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25.3525 · Mozione · 2025-05-07

Dipartimento di giustizia e polizia

La dichiarazione sull’intervento è disponibile

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di presentare le modifiche legislative necessarie affinché in futuro le persone nei confronti delle quali è stata disposta un'espulsione passata in giudicato ottengano soltanto il soccorso di emergenza.

Begründung

L’attuale quadro normativo consente anche alle persone condannate all’espulsione giudiziaria per un reato grave o comportante l’espulsione automatica di beneficiare dell’aiuto sociale. Questo disciplinamento implica notevoli problemi all’atto pratico. Nell’attuare il loro obbligo di fornire aiuto sociale, i Comuni sono confrontati a casi di persone che percepiscono prestazioni statali nonostante siano tenute a lasciare il Paese.Per prevenire gli abusi del sistema di aiuto sociale nonché sgravare le amministrazioni e le risorse finanziarie dei Comuni, è necessario operare una chiara distinzione tra rifugiati degni di protezione in una situazione di reale emergenza e persone che beneficiano di prestazioni statali in seguito a obblighi definitivi di lasciare il Paese. È necessario elaborare criteri vincolanti, in collaborazione con le autorità migratorie e i servizi sociali cantonali e in sintonia con gli obblighi internazionali derivanti dalla Convenzione sullo statuto dei rifugiati. Questi criteri devono garantire che le persone obbligate definitivamente a partire siano in futuro sostenute soltanto nel quadro del soccorso acuto d’emergenza. In questo modo sarà garantito un aiuto adeguato a breve termine in casi di emergenza umanitaria, eliminando durevolmente gli incentivi sbagliati nel sistema di aiuto sociale e migliorando la certezza giuridica.

Antrag des Bundesrates

Respingere

Stellungnahme des Bundesrates

Con il passaggio in giudicato dell’’espulsione, il permesso di dimora decade (art. 61 cpv. 1 lett. d, e ed f della legge sugli stranieri e la loro integrazione [LStrI; RS 142.20]), e con esso di norma pure il diritto all’aiuto sociale, che vi è collegato. Al riguardo è determinante il diritto cantonale. Se l’espulsione non può essere eseguita, ad esempio in quanto violerebbe garanzie internazionali, la persona può rimanere in Svizzera, ma in linea di principio ha diritto ancora soltanto al soccorso d’emergenza. Ciò corrisponde alla richiesta presentata nella mozione.

Costituiscono un’eccezione i rifugiati riconosciuti, che perdono il permesso di dimora ma mantengono la qualità di rifugiato. Alla pari di tutti i rifugiati riconosciuti dalla Svizzera, in virtù dell’articolo 23 della Convenzione sui rifugiati (RS 0.142.30) quelli contro cui è stata pronunciata, con sentenza passata in giudicato, un’espulsione hanno diritto alle medesime prestazioni di aiuto sociale della popolazione svizzera (art. 86 cpv. 1bis lett. b LStrI). Per le persone con statuto di rifugiato oggetto di un’espulsione passata in giudicato, i Cantoni ricevono somme forfettarie che coprono segnatamente le spese di aiuto sociale e comprendono un contributo alle spese d’assistenza e amministrative (art. 88 cpv. 3 della legge sull’asilo [LAsi; RS 142.31]).

La possibilità di disconoscere anche la qualità di rifugiato in caso di espulsione passata in giudicato è già oggi esaminata caso per caso. A tal scopo sono determinanti i motivi elencati esaustivamente all’articolo 1 lettera C numeri 1-6 della Convenzione sui rifugiati. Una persona perde lo statuto di rifugiato, ad esempio, se si reca nello Stato d’origine o di provenienza e ha volontariamente ridomandato la protezione dello Stato di cui possiede la cittadinanza o se ha volontariamente riacquistato la cittadinanza persa, se ha acquistato una nuova cittadinanza e fruisce della protezione dello Stato di cui ha acquistato la cittadinanza oppure se sono cessate le circostanze in base alle quali è stata riconosciuta la qualità di rifugiato. Non è ammesso ampliare questi motivi di disconoscimento nel diritto nazionale. La legge sull’asilo vi rimanda infatti direttamente (art. 63 cpv. 1 lett. b LAsi). Una persona oggetto di un’espulsione passata in giudicato cui è stata disconosciuta la qualità di rifugiato ottiene già oggi solo il soccorso d’emergenza.

Nel caso dei rifugiati oggetto di un’espulsione passata in giudicato l’attuazione della presente mozione violerebbe dunque gli obblighi internazionale della Svizzera. Nella prassi questi casi sono però rari. Per tutte le altre persone oggetto di un’espulsione passata in giudicato la mozione è per contro già adempiuta.



Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.