25.3497 · Mozione · 2025-05-07
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
La dichiarazione sull’intervento è disponibile
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di apportare le modifiche illustrate qui di seguito alla legislazione sulla caccia:
1. Possibilità di rilasciare un’autorizzazione di abbattimento per lupi problematici, compresi quelli appartenenti a un branco o presenti nell’areale abituale di un branco, che causano danni rilevanti ad animali da reddito o che mettono in pericolo le persone (art. 9b cpv. 1 dell’ordinanza sulla caccia [OCP]).
2. Regolazione reattiva (art. 4c cpv. 1 OCP): estensione della considerazione dei danni all’intero areale e al periodo precedente la regolazione reattiva.
Begründung
Diversi attacchi di lupi nel Cantone di Vaud hanno messo in evidenza delle lacune fondamentali nella nuova legislazione sulla caccia.
Nonostante l’ampio superamento delle soglie di danno stabilite dall’articolo 9b OCP, il Cantone di Vaud ha immediatamente convenuto che gli attacchi fossero legati a un branco. Troverebbero quindi applicazione l’articolo 12 capoverso 4bis della legge sulla caccia (LCP) e l’articolo 4c OCP. Le conseguenze di queste predazioni, che avvengono nonostante l’adozione delle misure di protezione necessarie, sono drammatiche per gli agricoltori interessati. È inaccettabile dover aspettare il 1° giugno per poter adottare misure contro un animale chiaramente problematico nel momento in cui tale problematicità si manifesta durante il periodo di protezione.
Pertanto, ai sensi dell’articolo 12 capoverso 2 LCP, la regolazione dei lupi problematici, compresi quelli appartenenti a un branco o presenti nell’areale abituale di un branco, deve essere possibile durante tutto l’anno qualora questi causino danni rilevanti, in particolare agli animali da reddito, e non soltanto qualora questi costituiscano un pericolo per l’uomo.
Infine, si segnala un’incoerenza all’articolo 4c capoverso 1 OCP, che, per i valori soglia ai fini della regolazione dei lupi appartenenti a un branco, considera unicamente i danni all’interno di aziende d’estivazione. Questa restrizione territoriale è priva di senso, soprattutto nel massiccio del Giura, dove le zone d’estivazione e i villaggi sono ravvicinati e le predazioni degli animali da reddito protetti avvengono durante tutto l’anno. In conclusione, si rammenta che la Svizzera è membro della Convenzione di Berna e che quest’ultima ha accettato di modificare lo stato di protezione del lupo da «specie assolutamente protetta» a «specie protetta» in seguito a una proposta dell’Unione europea.
Antrag des Bundesrates
Respingere
Stellungnahme des Bundesrates
La legislazione sulla caccia permette già oggi di intervenire nel caso di lupi problematici. Secondo l’articolo 9b dell’ordinanza sulla caccia e la protezionedei mammiferi e degli uccelli selvatici (ordinanza sulla caccia, OCP; RS 922.01), singoli lupi possono essere abbattuti durante tutto l’anno, mentre i lupi di un branco possono essere abbattuti tra il 1° giugno e il 31 gennaio (art. 4b e 4c OCP). L’articolo 9c OCP consente inoltre di intervenire durante tutto l’anno in caso di pericolo per le persone. La possibilità di abbattere, e quindi regolare, durante tutto l’anno i lupi di un branco per via dei danni causati agli animali da reddito sarebbe invece contraria alla legge federale sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (legge sulla caccia, LCP; RS 922.0) e alla legge federale sulla protezione degli animali (LPAn; RS 455) La limitazione della regolazione reattiva durante il periodo di estivazione secondo l’articolo 4c OCP riflette il dibattito parlamentare in merito al relativo articolo di legge (art. 12 cpv. 4bis LCP), basato su una proposta individuale del consigliere agli Stati Engler, che consisteva nella possibilità di regolare prontamente i branchi di lupi responsabili di danni agli animali da reddito durante il periodo di estivazione nelle Alpi. Il Consiglio federale ritiene che, prima di prendere in considerazione nuove modifiche, occorra attuare e applicare la legislazione rivista sulla caccia e sostiene pertanto il postulato 25.3027 «Valutazione della legge sulla caccia e del tiro di difesa come possibile complemento».
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.