25.3487 · Interpellanza · 2025-05-07
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
La dichiarazione sull’intervento è disponibile
Wortlaut
Nell’ambito dell’attuazione delle misure scaturite dalla «Iniziativa parlamentare 19.475» (in particolare l’obbligo di comunicare per i prodotti fitosanitari (PF) e le sostanze nutritive), si pone sempre più spesso la questione di come garantire la rilevazione dei dati, la tracciabilità e, fondamentalmente, l'equità della normativa nei confronti dei diversi attori.
Occorre chiarire soprattutto i seguenti punti.
Nel sistema DigiFlux è previsto che le aziende notifichino i quantitativi di concimi e PF acquistati ogni anno. L’obiettivo è una notifica annuale entro un determinato giorno di riferimento o una notifica corrente di ogni acquisto?
Come si garantisce che le piccole aziende (non agricole) prive di interfacce automatizzate possano effettuare le loro notifiche all’autorità federale in modo corretto, completo e senza un eccessivo dispendio?
Per quali scopi concreti vengono utilizzati i dati raccolti da DigiFlux? Solo per controllare i flussi di sostanze a livello settoriale o anche per controlli aziendali individuali e analisi agronomiche, statistiche o politiche?
In caso di perdite di resa per motivi di forza maggiore (p.es. grandine, siccità, infestazioni fungine) come vengono gestite le quantità di concimi che erano state calcolate per una resa superiore? È previsto di tener conto della variabilità naturale?
La normativa attuale riguarda principalmente l’agricoltura. Come si garantisce che la notifica sia effettuata anche per le forniture di sostanze nutritive e PF ad altri attori, ad esempio gestori di campi da golf, gestori del verde pubblico, giardinieri e paesaggisti, veterinari, eccetera?
I principi attivi dei PF sono presenti, come biocidi, anche in prodotti quali collari antipulci per animali domestici o repellenti per insetti utilizzati dall’uomo. Come vengono registrati, controllati e tracciati?
Come viene considerato il consumo privato – ad esempio da parte di appassionati di giardinaggio, di chi coltiva un orto familiare o utilizza concimi da giardino – nel bilancio complessivo delle sostanze nutritive e dei PF? È necessario intervenire in questo ambito?
Come può venir allestito un bilancio regionale delle forniture di concimi se soltanto gli agricoltori sono tenuti ad allestire un bilancio delle sostanze nutritive riportando i corrispettivi ritiri, mentre giardinieri, gestori di campi da golf, gestori di campi sportivi, eccetera, non li devono registrare? Quanto è indicativo un bilancio di questo tipo in relazione all’uso eccessivo di concimi?
Stellungnahme des Bundesrates
1. La registrazione dei prodotti acquistati o forniti non è di competenza dell’azienda agricola, bensì del fornitore. Il commerciante è tenuto a notificare nel sistema digiFLUX la vendita di prodotti fitosanitari (PF), concimi e foraggi concentrati ad aziende agricole o ad altri utilizzatori professionali. Questi devono soltanto confermare le notifiche del commerciante in digiFLUX. Il termine ultimo per la registrazione delle notifiche è il 31 gennaio dell’anno successivo. Tuttavia, digiFLUX offre la possibilità di notificare correntemente le forniture. I commercianti possono sfruttare questa opzione a misura di cliente in modo che gli utilizzatori possano riutilizzare le indicazioni per adempiere i loro altri obblighi di registrazione relativi alle aziende agricole, per esempio per i pagamenti diretti o per label privati.
2. Sia per le aziende agricole sia per quelle non agricole vi sono due possibilità per confermare le forniture ricevute di PF, concimi e foraggi concentrati nonché per registrare l’impiego di PF: direttamente nell’applicazione web digiFLUX o mediante un software privato con interfaccia a digiFLUX. L’applicazione web è impostata in modo che sia utilizzabile in maniera intuitiva senza dover consultare una guida. È disponibile anche un supporto.
