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25.3641 · Mozione · 2025-06-17

Cancelleria federale

La dichiarazione sull’intervento è disponibile

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di presentare al Parlamento un progetto di modifica della legge sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA) affinché i comitati (sounding boards):
a) siano disciplinati dalla legge;
b) siano registrati in una banca dati di pubblico accesso gestita dalla Cancelleria federale.

Begründung

La risposta alla domanda 25.7290 conferma quanto segue: «A tutti i livelli dell’Amministrazione è possibile istituire, anche senza una base legale esplicita, organizzazioni di progetto che attivano comitati consultivi». Questi comitati, nonostante possano esercitare un notevole influsso su progetti di legge /accordi e dispongano di diritti esclusivi di accesso, non sono disciplinati in modo sufficientemente specifico e non assicurano la necessaria trasparenza. Ciò nuoce alle pratiche di consultazione consolidate e rende meno trasparente l'operato dello Stato. È dato un interesse pubblico a sapere chi influenza in quale modo l’operato dello Stato, chi dispone di seggi nei comitati e quali costi ne derivano (cfr. Ip. 23.3473 cifre impressionanti). È necessaria una regolamentazione per tutti i comitati istituiti, anche temporaneamente, dalle unità organizzative dello Stato, ad esempio mediante l’introduzione di nuove disposizioni nel capitolo 3 della LOGA. Quanti e quali comitati esistono? In base a quali funzioni, competenze, obiettivi e necessità sono stati istituiti?

Gli esperti sono una componente importante dei moderni processi legislativi. Al fine di evitare conflitti di interesse, assicurare l'obiettività e preservare la responsabilità, è inammissibile che non esista una panoramica di tutte le commissioni peritali e dei gruppi di accompagnamento istituiti a livello federale, indipendentemente dalla loro funzione (consultiva, esecutiva, ecc.) e dalla loro denominazione (commissione, organo, comitato, ecc.). Le indicazioni relative a tali organi contenute nei materiali relativi ai progetti di legge non modificano tale situazione. Inoltre questa lacuna relativa allo Stato di diritto non è colmata neanche dal fatto che l'Amministrazione partecipa ai lavori dei comitati, dato che i risultati di questi lavori vengono elaborati in modo ovviamente non acritico prima di confluire nel processo legislativo. Rispetto alla prassi di Cantoni che in questo ambito emanano disposizioni di carattere organizzativo, in ambito federale è invece necessario introdurre nuove disposizioni a livello di legge. Infatti, vista l'importanza che assume di fatto il contributo di questi organi, non basta una regolamentazione fondata su direttive. Uno dei principi fondamentali dello Stato democratico di diritto è che l’operato dello Stato deve poggiare su basi giuridiche sufficienti. In tal modo, oltre ad assicurare i processi dello Stato di diritto, viene garantita anche la legittimazione democratica dell'operato statale nell’ambito dell’importante attività di preparazione del processo legislativo di competenza delle autorità.

Antrag des Bundesrates

Respingere

Stellungnahme des Bundesrates

Il termine «sounding board» non è definito giuridicamente. Di regola si tratta di comitati consultivi istituiti temporaneamente dall’Amministrazione federale e costituiti da periti e rappresentanti di interessi. Esistono già basi legali che disciplinano i comitati consultivi e il coinvolgimento di esperti, segnatamente l’articolo 55 (Altri organi permanenti di stato maggiore, pianificazione e coordinamento), l’articolo 56 (Gruppi di lavoro interdipartimentali) e l’articolo 57 (Consulenza esterna) della legge sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA; RS 172.010) nonché le disposizioni concernenti le commissioni extraparlamentari contenute negli articoli 57a segg. LOGA e 8a segg. dell’ordinanza sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (RS 172.010.1). Il Consiglio federale non ritiene pertanto necessario emanare ulteriori disposizioni in merito ai comitati consultivi istituiti dal Consiglio federale oppure dall’Amministrazione federale. Per quanto concerne le commissioni extraparlamentari, la Cancelleria federale gestisce una banca dati (www.admin.ch > Documentazione> Commissioni extra-parlamentari) che elenca i membri delle singole commissioni, ne precisa la composizione e riporta le pertinenti decisioni istitutive. A differenza delle commissioni extraparlamentari, i sounding boards e gli organi analoghi sono generalmente istituiti unicamente per un periodo limitato; talvolta si riuniscono addirittura una sola volta. La creazione e la gestione di un’ulteriore banca dati concernente tali comitati comporterebbe un onere considerevole e sproporzionato. E questo in particolare anche considerato che, secondo il Consiglio federale, la procedura legislativa è sufficientemente trasparente, in particolare grazie alla procedura di consultazione, alla discussione pubblica dei progetti di legge in Parlamento e all’obbligo per i parlamentari, contemplato nell’articolo 11 della legge sul Parlamento (RS 171.10), di indicare le relazioni di interesse.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.