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25.3305 · Interpellanza · 2025-03-21

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

Invito il Consiglio federale a rispondere alle domande seguenti:

Quali modifiche giuridiche o normative sarebbero necessarie per consentire di ripopolare i corsi d’acqua con trote iridee (specie non indigena) o trote fario (specie indigena ma estranea alla regione target)?

Il Consiglio federale è disposto a modificare le basi legali per consentire ai Cantoni di prendere decisioni meglio adattate alle potenzialità locali?

Begründung

Dagli anni Settanta del secolo scorso assistiamo a un calo significativo delle popolazioni ittiche, soprattutto della trota, in determinati corsi d’acqua, come quelli della regione di Ginevra. Le cause sono da ricercarsi nella pressione esercitata dagli impianti idroelettrici, dalle infrastrutture o ancora nelle conseguenze del riscaldamento climatico, nell’evoluzione della biodiversità e nell’uso sempre più frequente dei corsi d’acqua da parte della popolazione.

Il Cantone di Ginevra ha impiegato notevoli risorse finanziarie per rinaturare i corsi d’acqua e limitare gli effetti di altri impatti. Tali misure sono tuttavia insufficienti. Vi è infatti una crescente discrepanza fra la rapida trasformazione degli ecosistemi acquatici a seguito del riscaldamento climatico e dell’antropizzazione e le risorse disponibili per mitigarne gli effetti. Anche il Lemano ne è colpito.

In questo contesto, il ripopolamento con specie estranee alla regione (trota fario) o non indigene (trota iridea) è una soluzione sostenuta da numerosi ambienti scientifici.

Per consentire in futuro ai Cantoni di garantire un popolamento ittico adattato alle condizioni degli ecosistemi e far coesistere la pesca amatoriale con l’urbanizzazione e la produzione di energia idroelettrica tenendo al contempo conto delle sfide derivanti dal riscaldamento climatico, occorre accordare loro maggiori competenze in materia di ripopolamento dei corsi d’acqua, come avviene ad esempio in Austria, Germania, Italia o Slovenia.

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale intende salvaguardare la vitalità di corsi e specchi d’acqua, in particolare mediante la protezione e la promozione delle specie ittiche indigene e della restante biodiversità acquatica. L’immissione di pesci (ripopolamento) è disciplinata dalla legge federale sulla pesca (LFSP; RS 923.0) e dall’ordinanza concernente la legge federale sulla pesca (OLFP; RS 923.01). In linea di principio, il ripopolamento di specie allogene o estranee a una regione del Paese richiede un’autorizzazione della Confederazione (art. 6 cpv. 1 LFSP); le eccezioni sono stabilite dall’articolo 8 OLFP. L’autorizzazione è una misura di tutela delle specie basata sull’articolo 78 capoverso 4 della Costituzione federale (Cost.; RS 101). Questa disposizione contempla un’ampia competenza federale nel campo della tutela delle specie, a differenza della competenza federale in materia di pesca secondo l’articolo 79 Cost., che è limitata all’emanazione di principi. La Svizzera ospita cinque specie di trote indigene, distribuite nei vari bacini imbriferi: la trota atlantica (Salmo trutta) nel Reno, la trota del Doubs o trota zebrata (Salmo rhodanensis) nel Doubs, la trota del Danubio (Salmo labrax) nell’Inn e due specie – la trota adriatica (Salmo cenerinus) e la trota marmorata (Salmo marmoratus) nei bacini imbriferi del Po e dell’Adige. Il ripopolamento con queste specie di trote è soggetto ad autorizzazione federale se le trote sono estranee a una regione del Paese, ossia se sono estinte o non sono naturalmente presenti nel relativo bacino imbrifero o sotto il profilo genetico non sono sufficientemente imparentate con la popolazione del luogo di immissione (art. 6 cpv. 1 LFSP; art. 6 cpv. 2 OLFP). La trota iridea (Oncorhynchus mykiss) non è indigena. È stata introdotta in Svizzera dagli Stati Uniti alla fine del XIX secolo per la pesca sportiva. Attualmente la trota iridea può essere immessa senza autorizzazione in determinati sistemi idrologici chiusi (art. 8 cpv. 2 lett. c OLFP). In altre acque, l’immissione di questa specie richiede un’autorizzazione della Confederazione (art. 6 cpv. 1 LFSP). Tale autorizzazione può essere concessa se il richiedente fornisce la prova che la fauna e la flora indigene non saranno messe in pericolo e che non ne risulterà nessuna modificazione indesiderata della fauna (art. 6 cpv. 2 LFSP in combinato disposto con l’art. 7 OLFP). L’immissione di trote diverse è in linea di principio possibile secondo la legislazione vigente. La competenza federale per il rilascio delle autorizzazioni garantisce un’esecuzione uniforme e la conservazione della fauna ittica indigena.