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25.3345 · Interpellanza · 2025-03-21

Dipartimento di giustizia e polizia

La dichiarazione sull’intervento è disponibile

Wortlaut

In conseguenza della crescente interconnessione della Svizzera con ordinamenti giuridici internazionali, decisioni di diversi tribunali influenzano anche la politica migratoria svizzera. La Svizzera ha riconosciuto la competenza della Corte internazionale di giustizia (CIG) e ha aderito allo Statuto di Roma della Corte penale internazionale (CPI). Anche le sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo (Corte EDU) e, nell’ambito della cooperazione Schengen/Dublino, della Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE) influiscono sulla prassi svizzera in materia di migrazione. Inoltre, anche le raccomandazioni e le decisioni degli organi istituiti da trattati dell’ONU (ad es. il Comitato anti-tortura, il Comitato per i diritti umani) possono avere un impatto.

In questo contesto, invito il Consiglio federale a rispondere alle domande seguenti:

  1. Quali sono le ripercussioni concrete delle sentenze di questi tribunali internazionali per la politica migratoria svizzera?

  2. Il Consiglio federale identifica rischi specifici per la politica migratoria svizzera che potrebbero risultare da tali decisioni giudiziarie internazionali?

  3. Quali altri tribunali internazionali od organi competenti istituiti da trattati dell'ONU potrebbero influenzare la politica migratoria svizzera o lo stanno già facendo?

  4. Quali provvedimenti adotta il Consiglio federale per garantire che decisioni di tribunali esteri o internazionali non influenzino in maniera unilaterale la politica migratoria svizzera e che gli interessi della Svizzera siano pienamente tutelati?

  5. Di quali diritti di partecipazione gode la Svizzera in seno a questi organi giudiziari internazionali e in che misura il Consiglio federale se ne avvale in modo mirato per tutelare gli interessi svizzeri?

  6. Di quali possibilità dispone il Parlamento per influenzare l'attuazione di decisioni di tribunali internazionali in Svizzera?

Stellungnahme des Bundesrates

1./2. Le decisioni giudiziarie internazionali possono influire sulla prassi nazionale nel settore della migrazione. Finora non hanno tuttavia comportato alcuna modifica fondamentale della politica migratoria svizzera. Conformemente alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU; RS 0.101) e alla prassi della Corte europea dei diritti dell’uomo (Corte EDU), gli Stati hanno il diritto di controllare l’entrata e il soggiorno di stranieri sul loro territorio, e dispongono di un ampio margine di manovra a tale riguardo. La Svizzera si è impegnata a conformarsi alle sentenze della Corte EDU, ma è libera di scegliere come attuare queste sentenze. Le sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE) sono rilevanti se riguardano l’acquis di Schengen/Dublino. È a questa la condizione che la Svizzera può godere di pari diritti e beneficiare di tutti i vantaggi derivanti dall’associazione. Per contro, le decisioni della CGUE che riguardano l’applicazione dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC; RS 0.142.112.681) e sono state rese dopo la sua firma non sono giuridicamente vincolanti per la Svizzera. All’atto pratico, tuttavia, nella sua giurisprudenza costante il Tribunale federale considera che per garantire una situazione giuridica il più parallela possibile tra gli Stati membri dell’UE nonché tra questi ultimi e la Svizzera occorra non scostarsi troppo facilmente dall’interpretazione della CGUE successiva alla firma dell’ALC (cfr. in particolare: DTF 142 II 35; 140 II 112; 136 II 364; 136 II 5). Le decisioni della Corte internazionale di giustizia (CIG) o della Corte penale internazionale (CPI) sono vincolanti per la Svizzera, ma non comportano finora conseguenze dirette per il settore della migrazione. Le sentenze di questi tribunali internazionali possono dunque influenzare la politica migratoria svizzera in settori specifici come i trasferimenti Dublino o i ricongiungimenti familiari. Tuttavia, nel contempo rafforzano la certezza giuridica nell’ambito della politica migratoria in Europa, il che costituisce un vantaggio per la Svizzera. 3. I compiti degli organi istituiti da trattati dell’ONU come il Comitato contro la tortura o il Comitato dei diritti del fanciullo consistono nel controllare che gli Stati contraenti rispettino i pertinenti accordi in materia di diritti umani. Nella procedura per la presentazione di comunicazioni, questi organi possono formulare raccomandazioni o constatazioni che pur non essendo giuridicamente vincolanti devono essere esaminate seriamente dallo Stato in questione. All’atto pratico la Svizzera ne tiene conto. 4/5. Il Consiglio federale rispetta l’indipendenza dei tribunali internazionali. Esamina sempre accuratamente le loro decisioni e se necessario le attua. Si adopera inoltre a favore di un'interpretazione coerente degli obblighi internazionali, ad esempio prendendo posizione in procedimenti internazionali, contribuendo all’elaborazione di rapporti nazionali o fornendo un'argomentazione giuridica in casi concreti. La Svizzera fa uso in maniera mirata dei suoi diritti di partecipazione nei competenti organi per difendere i suoi interessi e preservare il suo margine di manovra in materia di politica migratoria. Nell’ambito dell'acquis di Schengen/Dublino, la Svizzera è abilitata a presentare osservazioni alla Corte se è interessata da un procedimento. Partecipa inoltre attivamente all’elaborazione di atti normativi rilevanti in seno ai comitati e gruppi di lavoro delle istituzioni dell’UE. Nel Consiglio d'Europa, esercita la sua influenza collaborando nel Comitato dei Ministri e partecipando alla nomina dei giudici della Corte EDU per il tramite della Delegazione parlamentare svizzera presso l’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa. Per quanto riguarda gli organi istituiti da trattati dell'ONU, contribuisce al dialogo di diritto internazionale con rapporti nazionali e pareri. 6. Il Parlamento svolge un ruolo centrale in relazione agli obblighi internazionali. Approva i pertinenti trattati internazionali e decide i necessari adeguamenti legislativi, anche in seguito a decisioni giudiziarie internazionali. Gli strumenti esistenti consentono inoltre al Parlamento di esercitare la sua funzione di vigilanza sull'esecuzione degli obblighi internazionali da parte dell'Amministrazione e di accompagnare la loro attuazione sul piano legislativo nel quadro della politica migratoria.