Chiusura temporanea delle strade cantonali al traffico parassitario generato dai frontalieri
25.3475 · Mozione · 2025-05-07
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
La dichiarazione sull’intervento è disponibile
Wortlaut
Con la presente mozione si chiede al Consiglio federale di adeguare le basi legali e tecniche in modo che, in caso di forti congestionamenti, i Cantoni interessati dal riversamento di traffico di frontalieri dall’autostrada verso le strade cantonali (e comunali) possano emanare divieti temporanei di circolazione per il traffico parassitario.
Begründung
In data 6 maggio 2025, la maggioranza del Consiglio nazionale ha adottato la mozione 25.3004, presentata dalla maggioranza della Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni del Consiglio nazionale (CTT-N).
Questa mozione incarica il Consiglio federale di creare le basi legali e tecniche affinché “i Cantoni interessati dal riversamento di traffico verso la viabilità ordinaria lungo gli assi nord-sud possano emanare divieti temporanei di circolazione per il traffico parassitario anche sui tratti delle strade cantonali soggetti all’ordinanza concernente le strade di grande transito”. Secondo tale mozione, “i Cantoni di Uri, dei Grigioni e Ticino devono avere la possibilità, in situazioni particolarmente difficili, d’intesa con l’USTRA, di chiudere temporaneamente al traffico parassitario i tratti interessati delle strade cantonali H2 e H13”.
Al di là degli evidenti problemi di applicazione, la possibilità indicata dalla citata mozione commissionale 25.3004 di impedire il riversamento del traffico di transito dall’autostrada alle strade cantonali dovrebbe, per coerenza, essere applicabile anche ad altre situazioni analoghe: in particolare, agli ingorghi generati dal traffico dei frontalieri.
I Cantoni interessati, a partire dal Ticino, devono dunque essere autorizzati a chiudere temporaneamente le strade cantonali al traffico dei frontalieri allorquando si verificano situazioni particolarmente difficili.
Ad esempio, deve essere possibile impedire il riversamento di frontalieri in transito sulla rete viaria cantonale e comunale in caso di ingorghi sull’A2 provocati dai semafori collocati da USTRA alle gallerie del San Salvatore e della Collina d’Oro; stante che, per stessa ammissione del Consiglio federale, “l’attivazione dei semafori comporta effetti negativi sulla viabilità dell’intera regione” (risposta all’interpellanza Quadri 24.3621).
Antrag des Bundesrates
Respingere
Stellungnahme des Bundesrates
L’articolo 3 della legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (LCStr; RS 741.01) conferisce a Cantoni e Comuni ampie competenze per la regolamentazione della mobilità sulle strade cantonali e comunali, tra cui il diritto esplicito di vietare o limitare la circolazione su determinate strade nonché emanare altre disposizioni in materia. Come esposto nel parere del Consiglio federale in risposta alla mozione 25.3004 (CTT-N; Creazione delle basi legali per migliorare la gestione della viabilità lungo gli assi nord-sud), le disposizioni di viabilità locali sulle strade di grande transito devono essere adottate in coordinamento con la Confederazione. Il diritto vigente consente quindi già ai Cantoni di disporre e attuare misure adeguate per evitare riversamenti indesiderati di traffico verso i centri abitati, purché tali provvedimenti non siano in contrasto con le convenzioni internazionali (in particolare gli art. 1 cpv. 3 e 32 dell’Accordo fra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia [RS 0.740.72]). Il Consiglio federale non vede pertanto la necessità di un adeguamento legislativo.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.