esplicitamente voluto dall’iniziativa e, dopo l’eventuale accettazione della stessa, sarebbe opportuno considerarlo come nuova disposizione costituzionale. Il Consiglio federale considera problematico, dal punto di vista della politica statale, l’effetto anticipato che l’iniziativa produrrebbe con le norme relative alla disposizione transitoria concernente l’applicazione retroattiva (v. n. 3.3.3, Effetto retroattivo). La preoccupazione è tanto più comprensibile se si considera che, fino alla votazione popolare sull’iniziativa, prevarrebbe una situazione di grande incertezza per le persone potenzialmente interessate e per la piazza economica svizzera. Questo fatto, unito alle ripercussioni negative potenzialmente gravi per le persone interessate e per la piazza economica svizzera (ostacolo per eventuali trasferimenti in Svizzera) è particolarmente discutibile.

Al proposito, da più parti sono giunte richieste per dichiarare l’iniziativa parzialmente o totalmente nulla. La richiesta più frequente riguardava l’invalidità delle norme relative alla disposizione transitoria concernente l’applicazione retroattiva. L’invalidità parziale o totale significherebbe che soltanto la parte valida dell’iniziativa verrebbe sottoposta a Popolo e Cantoni, sempre che l’iniziativa abbia ancora senso senza la parte stralciata e che si possa partire dal presupposto che essa sarebbe formalmente riuscita anche in questa forma.

I criteri determinanti per stabilire la validità di un’iniziativa sono sanciti nell’articolo 139 capoverso 3 Cost. Nel presente caso tali criteri sono soddisfatti (v. spiegazioni di cui sopra). Pertanto, il Consiglio federale è dell’avviso che, secondo il diritto costituzionale vigente e la relativa prassi nell’accertare la validità delle iniziative popolari, non vi siano motivi per dichiarare l’iniziativa parzialmente o totalmente nulla».

Da quanto precede risulta che nessuna disposizione di rango costituzionale vieta la retroattività delle iniziative popolari: esse possono infatti prevedere che il loro effetto inizia alla data della loro accettazione da parte del popolo. Questa situazione comporta un’incertezza giuridica contraria al principio della buona fede. In tal modo, persone potenzialmente toccate da un’iniziativa, a fronte dell’incertezza dell’esito della votazione popolare, possono essere indotte a prendere decisioni preventive pregiudizievoli ai loro interessi o a quelli della Svizzera per non trovarsi dinanzi al fatto compiuto.
L’esempio di questa iniziativa «imposta per il futuro» è rivelatore, poiché persone potenzialmente soggette a questa imposta potrebbero essere indotte a lasciare la Svizzera o a non costituirvi domicilio per non trovarsi «intrappolate» dall’oggi al domani in caso di accettazione da parte del popolo. La Svizzera si troverebbe così a perdere o a non attrarre contribuenti importanti anche se successivamente questa iniziativa fosse respinta in votazione popolare.
L’effetto retroattivo esplica quindi un effetto prematuro e perverso contrario alla certezza del diritto che soltanto una nuova disposizione costituzionale può correggere, permettendo in tal modo di dichiarare nulla una clausola di retroattività senza che ciò riguardi le altre disposizioni dell’iniziativa con una propria portata.
Si chiede pertanto al Consiglio federale di proporre una disposizione costituzionale di questo tipo nel quadro dell’articolo 139 della Costituzione.

Antrag des Bundesrates

Respingere

Stellungnahme des Bundesrates

La mozione solleva problemi e incertezze giuridiche che possono risultare da iniziative popolari che a posteriori sottopongono una situazione a nuove regole. Il Consiglio federale comprende queste preoccupazioni, in quanto nel diritto svizzero la giurisprudenza e la dottrina ammettono la gravosa retroattività in senso stretto soltanto in casi eccezionali e a severe condizioni. In passato si è già cercato di sancire espressamente nella Costituzione il divieto della retroattività in quanto limite materiale posto alla sua revisione. In questo contesto va menzionata, ad esempio, l'iniziativa parlamentare Zwingli 91.410 dell’11 marzo 1991 «Trattamento delle disposizioni con effetto retroattivo nelle iniziative popolari». Un tale divieto è stato inoltre discusso approfonditamente negli anni '90 nell'ambito della revisione totale della Costituzione federale (cfr. FF 1997 I 421 seg.). Finora il Consiglio federale e il Parlamento hanno ritenuto opportuno rinunciare a sancire nella Costituzione un divieto di retroattività (cfr. in particolare la risposta del Consiglio federale del 1° febbraio 2012 all'interpellanza del Gruppo liberale-radicale 11.4111 «Iniziative popolari con effetto retroattivo. Come procedere?» e il suo parere del 18 febbraio 2015 relativo al postulato 14.4240 Binder «Costituzione federale. Divieto di retroattività degli atti normativi», nonché l’iniziativa parlamentare 14.471 Lustenberger «Nessuna clausola di retroattività nelle iniziative popolari»). I motivi in passato addotti contro un divieto della retroattività restano validi: le iniziative popolari che prevedono clausole retroattive sono problematiche, in quanto mettono in discussione la protezione della buona fede inerente allo Stato di diritto. Nel contempo va segnalato che un divieto generalizzato di retroattività potrebbe escludere anche effetti retroattivi giustificati per gli interessati. Non sembra pertanto opportuno limitare il diritto d’iniziativa nel senso della mozione.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.