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25.3522 · Interpellanza · 2025-05-07

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è invitato a indicare le possibilità di definire chiaramente, adeguando il Codice civile (ad es. l’art. 676 [condotte] o 677 [costruzioni mobiliari] CC), la proprietà di chi investe nel contracting di impianti di produzione di energia e di altre infrastrutture. Se del caso, occorre indicare altre modifiche legislative che permettano di assicurare certezza giuridica ai contractor.

Begründung

I modelli di contracting stanno rapidamente acquisendo importanza nel settore degli impianti di produzione di energia (ad es. impianti fotovoltaici). Il contractor realizza l’impianto su un fondo altrui e ne rimane in possesso per un periodo, concordato con il proprietario del fondo, durante il quale provvede anche alla vendita dell’energia prodotta. In questi casi, è soprattutto il proprietario dell’edificio a non voler avere nulla a che fare con la gestione e la proprietà dell’impianto di produzione di energia, dato che non è uno specialista per questo tipo di impianti. Il contracting energetico promuove la transizione energetica, in quanto consente ad esempio di utilizzare edifici o fondi i cui proprietari non vogliono investire di persona, come avviene tipicamente in progetti di grande portata.

Tuttavia, le diverse interpretazioni del principio di accessione hanno di recente creato grande incertezza. Ad esempio, a seconda del tipo di oggetto (p. es. nel caso di impianti fotovoltaici: impianti su tetti, impianti su superfici libere, impianti integrati nel tetto) la delimitazione dell’oggetto del contracting potrebbe non essere garantita in caso di fallimento del proprietario del fondo. Questa incertezza interessa già oggi migliaia di impianti di contracting energetico e ha ripercussioni su aspetti assicurativi e fiscali. Infatti, alcune compagnie assicurative immobiliari considerano un impianto di contracting una parte dell’edificio, per cui deve essere assicurato dal proprietario dell’edificio; altri assicuratori immobiliari non assicurano gli impianti di contracting, in quanto, come concordato nel contratto di diritto privato, sono di proprietà del contractor.

Affinché l’utile strumento del contracting energetico possa continuare a essere usato e diffondersi, occorre adeguare il principio di accessione in questo settore. Gli accertamenti finora effettuati mostrano che una precisazione dei citati articoli del CC garantirebbe la necessaria certezza giuridica. Andrebbe pure esaminata un’estensione ai beni immobili della riserva di proprietà di cui all’articolo 715 CC.