3. Il sistema digiFLUX garantisce l’attuazione dell’obbligo di comunicazione conformemente alla legge sull’agricoltura (LAgr; RS 910.1). Lo scopo di utilizzazione dei dati si limita ai compiti legali della Confederazione e dei Cantoni. I dati servono in primo luogo per migliorare il monitoraggio dell’impiego di PF e sostanze nutritive. In secondo luogo, il legislatore ha previsto che nell’ambito dei loro compiti legali le autorità federali e cantonali possano utilizzare i dati per sostenere l’esecuzione nel loro rispettivo ambito di competenza. Per esempio, i dati scaturiti dall’obbligo di comunicare possono essere utilizzati per allestire il bilancio delle sostanze nutritive digitale nel quadro della prova che le esigenze ecologiche sono rispettate. L’attenzione non è rivolta ai controlli ma all’utilizzo efficiente dei dati secondo il principio «once only» al fine di ridurre l’onere amministrativo delle aziende agricole. I controlli dei bilanci delle sostanze nutritive continueranno a essere svolti come finora nei processi per l’esecuzione dei pagamenti diretti esistenti da anni.
4. Nel settore delle sostanze nutritive l’obbligo di comunicare comprende unicamente la dichiarazione delle forniture di concimi e foraggi concentrati ad utilizzatori professionali. Per quanto riguarda le esigenze relative all’allestimento di un bilancio equilibrato delle sostanze nutritive nel quadro della prova che le esigenze ecologiche sono rispettate si applicano tuttora le disposizioni dell’ordinanza sui pagamenti diretti (OPD; RS 910.13) con le possibilità in essa descritte di considerare la forza maggiore (art. 106 OPD).
5. L’obbligo di comunicare deciso dal Parlamento concerne allo stesso modo gli agricoltori nonché i gestori di infrastrutture e spazi verdi, quindi per esempio i Facility Manager, i Comuni, i Cantoni, la Confederazione o le FFS. Nei comitati di esperti per lo sviluppo di digiFLUX sono rappresentate organizzazioni di tutti coloro che sono interessati dall’obbligo di notifica. Anche la comunicazione sull’introduzione dell’obbligo di comunicare e sull’utilizzo del sistema digiFLUX si rivolge a tutti coloro che sono soggetti all’obbligo di notifica.
6. L’obbligo di comunicare per chi impiega prodotti biocidi per scopi professionali o commerciali, deciso nell’ambito dell’iniziativa parlamentare 19.475 (art. 10b legge sui prodotti chimici; legge federale sulla riduzione dei rischi associati all’impiego di pesticidi; RU 2022 263), sarà attuato in un secondo momento. Il legislatore non ha previsto una registrazione dell’utilizzo privato di biocidi, per esempio di repellenti per insetti per uso domestico.
7. L’obbligo di comunicare riguarda la fornitura di concimi, foraggi concentrati e PF a utilizzatori professionali, mentre soltanto per i PF anche l’impiego per scopi professionali o commerciali è soggetto all’obbligo di dichiarazione (art. 165fbis LAgr). Inoltre, dal 1° gennaio 2023 per l’omologazione di PF per uso privato, ovvero non professionale, si applicano esigenze più severe. Poiché non si può presumere che l’utilizzatore abbia una formazione tecnica, la gamma dei PF omologati per l’uso non professionale è stata limitata. In tal modo si riducono i rischi nel quadro dell’uso non professionale di PF. Per questo motivo e visto che la superficie interessata è comparativamente limitata, non vi è alcuna necessità di includere l’uso non professionale di PF. Anche per quanto riguarda l’uso privato di concimi e alimenti per animali si tratta di quantità comparabilmente esigue. Pertanto, il Consiglio federale non vede alcuna necessità d'intervento.
8. Con l’obbligo di comunicazione relativo alle forniture di sostanze nutritive giusta l’articolo 164a LAgr il Parlamento intendeva migliorare la trasparenza sulle forniture di foraggi concentrati e concimi. L’obbligo di comunicare riguarda le forniture a tutti gli utilizzatori professionali di concimi e foraggi concentrati. Ciò crea trasparenza sulla quota utilizzata nell'agricoltura da un lato e nel giardinaggio, nei campi da golf, nei campi sportivi, eccetera dall’altro. Le forniture alle aziende non agricole possono quindi essere detratte dall’apporto di sostanze nutritive all'agricoltura con maggiore precisione rispetto ad oggi. Inoltre, grazie ai dati provenienti dall’obbligo di comunicare è possibile migliorare sensibilmente il monitoraggio agroambientale e allestire bilanci regionali e nazionali per il settore agricolo più precisi.