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25.3341 · Mozione · 2025-03-21

Dipartimento di giustizia e polizia

La dichiarazione sull’intervento è disponibile

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di presentare le modifiche legislative necessarie per riformare in modo completo il sistema svizzero d’asilo. In particolare, occorre esaminare e attuare quanto segue:

  1. introduzione di una verifica periodica dello statuto di protezione dei rifugiati riconosciuti (ad es. ogni due o tre anni) con criteri chiaramente definiti e conformi allo Stato di diritto al fine di revocare la protezione d’asilo nei casi in cui la situazione in materia di sicurezza nel Paese di origine migliori in modo duraturo. Questa misura intende contribuire a una gestione mirata delle procedure d’asilo, come dimostrato dai progetti pilota svedesi;

  2. introduzione di un divieto legale per i rifugiati di svolgere attività politiche tese a destabilizzare il Paese d’origine e quindi a mettere in pericolo la neutralità svizzera;

  3. introduzione dell'obbligo di frequentare corsi di lingua per tutti i rifugiati riconosciuti entro i primi sei mesi dal loro arrivo in Svizzera al fine di accelerare l’integrazione di queste persone nella società e nel mercato del lavoro svizzeri.

Begründung

Le attuali carenze strutturali del sistema d’asilo si manifestano in procedure lunghe e situazioni giuridiche poco chiare, che causano notevoli ritardi e un aggravio inutile.

Le persone senza un acuto bisogno di protezione restano spesso a lungo nel sistema, il che crea incentivi amministrativi sbagliati e blocca capacità. I progetti pilota svedesi dimostrano che una chiara differenziazione dello statuto di protezione (in base alla quale ottengono asilo soltanto le persone esposte a un pericolo acuto e permanente) può contribuire a una gestione più efficiente delle procedure d’asilo. La SEM deve pertanto essere obbligata a riesaminare attivamente se i criteri di protezione continuano a essere adempiuti non soltanto per il permesso F, ma anche per la proroga del permesso B. In tal modo s’intende eliminare gli incentivi sbagliati che attualmente portano a un rinnovo quasi automatico. L’adozione di tali modelli promette una pianificazione più sicura e affidabile e infonde maggiore fiducia in una politica d’asilo trasparente e flessibile.
È inoltre essenziale tutelare la neutralità politica della Svizzera, in quanto l’attivismo politico teso a destabilizzare il Paese d’origine può minare questa neutralità e favorire tensioni internazionali.

Antrag des Bundesrates

Respingere

Stellungnahme des Bundesrates

Il settore dell’asilo è stato ristrutturato circa sei anni fa. Da allora, le domande di asilo vengono trattate in procedura celere, il che permette di accordare rapidamente protezione alle persone bisognose e di avviare misure di integrazione adeguate. Le persone che non necessitano di protezione possono invece essere espulse più rapidamente dalla Svizzera. Questo riassetto si è dimostrato efficace, per cui il Consiglio federale non ritiene necessaria una nuova riforma globale del sistema d’asilo. Per contro, nel quadro della strategia globale in materia di asilo, elaborata in collaborazione con i Cantoni e i Comuni, si prevede di effettuare un’analisi del sistema attuale sulla cui base adottare un piano d’attuazione con le relative misure.

  1. Come rilevato nel parere relativo alla mozione 24.4588 Schmid «Imparare dalla Svezia e dalla Danimarca: asilo a tempo determinato. Ritorno all'essenza del diritto d'asilo», i rifugiati riconosciuti non hanno un diritto illimitato di soggiorno. Quelli cui è stato concesso l’asilo ottengono un permesso di dimora la cui validità, limitata a un anno, è prorogata fintanto che i motivi per cui era stata riconosciuta la qualità di rifugiato restano validi. La Segreteria di Stato della migrazione può tuttavia disconoscere la qualità di rifugiato e revocare l’asilo se la protezione non è più necessaria, il che presuppone tuttavia che la situazione nel rispettivo Paese d’origine o di provenienza sia cambiata in maniera profonda e duratura. Esaminare sistematicamente tutti i casi di concessione dell’asilo dopo due o tre anni comporterebbe un onere finanziario e personale sproporzionato, senza tuttavia permettere di aumentare in misura significativa i disconoscimenti della qualità di rifugiato o le revoche dell’asilo, che presuppongono un cambiamento fondamentale della situazione nel Paese d’origine. Inoltre, ogni allontanamento sottostà al divieto di respingimento (art. 25 cpv. 2 e 3 della Costituzione federale [Cost.], RS 101; art. 33 par. 1 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati, RS 0.142.30; art. 3 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, RS 0.101).

  1. La libertà di opinione (art. 16 Cost.) e la libertà di riunione (art. 22 Cost.) sono diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione che valgono per tutti, quindi anche per i rifugiati. I diritti fondamentali possono essere limitati in virtù di una base legale sufficiente se la restrizione è giustificata da un interesse pubblico ed è proporzionata (art. 36 Cost.). L’introduzione di un tale divieto generalizzato costituirebbe una grave ingerenza nei diritti fondamentali. Inoltre, un divieto generale per i rifugiati di esercitare attività politiche potrebbe essere problematico anche nell’ottica dell’uguaglianza (art. 8 Cost.). L’attivismo politico diretto contro l’indipendenza della Confederazione è già punito penalmente (art. 266 del Codice penale; RS 311.0). Se si tratta di un comportamento che attenta alla sicurezza interna o esterna della Svizzera o la compromette, oppure di un reato particolarmente riprensibile, l’asilo concesso a rifugiati riconosciuti può essere revocato (art. 63 cpv. 2 lett. a della legge sull’asilo; RS 142.31).

  1. Il Consiglio federale condivide l'opinione secondo cui l'apprendimento della lingua è un elemento centrale dell'integrazione. L'Agenda Integrazione Svizzera (AIS), introdotta nel 2019, fissa per tutti i Cantoni obiettivi d’efficacia vincolanti e un processo d’integrazione precoce. La Confederazione può esigere il rimborso dei contributi finanziari versati se un Cantone non adempie o adempie solo in parte gli obiettivi strategici concordati, se non sono possibili ulteriori miglioramenti e il Cantone non può dimostrare di essere esente da colpa (art. 19 cpv. 1 dell’ordinanza sull’integrazione degli stranieri; RS 142.205). Nel quadro di questi obiettivi strategici è anche specificato che tutti i rifugiati riconosciuti e le persone ammesse provvisoriamente devono apprendere la lingua il più rapidamente possibile. L'AIS fornisce alla Confederazione e ai Cantoni strumenti per garantire una promozione linguistica mirata e vincolante subito dopo l’entrata. Nel quadro di un accompagnamento continuo, le competenze linguistiche sono valutate tempestivamente e i corsi di lingua avviati il prima possibile. Dai dati cantonali sulla promozione linguistica si evince che nel 2023 circa il 70 per cento delle persone nel settore dell’asilo ha partecipato a corsi di lingua. Vanno ancora aggiunti i giovani dai 16 anni, che frequentano formazioni transitorie, comprendenti anche la promozione linguistica.



Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.