Condizioni di lavoro del personale badante convivente
25.3608 · Interpellanza · 2025-06-13
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
La dichiarazione sull’intervento è disponibile
Wortlaut
Sono in costante crescita i casi di badanti conviventi (live-in), ossia persone che assistono 24 ore su 24 anziani o disabili a domicilio e che vivono con loro. Negli ultimi anni molti Cantoni hanno adottato il contratto normale di lavoro (CNL) modello o parti di esso. Inoltre, il Tribunale federale ha stabilito che la legge sul lavoro deve essere applicata anche al personale a prestito che aiuta e assiste persone in abitazioni private. Poiché il personale badante convivente assunto direttamente non è coperto da nessuna delle due normative e i controlli delle disposizioni del CNL sono in parte assenti o insufficienti, vi sono ancora condizioni di vita e di lavoro indegne e dannose per la salute di tali lavoratori, nonché detrazioni salariali ingiustificate e difficili squilibri di potere nei rapporti di lavoro.
Chiedo pertanto al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:
Come valuta la situazione attuale dei o delle badanti conviventi?
Quanti Cantoni hanno adottato il CNL modello e in quale misura?
Quali possibilità concrete intravede in generale il Consiglio federale, in materia di diritto del lavoro e sociale, per migliorare la situazione dei o delle badanti conviventi?
Quali possibilità concrete intravede in particolare, in materia di diritto del lavoro e sociale, per migliorare la situazione di tali lavoratori assunti direttamente?
Sono state formulate raccomandazioni ai Cantoni per quanto riguarda l’esecuzione di controlli sul luogo di lavoro e di residenza dei o delle badanti nonché presso le agenzie e imprese di collocamento? Se no, sono previste raccomandazioni di questo tipo?
Quali sanzioni sono previste in caso di violazioni gravi o addirittura di condizioni di lavoro illegali?
Quali possibilità di informazione facilmente accessibili esistono per i datori di lavoro e le famiglie? Di chi è la competenza?
Stellungnahme des Bundesrates
1. La decisione del Tribunale federale (2C/470/2020; DTF 148 II 203) ha cambiato la situazione giuridica di un determinato gruppo di lavoratori forniti a prestito a un’economia domestica privata. A queste persone, assunte da un’impresa di fornitura di personale a prestito, si applica la legge sul lavoro (LL; RS822.11). Le parti sociali hanno inoltre concordato le condizioni di lavoro che dovrebbero applicarsi a questo gruppo di lavoratori. Ai lavoratori direttamente impiegati da un’economia domestica privata e che sono esclusi dalla legge sul lavoro si applicano le disposizioni generali in materia di contratti di lavoro previste dagli articoli 319 segg. del Codice delle obbligazioni (CO; RS 220). A ciò si aggiunge l’ordinanza sul contratto normale di lavoro per il personale domestico (CNL personale domestico; RS 221.215.329.4), che fissa un salario minimo, nonché i contratti normali di lavoro (CNL) cantonali, che definiscono le condizioni di lavoro del personale domestico se non è stato convenuto altrimenti (https://www.seco.admin.ch/it > Lavoro > Libera circolazione delle persone e relazioni di lavoro > Contratti normali di lavoro > Contratti normali di lavoro – Confederazione > Informazioni sul CNL per il personale domestico). Questi CNL cantonali sono completati dal CNL modello per la regolamentazione dell’assistenza «Live-In» della SECO. 2. L’analisi e la valutazione del febbraio 2022 (in francese) dei CNL cantonali per il personale domestico (https://www.seco.admin.ch/it > Lavoro > Condizioni di lavoro > Protezione dei lavoratori > Assistenza domestica agli anziani > Analyse et évaluation des CTT sur le travail domestique cantonaux) mostra che circa la metà dei Cantoni ha ripreso le proposte non vincolanti del CNL modello per la regolamentazione dell’assistenza «Live-In» della SECO (9 Cantoni in gran parte, 5 parzialmente). Al momento dell’analisi circa la metà dei CNL cantonali tiene conto di meno del 50 per cento o non tiene conto affatto dello standard minimo. 3 e 4. Il diritto svizzero offre un livello di protezione adeguato ai lavoratori assunti per svolgere mansioni di assistenza «live-in». La distinzione operata dal Tribunale federale è giustificata dalla presenza di rapporti contrattuali commerciali (rapporto di lavoro con un’impresa terza), mentre l’assunzione diretta dei lavoratori da parte delle economie domestiche private costituisce un rapporto di lavoro di diritto privato. Inoltre, nel sistema svizzero di assicurazioni sociali, i lavoratori assunti per compiti di assistenza sono in linea di principio obbligatoriamente assicurati, indipendentemente dal campo di applicazione della LL. 5. A seguito della decisione del Tribunale federale, la SECO ha informato le autorità d’esecuzione cantonali in merito alla nuova situazione giuridica. Vi sono diverse autorità a cui competono i controlli delle economie domestiche private e delle imprese di fornitura di personale a prestito, a seconda della legislazione applicabile. I controlli vengono effettuati a campione o su denuncia, secondo la procedura abituale. 6. In caso di infrazione alle disposizioni relative al salario minimo prescritto dal CNL personale domestico può essere pronunciata una sanzione amministrativa che prevede il pagamento di un importo fino a 30 000 franchi nei confronti del datore di lavoro che impiega lavoratori in Svizzera (art. 9 cpv. 2 lett. f della legge sui lavoratori distaccati; RS 823.20). Tra l’altro, nell’ambito di un controllo volto a combattere il lavoro nero, il datore di lavoro rischia una pena detentiva fino a un anno o una pena pecuniaria in caso di impiego di stranieri sprovvisti di permesso (art. 117 della legge sugli stranieri e l’integrazione; RS 142.20). Inoltre, può essere presa in considerazione l’esclusione dagli appalti pubblici o la riduzione degli aiuti finanziari (art. 13 della legge sul lavoro nero; RS 822.41). Sono possibili altre sanzioni se il datore di lavoro viola gli obblighi di notifica e di autorizzazione in materia di diritto degli stranieri, assicurazioni sociali o imposizione alla fonte. I lavoratori dispongono tra l’altro dei consueti rimedi giuridici previsti dal diritto civile per far valere i propri diritti derivanti dal contratto di lavoro. 7. Le autorità cantonali preposte all’esecuzione della legislazione federale propongono in linea di principio un servizio di consulenza via telefono o Internet. La SECO mette a disposizione del pubblico sul suo sito Internet anche una rubrica FAQ sul diritto del lavoro che fornisce informazioni generali in materia di diritto privato del lavoro, nonché una scheda informativa sul CNL personale domestico. Si rimanda inoltre agli organi d’informazione competenti in ogni Cantone.