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25.3648 · Interpellanza · 2025-06-18

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

La dichiarazione sull’intervento è disponibile

Wortlaut

Orientamento al mercato (B2B o B2C) ● In quali casi specifici è intervenuta la Sorveglianza dei prezzi negli ultimi anni?● Quale percentuale di tali interventi è attribuibile a mercati senza un legame diretto con la tutela dei consumatori (modelli B2B)?● In che modo il Sorvegliante dei prezzi giustifica il suo modus operandi in questi casi, che si contrappone al focus originario, orientato al mercato dei clienti finali? Metodologia di valutazione e comparabilità ● Quali principi metodologici utilizza il Sorvegliante dei prezzi per valutare l’andamento dei prezzi e i margini? ● In che modo garantisce la validità economica e oggettiva dei suoi confronti tra aziende di settori diversi? ● In che misura la valutazione dei margini tiene conto delle differenze specifiche del settore nei cicli di investimento e nelle logiche di scalabilità?

Begründung

Negli ultimi anni, le attività del Sorvegliante dei prezzi sono state oggetto di diverse critiche e di rapporti da parte dei media. Nel suo parere all’interpellanza 25.3052 «Compiti e ruolo del Sorvegliante dei prezzi», il Consiglio federale afferma che il ruolo del Sorvegliante dei prezzi e l’interazione con le disposizioni della legge sui cartelli, la COMCO e la segreteria di quest’ultima sono chiaramente regolamentati e che le procedure previste dalla legge sui cartelli hanno il primato su quelle previste dalla legge sulla sorveglianza dei prezzi. Inoltre, fa riferimento a una valutazione in corso del Controllo parlamentare dell’amministrazione (CPA).Alla luce di quanto precede, invito il Consiglio federale a rispondere alle domande di cui sopra.

Stellungnahme des Bundesrates

La già citata valutazione della Sorveglianza dei prezzi da parte del Controllo parlamentare dell’amministrazione (CPA) costituisce un esame regolare nell’ambito dell’alta vigilanza parlamentare. Il CPA analizza nello specifico le questioni relative all’organizzazione istituzionale, in particolare l’indipendenza della Sorveglianza dei prezzi, e fornisce informazioni sui rapporti di vigilanza. Il Consiglio federale non ha ancora ricevuto la valutazione del CPA.

Ad 1: Il Sorvegliante dei prezzi pubblica informazioni dettagliate sulle sue attività all’interno dei rapporti annuali. Queste riguardano essenzialmente le indagini sugli abusi di prezzo ai sensi degli articoli 6 e seguenti della legge federale sulla sorveglianza dei prezzi (LSPr; RS 942.20) e le consultazioni sui prezzi fissati o approvati dalla competente autorità esecutiva o legislativa di un Comune, di un Cantone o della Confederazione (art. 14 LSPr) o da un’altra autorità (art. 15 LSPr). In questo contesto, nel 2024 il Sorvegliante dei prezzi si è occupato sia dei mercati tradizionali dei consumatori sia di quelli in cui operano prevalentemente attori commerciali. In particolare, si è concentrato sui seguenti settori: canoni radiotelevisivi, tariffe dei trasporti pubblici, tariffe postali, prezzi dell’acqua, delle acque di scarico e dei rifiuti, prezzi del gas e delle telecomunicazioni nonché tariffe per medicamenti e ospedali.

Ad 2 e 3: Dal momento che non viene ritenuta rilevante ai fini dell’adempimento dei compiti legali, non viene effettuata una ripartizione sistematica dei singoli mercati. La Sorveglianza dei prezzi funge da autorità in materia di concorrenza e come tale è incaricata di impedire l’imposizione di prezzi abusivi lungo tutta la catena del valore. Soprattutto per le imprese più piccole è fondamentale che la fornitura delle prestazioni preliminari avvenga in una situazione concorrenziale o che, in assenza di concorrenza, sia disponibile una regolamentazione efficace; infatti, se i prezzi delle prestazioni preliminari sono eccessivi, la competitività può essere significativamente compromessa. In generale, qualsiasi abuso di prezzo si ripercuote anche sui mercati dei consumatori finali a valle.

Ad 4, 5 e 6: L’attività del Sorvegliante dei prezzi viene svolta con metodi economici riconosciuti. Questi includono, in particolare, confronti di prezzi, analisi dei costi e valutazioni dell’adeguatezza dei ricavi. La metodologia specifica dipende dalle peculiarità del mercato in questione ed è illustrata in modo trasparente all’interno dei rapporti, delle raccomandazioni e delle decisioni del Sorvegliante dei prezzi. L’obiettivo è stimare il livello ipotetico dei prezzi auspicabili in un contesto di concorrenza efficace.

La comparabilità è garantita dall’uso di metodi di analisi standardizzati e dalla considerazione delle caratteristiche specifiche del settore. In particolare, nel caso delle imprese monopolistiche l’attenzione si concentra sull’analisi dei costi rilevanti, dal momento che non esistono imprese comparabili. Per valutare l’adeguatezza dei ricavi, il Sorvegliante dei prezzi valuta, in primo luogo, il rendimento del capitale necessario a un’impresa di un determinato settore. All’investitore dovrebbe spettare un’indennità adeguata e in linea con il rischio specifico del settore. In questo modo si può tenere conto, ad esempio, del fatto che le aziende che si espongono a maggiori rischi di investimento e producono autonomamente una quota più elevata di prestazioni preliminari devono sostenere costi di capitale più elevati, aspetto di cui non sarebbe possibile tenere conto operando un semplice confronto dei margini.