Stellungnahme des Bundesrates

I rapporti di proprietà nel contracting energetico sono già stati trattati a più riprese, ad esempio nel rapporto del Consiglio federale del 19 giugno 2020 «Mesures fiscales et autres mesures destinées à promouvoir l’économie circulaire» (disponibile soltanto in francese e tedesco all’indirizzo www.parlament.ch sotto il numero di oggetto 17.3505). Per quanto riguarda il principio di accessione per gli impianti di produzione di energia, attualmente occorre distinguere tre situazioni: in primo luogo, quando un impianto è installato direttamente e in maniera durevole nel suolo è possibile annotare nel registro fondiario un diritto di superficie quale servitù a favore del «contractor» (art. 675 e 779 segg. del Codice civile, CC). In questa situazione, le basi legali vigenti permettono già al «contractor» di mantenere la proprietà dell’impianto, in deroga al principio di accessione. In secondo luogo, se un impianto è installato su un edificio, in diversi Cantoni può anch’esso essere costituito in diritto di superficie, a condizione di disporre di una certa indipendenza strutturale, economica e funzionale e di poter essere rimosso senza demolire l’edificio (p. es. impianti su tetti). Per contro, nel terzo caso, ossia quando l’impianto è completamente integrato nell’edificio (p. es. nel tetto o nella facciata), non è al momento possibile lasciare la proprietà al «contractor». De lege ferenda, sarebbe in linea di massima ipotizzabile un disciplinamento che permetta di costituire un diritto di superficie iscritto come servitù a favore del «contractor» per gli impianti installati su edifici con una certa indipendenza strutturale, economica e funzionale. In tal modo, si sancirebbe a livello federale una soluzione già praticata in diversi Cantoni, in parte tuttavia controversa, creando certezza giuridica. Per questo tipo di impianti si potrebbero eventualmente vagliare anche altre soluzioni discusse nella dottrina (p. es. servitù di presa e condotta dell’energia solare, analogamente al diritto ad una sorgente [art. 780 CC]). Meno opportuna appare invece una deroga al principio di accessione per gli impianti completamente integrati nell’edificio. A causa degli interessi potenzialmente conflittuali del proprietario dell’edificio e del «contractor» in relazione alla medesima «cosa» (p. es. tetto), questa soluzione comporterebbe problemi praticamente insolubili. Pertanto, il Consiglio federale non ritiene opportuni gli adeguamenti tematizzati nell’interpellanza in relazione alle costruzioni mobiliari o alla riserva della proprietà. La possibilità di qualificare un impianto di produzione di energia come costruzione mobiliare dipende essenzialmente dalla misura in cui è incorporato nell’edificio o nel suolo; in particolare quando è installato per lungo tempo – come avviene regolarmente –, un tale impianto non può de lege lata essere considerato una costruzione mobiliare (cfr. art. 677 e 713 seg. CC). Definire, de lege ferenda, gli impianti di produzione di energia come costruzioni mobiliari sarebbe scorretto e contrario alla terminologia e alla sistematica del CC, perché beni materialmente immobili verrebbero definiti mobili nel CC. Se tuttavia gli impianti di produzione di energia dovessero essere qualificati anche come cose immobili, una normativa speciale sulla riserva della proprietà sarebbe inappropriata. L’iscrizione della riserva della proprietà nel registro intende tutelare l’acquirente di una cosa mobile da un rischio di perdita, visto che in linea di massima la proprietà di beni mobili (senza iscrizione nel registro dei patti di riserva della proprietà) passa all’acquirente già con il trasferimento del possesso. Per contro, in caso di beni immobili il passaggio di proprietà presuppone in linea di principio un adeguamento nel registro fondiario. In tal modo è garantito che i rapporti di proprietà relativi a beni immobili siano chiari per tutti. Per questo motivo la riserva della proprietà non è trasponibile a beni immobili. Nella misura in cui l’interpellanza chiede altre modifiche di legge volte a creare certezza giuridica per i «contractor», occorre rinviare a uno studio del 2022 commissionato dalla Confederazione (BSS, «AIR sur un registre pour faciliter les modèles d’affaires basés sur l’utilisation dans le domaine de la propriété foncière» [2022], reperibile in francese e tedesco all’indirizzo www.seco.admin.ch > Services et publications > Publications > Réglementation > Analyse d’impact de la réglementation > AIR approfondies > Registre pour faciliter les modèles d’affaires basés sur l’utilisation dans le domaine de la propriété foncière [2022]). Secondo questo studio, nel contracting energetico la sfida per il «contractor» risiede anzitutto nella mancanza di una garanzia reale degli investimenti (pag. 26) e meno nell’eventuale perdita dell’impianto. Spesso dopo un certo lasso di tempo manca l’interesse a riprendere l’impianto. Lo studio propone pertanto di istituire un’ipoteca legale diretta a favore del «contractor» (pag. 35 segg.). Questa soluzione coprirebbe anche gli impianti di produzione di energia completamente integrati nell’edificio (p. es. sistemi di riscaldamento). In generale, occorre quindi rilevare che speciali normative in materia di diritti reali per gli impianti di produzione di energia (p. es. diritto di superficie, nuova ipoteca legale) servono alla protezione dell’ambiente e quindi perseguono interessi pubblici. Se si volesse un disciplinamento più esteso, si dovrebbe quindi esaminare la possibilità di sancirlo nel diritto pubblico, ad esempio nella legge sull’energia (RS 730.0) piuttosto che nel CC. Quest’ultimo contiene infatti prescrizioni generali in materia di diritti reali per disciplinare la proprietà privata indipendentemente da contesti ed esigenze specifici. A prescindere da quanto precede, qualsiasi modifica delle basi legali richiederebbe ulteriori accertamenti.