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25.3409 · Mozione · 2025-03-21

Dipartimento di giustizia e polizia

La dichiarazione sull’intervento è disponibile

Wortlaut

La legge sui diritti politici è modificata di modo che le liberalità monetarie e non monetarie provenienti dall’estero comportino sanzioni penali dissuasive (in particolare sotto forma di multe) nei confronti degli attori politici che le accettano intenzionalmente.

Begründung

I nostri diritti popolari (iniziativa, referendum, petizione) e le nostre elezioni sono un punto di forza del nostro sistema politico. La democrazia semi-diretta rende la Svizzera un luogo di dibattito in cui il Popolo dispone di ampi poteri, una caratteristica di cui essere orgogliosi. La Svizzera è uno Stato sovrano e indipendente. La formazione dell’opinione dell’elettorato non deve essere influenzata da finanziamenti esteri che seguono altre agende politiche. Attualmente la legge federale sui diritti politici (LDP) impedisce agli attori politici (partiti, persone fisiche o giuridiche e società di persone che conducono una campagna in vista di un’elezione nelle Camere federali o di una votazione federale) di accettare finanziamenti provenienti dall’estero. Una liberalità (non) monetaria deve essere restituita a chi l’ha versata. Se la restituzione non è possibile o non è ragionevolmente esigibile, la liberalità deve essere comunicata al servizio competente e versata alla Confederazione (art. 76h LDP). La legge sui diritti politici non prevede invece sanzioni penali nei confronti degli attori politici che violano questo obbligo. Il fatto di accettare denaro estero che passa attraverso il consenso di un partito o di un eletto non comporta alcuna sanzione penale. La semplice restituzione a posteriori nel caso in cui le azioni di un partito o di un eletto siano rivelate pubblicamente basta a esonerarlo dalla sanzione penale. La legge è lacunosa. Non è sufficientemente dissuasiva per proteggere il nostro Paese da influenze dall’estero. Diversi movimenti estendono la loro sfera d’influenza in diversi Paesi e continenti. Queste ramificazioni non devono essere minimizzate. La forza del nostro sistema politico e la resilienza della nostra democrazia poggiano sulla fiducia che la popolazione può riporre negli attori politici e nella loro integrità.

Antrag des Bundesrates

Respingere

Stellungnahme des Bundesrates

A giugno 2021 il Parlamento ha adottato un controprogetto indiretto all'iniziativa popolare «Per più trasparenza nel finanziamento della politica», il quale ha assunto la forma di una revisione della legge federale sui diritti politici (LDP; RS 161.1). L'articolo 76h LDP prevede che gli attori politici non possano accettare liberalità provenienti dall’estero. In particolare, il suo capoverso 4 LDP obbliga gli attori politici a restituire le liberalità monetarie o non monetarie ricevute dall’estero. Se la restituzione non è possibile o non è ragionevolmente esigibile, la liberalità è comunicata al servizio competente e versata alla Confederazione. L'articolo 76j prevede multe fino a 40 000 franchi in caso di violazione intenzionale degli obblighi in materia di trasparenza del finanziamento della vita politica. Anche l’accettazione di liberalità provenienti dall’estero può comportare una multa: l’articolo 76j capoverso 1 lettera b LDP prevede infatti sanzioni penali in caso di violazione degli obblighi di cui all’articolo 76h capoversi 3–5. Chiunque non restituisca una liberalità proveniente dall'estero o non la versi alla Confederazione, come richiesto dall'articolo 76h capoverso 4 LDP, e dunque non rispetti i propri obblighi in materia, può essere sanzionato con una multa. Nel quadro della valutazione in corso delle disposizioni sulla trasparenza, è esaminato in particolare se le disposizioni penali secondo l’articolo 76j LDP sono formulate in maniera sufficientemente chiara o se devono essere precisate.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.