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25.3624 · Mozione · 2025-06-16

Dipartimento di giustizia e polizia

Trasmesso al Consiglio federale

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di modificare le pertinenti basi legali, incluse le rispettive istruzioni (p. es. OLCP-1-25), affinché i frontalieri che assolvono una formazione professionale in Svizzera, inclusi quelli che frequentano una scuola professionale di base, ottengano un permesso per frontalieri G per tutta la durata del loro apprendistato.

Begründung

Attualmente, agli apprendisti è rilasciato un permesso per frontalieri valido un anno. Conformemente alle istruzioni della SEM e alle spiegazioni relative all’ordinanza sulla libera circolazione delle persone, il permesso è prorogato annualmente fino alla conclusione dell’apprendistato se le condizioni continuano a essere adempiute. Per contro, i frontalieri ottengono un permesso G per tutta la durata del contratto di lavoro in caso di rapporti di lavoro inferiori a un anno, oppure per cinque anni in caso di rapporti di lavoro superiori a un anno o a tempo indeterminato. Non si capisce perché agli apprendisti non possa essere rilasciato un permesso G valido per tutta la durata del contratto di apprendistato (2, 3 o 4 anni) invece che un permesso prorogato di anno in anno. La mozione permette di ridurre l’onere amministrativo senza causare problemi sul piano del diritto in materia di migrazione.

Antrag des Bundesrates

Respingere

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale è consapevole del carico di lavoro che questa problematica genera per le autorità cantonali competenti. Tuttavia, data la necessità di chiarimenti da parte di diversi Cantoni e in seguito a varie sentenze rese sulla nozione di lavoratore, nel giugno 2016 la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) ha dovuto elaborare raccomandazioni e creare codici di ammissione specifici agli apprendisti per tenere conto delle peculiarità di questa categoria di lavoratori in formazione, talvolta minorenni, e garantire una prassi uniforme in tutta la Svizzera. Nelle sue istruzioni e commenti concernenti l’ordinanza sulla libera circolazione delle persone (istruzioni OLCP 1/2025; n. 4.7.4), la SEM ha precisato che le autorità cantonali competenti devono assicurarsi che il richiedente disponga di un contratto di apprendistato in piena regola, frequenti una scuola professionale autorizzata e renda verosimile di disporre di mezzi finanziari sufficienti per il proprio sostentamento senza dover ricorrere all’aiuto sociale. Come per gli studenti, la durata di validità del permesso è limitata a un anno e prorogata, di anno in anno, fino al termine dell’apprendistato, fermo restando che le condizioni siano ancora adempiute. Queste istruzioni valgono sia per gli apprendisti UE/AELS che risiedono in Svizzera sia per quelli che mantengono la loro residenza principale all’estero. In una recente sentenza il Tribunale federale (TF) ha avuto l’occasione di precisare, da un lato, che un apprendista non può essere considerato un «working poor» a causa del suo reddito esiguo e ottenere un permesso di lavoro e che, dall’altro, in considerazione dell’obiettivo formativo non può essere trattato diversamente da uno studente (cfr. DTF 2C_699/2023 del 19 maggio 2025). In virtù dell’articolo 24 paragrafo 4 Allegato I dell’Accordo tra la Svizzera e l’Unione europea e i suoi Stati membri sulla libera circolazione delle persone (ALC; RS 0.142.112.681), la durata del titolo di soggiorno per queste persone è limitata a un anno anche se la formazione dura più di un anno. Tenuto conto del quadro normativo dell’ALC e della giurisprudenza del TF, non è dunque opportuno legiferare per trattare gli apprendisti frontalieri in maniera più favorevole rispetto agli studenti frontalieri.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.