25.3605 · Mozione · 2025-06-13
Dipartimento di giustizia e polizia
La dichiarazione sull’intervento è disponibile
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di integrare l’elenco dei reati che possono fondare una punibilità originaria dell’impresa secondo l’articolo 102 capoverso 2 CP (cosiddetta Lex Schweizerhalle) con «gravi reati ambientali».
Begründung
L’articolo 102 del Codice penale svizzero (CP) disciplina la punibilità dell’impresa. È stato introdotto nel 2003 in reazione all’incidente chimico avvenuto nel deposito della Sandoz a Schweizerhalle. Questo articolo consente, da un lato, di perseguire l’impresa quando non è possibile individuare gli autori all’interno dell’organizzazione (cosiddetta punibilità sussidiaria dell’impresa; art. 102 cpv. 1 CP). Dall’altro lato, a prescindere dalla punibilità delle singole persone, l’impresa può essere chiamata a rispondere se non ha preso le misure organizzative richieste per impedire tali reati (cosiddetta punibilità originaria dell’impresa; art. 102 cpv. 2 CP). Nel diritto attuale tale tipo di punibilità è tuttavia previsto soltanto per un elenco molto ristretto di reati economici. L’introduzione dell’articolo 102 CP si proponeva tuttavia, in origine, di colmare una lacuna diffusa in termini di punibilità e di non favorire «l’irresponsabilità organizzata».Riprendere la categoria «reati ambientali» nell’articolo 102 capoverso 2 CP è opportuno per vari motivi:- spesso i reati ambientali sono di natura sistemica e non sono causati da comportamenti individuali scorretti, bensì da decisioni e strutture aziendali lacunose;- nelle grandi imprese spesso non è chiaro chi sia specificamente responsabile delle violazioni ambientali. È quindi ancor più importante imporre alle imprese una maggiore diligenza e punire direttamente le carenze organizzative che causano inquinamento;- la protezione dell'ambiente è un interesse pubblico superiore, per cui anche i reati ambientali devono essere considerati alla stregua dei reati d’impresa ed economici. Un esempio attuale è l’inquinamento del lago di Costanza con sostanze cancerogene da parte della società Amcor di Goldach (SG). In mancanza di strumenti giuridici adeguati, l’impresa è stata punita con una multa di appena 5000 franchi. Ciò è ingiustificabile e dimostra che la Lex Schweizerhalle non permette di realizzare gli obiettivi originariamente perseguiti. L’integrazione dell’articolo 102 capoverso 2 CP con la categoria «reati ambientali» è pertanto opportuna sul piano giuridico, politico ed etico.
Antrag des Bundesrates
Respingere
Stellungnahme des Bundesrates
Il Consiglio federale nutre comprensione per la richiesta avanzata dall’autrice della mozione. Strutture aziendali lacunose e carenze organizzative possono contribuire a gravi danni ambientali. Il Consiglio federale non è a conoscenza delle circostanze precise del caso Amcor. Ritiene tuttavia in genere delicato, se non inopportuno, dedurre un fabbisogno di legiferare da un singolo caso, che peraltro non è stato oggetto di una decisione di ultima istanza. Ad ogni modo, non sarebbe appropriato sottoporre reati come ad esempio le contravvenzioni, che nei casi meno gravi possono essere risolte tramite l’articolo 7 della legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA; RS 313.0), alla responsabilità penale dell’impresa secondo l’articolo 102 capoverso 2 del Codice penale (CP; RS 311.0). Il Consiglio federale indica di aver reagito al caso Schweizerhalle, citato nella mozione, iscrivendo una norma di responsabilità penale sussidiaria nell’articolo 102 CP e nel Codice penale militare (l’idea di partenza, abbandonata, era quella di una misura per le imprese piuttosto che una pena). Il capoverso 2 di questa disposizione, ossia la responsabilità penale originaria, è stato aggiunto successivamente dal legislatore, anche perché gli impegni internazionali della Svizzera esigevano una responsabilità penale delle imprese per i reati menzionati. Da ciò si evince quindi che il capoverso 2 non è stato concepito come una norma generale per qualsiasi tipo di punibilità delle imprese. A parere del Consiglio federale, una modifica mirata dell’articolo 102 capoverso 2 CP non sembra essere un approccio appropriato per adempiere le richieste avanzate nella mozione. L’articolo 102 CP nel suo complesso resta controverso sia sul piano politico che su quello giuridico. Dovrebbe dunque essere riveduto soltanto dopo un’analisi giuridica approfondita, che consideri anche il contesto internazionale, le prescrizioni internazionali sulla punibilità delle imprese e le esperienze maturate nell’applicazione concreta dell’articolo 102 CP. Per punire le infrazioni ambientali esistono inoltre alternative valide a una revisione dell’articolo 102 CP. Da un lato, la legge sulla protezione dell’ambiente potrebbe escludere l’applicazione dell’articolo 7 DPA. Dall’altro, nel suo rapporto del 23 febbraio 2022 sulle sanzioni amministrative pecuniarie (FF 2022 776) il Consiglio federale ha rilevato che le sanzioni amministrative pecuniarie si sono affermate in diversi settori, ad esempio nel diritto in materia di cartelli, di telecomunicazioni o nel settore dell’agricoltura per sanzionare violazioni di prescrizioni di diritto amministrativo da parte di un’impresa. La conseguenza giuridica è il pagamento di un importo che può essere elevato o persino molto elevato. Questo strumento permette quindi di incentivare le imprese ad adottare un comportamento conforme alla legge. Se la Camera prioritaria dovesse accogliere la mozione, il Consiglio federale proporrà alla seconda Camera di trasformarla in un mandato d’esame.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.