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25.3428 · Mozione · 2025-04-10

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di presentare una modifica delle basi legali che consenta di ordinare un’espulsione di stranieri senza diritto di soggiorno anche nella procedura di decreto di accusa.

Una minoranza della Commissione (Schneider Meret, Arslan, Dandrès, Docourt, Funiciello, Jaccoud, Mahaim, Schmezer) propone di respingere la mozione.

Begründung

Questa possibilità offre il vantaggio di sgravare la giustizia poiché in questi casi un’accusa dinanzi al tribunale non s’impone più necessariamente. In pari tempo si evita che si rinunci a un’espulsione per motivi di economia procedurale. I diritti degli imputati rimangono garantiti, in quanto essi hanno comunque la possibilità di interporre un’opposizione, senza doverla motivare, entro 10 giorni conformemente all’articolo 354 CPP per avviare la procedura ordinaria. La difesa obbligatoria rimane inoltre garantita secondo l’articolo 130 lettera b CPP.

Antrag des Bundesrates

Respingere

Stellungnahme des Bundesrates

Nel suo messaggio del 26 giugno 2013 concernente la modifica del Codice penale e del Codice penale militare (Attuazione dell’art. 121 cpv. 3-6 Cost. sull’espulsione di stranieri che commettono reati) per l’attuazione dell’iniziativa popolare «per l’espulsione degli stranieri che commettono reati (iniziativa espulsione)», il Consiglio federale ha illustrato in dettaglio i motivi per cui in linea di massima la procedura del decreto d’accusa (art. 352 segg. del Codice di procedura penale [CPP; RS 312.0]) non è appropriata per ordinare un’espulsione giudiziaria (cfr. FF 2013 5163, n. 1.2.11). Questa rapida procedura scritta presenta infatti lacune sul piano del rispetto dei principi dello Stato di diritto ed è pertanto applicabile soltanto a reati poco gravi in casi chiari e semplici. Di conseguenza, la procedura del decreto d’accusa si applica soltanto se la sanzione è relativamente lieve (cfr. art. 352 CPP e 119 della Procedura penale militare [PPM; RS 322.1]). L’espulsione giudiziaria non costituisce una pena lieve, in quanto è pronunciata per almeno tre anni, oppure da cinque a 15 anni, o ancora per 20 anni se non addirittura a vita (cfr. art. 66a segg. del Codice penale [CP; RS 311.0] e art. 49a segg. del Codice penale militare [CPM; RS 321.0]). Inoltre, è corredata da un divieto d’entrata, che in certi casi vale per tutto lo spazio Schengen (cfr. art. 20 segg. dell’ordinanza sulla parte nazionale del Sistema d’informazione di Schengen (N-SIS) e sull’ufficio SIRENE [Ordinanza N-SIS; RS 362.0]). Il Consiglio federale ritiene pertanto l’espulsione giudiziaria una pena troppo severa per poter applicare la procedura del decreto d’accusa. È ipotizzabile che l’espulsione giudiziaria di determinati gruppi di stranieri possa sembrare poco grave. Nella prassi può tuttavia essere difficile chiarire rapidamente se la persona soggiorni legalmente in Svizzera oppure no. La normativa proposta non è dunque praticabile per i decreti d’accusa, che sono emanati in gran numero. Aumenterebbe l’incertezza giuridica e anche la mole di lavoro dei ministeri pubblici. Questi ultimi dovrebbero infatti procedere agli accertamenti, spesso complessi, previsti dal diritto degli stranieri e d’asilo. Oggi sono i giudici penali a svolgere la maggior parte di queste verifiche, in merito alle quali devono potersi pronunciare anche gli imputati e i loro legali. Il ricorso a una difesa obbligatoria nella procedura del decreto d’accusa, previsto nella proposta, non semplificherebbe la procedura e non sgraverebbe né i ministeri pubblici né la giustizia penale; si presume infatti che i difensori raccomanderebbero ai loro clienti di fare opposizione al decreto d’accusa. Inoltre, attualmente la sanzione menzionata nel decreto penale non deve essere motivata (cfr. art. 353 CPP) e i fatti possono essere stabiliti anche senza sentire l’imputato (cfr. art. 352a CPP). Se un’espulsione giudiziaria dovesse poter essere ordinata anche tramite decreto d’accusa, sembrerebbe inevitabile, vista la severità della sanzione, introdurre un obbligo legale di motivare la sanzione e sentire l’imputato, il che sovraccaricherebbe ulteriormente la giustizia penale. Infine, il Consiglio federale rinvia al postulato 25.3394 Schmid «Sgravare la giustizia penale delegando le espulsioni alle autorità migratorie?», presentato il 21 marzo 2025. Questo intervento incarica il Consiglio federale di redigere un rapporto che esamini l’opportunità, per migliorare la situazione attuale, di modificare la legge delegando integralmente alle autorità migratorie la competenza di porre fine al soggiorno in Svizzera dei criminali stranieri. In caso di adozione del postulato, il Consiglio federale ritiene opportuno attendere i risultati di questa analisi (esame e ponderazione dei vantaggi e degli svantaggi di un disciplinamento nel diritto penale o nella legislazione in materia di stranieri) prima di modificare le attuali disposizioni penali e di procedura penale al fine di ottimizzare la procedura di espulsione.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.