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Rendite AVS. Per una data di versamento che tenga conto della realtà degli obblighi finanziari dei beneficiari

25.3544 · Mozione · 2025-06-02

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è invitato a modificare l’articolo 72 OAVS affinché le casse di compensazione versino le prestazioni AVS al più tardi l’ultimo giorno del mese precedente, in modo che i beneficiari possano adempiere ai loro obblighi finanziari prima dell’inizio del mese a cui si riferiscono o all’inizio dello stesso.

Begründung

L’articolo 72 OAVS, nel suo tenore attuale, impone alle casse di compensazione di impartire gli ordini di pagamento alla posta o alla banca affinché le prestazioni siano versate al più tardi il 20° giorno del mese. In altre parole, un beneficiario di rendita AVS può attendere fino al 20 del mese per ricevere la rendita del mese in corso, mentre deve provvedere in anticipo al pagamento di alcuni obblighi periodici, in particolare l’affitto, secondo una prassi ampiamente diffusa, e i premi dell’assicurazione malattie obbligatoria (art. 90 OAMal).Se una rendita ha la funzione di consentire al beneficiario di far fronte ai propri obblighi, compreso il proprio sostentamento, per il mese a cui si riferisce, deve essergli versata prima dell'inizio del mese in questione.Per negare questa ovvietà, si sostiene spesso che la situazione è simile a quella dei lavoratori, che ricevono il proprio salario alla fine del mese. Questo significa dimenticare la differenza fondamentale tra il salario, che è la contropartita per il lavoro svolto e che quindi non può essere versato prima dell’esecuzione dello stesso, e la rendita AVS, che non è soggetta ad alcuna contropartita, poiché il suo importo è calcolato in base a criteri prestabiliti dalla legge e dalle relative ordinanze.Si tratta quindi di dare ai nostri pensionati, la cui situazione economica sta globalmente peggiorando, la possibilità di far fronte ai propri obblighi finanziari, senza imporre loro un inizio di mese ancora più difficile.

Antrag des Bundesrates

Respingere

Stellungnahme des Bundesrates

A differenza dei salari, che vengono versati alla fine del mese in cui è stato svolto il lavoro, già oggi le rendite AVS vengono pagate sempre in anticipo, ovvero all’inizio del mese per tutto il mese civile. Questo principio è sancito dall’articolo 19 capoverso 3 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1). L’articolo 72 dell’ordinanza sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS; RS 831.101) concretizza questo principio: gli ordini di pagamento devono essere impartiti in modo tale che la rendita sia versata entro il ventesimo giorno del mese. Le rendite AVS sono versate dalle casse di compensazione competenti. In generale, le rendite sono versate sul conto postale o bancario dell’avente diritto. La durata del trasferimento dipende dal tipo di pagamento e dal Paese di destinazione, e può dunque variare. Nella prassi, gli ordini di pagamento sono generalmente impostati in modo tale che le rendite giungano entro il quinto giorno del mese. Se tale giorno cade in un fine settimana o in un giorno festivo, il pagamento viene anticipato. Ciò consente ai pensionati di far fronte agli obblighi finanziari del mese in corso.Considerata la rapidità del versamento delle rendite all’inizio del mese per il mese in corso, il Consiglio federale ritiene che non vi sia alcuna necessità d’intervento, poiché la normativa in vigore soddisfa il suo scopo.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.