Accordi istituzionali Svizzera-UE. Liberalizzazione del mercato dell'elettricità e sua compatibilità con l'obbligo di ritiro dell'energia solare
25.3650 · Interpellanza · 2025-06-18
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
La dichiarazione sull’intervento è disponibile
Wortlaut
Nell’ambito del pacchetto di accordi istituzionali e settoriali tra la Svizzera e l’UE il Consiglio federale propone la liberalizzazione del mercato dell’energia elettrica e al contempo la possibilità per i consumatori svizzeri che lo desiderino di rimanere in un mercato regolamentato. Questa liberalizzazione permetterà a tutti i consumatori di scegliere il proprio fornitore e ai fornitori stranieri di offrire elettricità sul mercato svizzero. L’elettricità fornita da gestori di reti di distribuzione esteri potrebbe essere generata senza rispettare gli standard svizzeri, provenendo ad esempio da centrali nucleari di nuova costruzione, che invece in Svizzera sono vietate per legge. Paradossalmente, il Consiglio federale propone di mantenere l’obbligo di ritiro previsto all’articolo 15 LEne ma di limitarlo agli impianti con una produzione massima di 200 kWh. Già oggi l’obbligo di ritiro dell’energia solare mette in difficoltà i GRD, che sono costretti ad acquistare grandi quantità di elettricità in eccesso, soprattutto in estate, di cui non hanno bisogno, e sono poi penalizzati da prezzi di mercato negativi. I disegni dei succitati accordi metterebbero i GRD svizzeri di fronte a una forte concorrenza da parte dei GRD stranieri.
Chiedo pertanto al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:
Perché nell’ambito dei negoziati il Consiglio federale ha voluto mantenere l’obbligo di ritiro dell’energia solare prodotta da impianti con una produzione massima di 200 kWh se ha invece accettato la liberalizzazione del mercato?
Qual è la percentuale degli impianti svizzeri con una produzione inferiore a 200 kWh interessati dall’obbligo di ritiro e quale percentuale rappresenta l’energia solare da essi prodotta rispetto alla produzione nazionale (dati al 31.12.2024)?
Quali sono le maggiori disparità tra i GRD in Svizzera in termini di numero di impianti nei rispettivi comprensori?
Queste nuove disposizioni non penalizzano chi promuoveva la transizione energetica e l'installazione di impianti fotovoltaici?
Il CF è consapevole del fatto che ciò potrebbe mettere in seria difficoltà gli affari dei GRD svizzeri, tradizionalmente di proprietà delle autorità locali (Comuni e Cantoni)?
L’abolizione totale dell’obbligo di ritiro previsto all’art. 15 LEne sarebbe compatibile con la normativa europea e con l’accordo concluso con l’UE?
Stellungnahme des Bundesrates
Finora, la legge federale sull’approvvigionamento elettrico (LAEl; RS 734.7) non ha distinto in modo coerente il ruolo del gestore della rete di distribuzione (GRD) da quello del fornitore di energia elettrica. In particolare, nell’ambito del servizio universale, sono ancora i GRD a fornire attualmente l'energia e l'elettricità, nonostante le vigenti norme sulla disgiunzione impongano che la gestione della rete sia indipendente dall’approvvigionamento. Questa situazione cambierà con l’attuazione dell’Accordo sull’energia elettrica. Le revisioni della LAEl e della legge sull’energia (LEne; RS 730.0), resesi necessarie dall’Accordo, prevedono che il mandato di fornitura dell’energia elettrica passi al «fornitore del servizio universale», ossia a un settore specifico, diverso da quello della rete, delle aziende elettriche locali. Con l’entrata in vigore dell’Accordo sull’energia elettrica, anche l’obbligo di ritiro e di rimunerazione dell’energia elettrica ritirata secondo l’articolo 15 LEne verrà trasferito dal GRD al fornitore del servizio universale. Secondo l’Accordo, in futuro non saranno più i GRD bensì i fornitori di energia elettrica a competere tra loro per conquistare i consumatori finali con accesso al mercato. I fornitori di energia elettrica e i GRD potranno far parte dello stesso gruppo, ma dovranno rispettare le norme sulla disgiunzione già previste nell’attuale LAEl e che verranno ulteriormente inasprite per le grandi aziende con almeno 100 000 clienti allacciati a seguito dell’attuazione dell’Accordo sull’energia elettrica.Domande 1, 4 e 5: l’obbligo di ritiro e di rimunerazione di cui all’articolo 15 LEne consente ai piccoli produttori l’accesso alla rete e li sgrava dei costi per la commercializzazione dell’energia elettrica che producono. Pertanto i GRD sono obbligati a ritirare e a rimunerare adeguatamente l’energia elettrica prodotta da questi impianti. I produttori, dal canto loro, non sono invece obbligati a vendere l’elettricità ai GRD del proprio comprensorio e sono liberi di scegliere l’acquirente. L’obbligo di ritiro e di rimunerazione vale attualmente solo per gli impianti che producono non oltre tre megawatt, come ad esempio un impianto eolico di dimensioni medie o un grande impianto fotovoltaico con una superficie di moduli di 15 000 metri quadrati. Con l’attuazione dell’Accordo sull’energia elettrica ciò cambierà: il limite massimo sarà fissato a 200 kilowatt (kW), in conformità con la legislazione europea. In questo modo sarà possibile garantire che anche gli impianti tra i 200 kW e i 3 megawatt si assumano la responsabilità del bilanciamento e ricevano pertanto incentivi finanziari affinché si comportino al servizio del mercato e della rete. I gestori di questi impianti di grandi dimensioni devono cercare un fornitore di servizi che venda l’energia elettrica per conto loro e che trasferisca loro anche gli eventuali costi. È inoltre vero che l’obbligo di ritiro e di rimunerazione può svantaggiare i GRD se questi ultimi vendono sul mercato l’energia elettrica ritirata ma devono pagarla ai produttori più del prezzo di mercato. Conformemente all’articolo 15 LEne è quello che accadrà a partire dal 1° gennaio 2026, in particolare a causa delle rimunerazioni minime, il cui scopo è proteggere i produttori da prezzi di mercato bassi. Le perdite che ne derivano non possono essere riversate sui clienti del servizio universale perché in questo caso l’energia elettrica non viene fornita a loro. Con l’Accordo sull’energia elettrica i fornitori del servizio universale dovranno pagare però solo il prezzo di mercato applicato al momento dell’immissione in rete, il che significa che non subiranno più perdite o svantaggi concorrenziali a causa dell’obbligo di ritiro e di rimunerazione. Domanda 2: alla fine del 2024 il 98 per cento degli impianti aderenti al sistema delle garanzie di origine di Pronovo avevano una produzione pari o inferiore a 200 kW. Questi impianti rappresentano quasi il 70 per cento della produzione fotovoltaica svizzera. Domanda 3: la diffusione del fotovoltaico in Svizzera varia notevolmente a seconda del gestore di rete. Secondo le informazioni a disposizione dell’Ufficio federale dell’energia (UFE), alcuni piccoli gestori di rete in zone montane non hanno alcun impianto fotovoltaico, mentre in alcuni comprensori sono installati fino a 5 kW di potenza per abitante. Alla fine del 2024 la media svizzera era di circa 1 kW per abitante. Domanda 6: sì, è compatibile, perché il diritto dell’UE non prevede alcun obbligo di ritiro e di rimunerazione per i GRD. Tuttavia, chi si approvvigiona autonomamente e le comunità di energia rinnovabile hanno il diritto, tra le altre cose, di accedere alla rete senza essere discriminati o dover pagare tariffe eccessive.