25.3655 · Mozione · 2025-06-18
Dipartimento dell'interno
La dichiarazione sull’intervento è disponibile
Wortlaut
Nel quadro dell’attuale revisione della legge sulla medicina della procreazione, il Consiglio federale è incaricato di elaborare basi giuridiche che introducano limiti massimi vincolanti per i prezzi dei trattamenti necessari dal punto di vista medico in quest’ambito, come la fecondazione in vitro (FIV), l’iniezione intracitoplasmatica dello spermatozoo (ICSI), il prelievo e la conservazione di ovociti.
Begründung
La salute riproduttiva non deve essere una questione di reddito. Oggi, per molte coppie, i costi dei trattamenti di medicina della procreazione necessari dal punto di vista medico rappresentano un onere finanziario notevole, pari a diverse migliaia di franchi per ciascun ciclo di terapia. Di fatto, è quindi lo status sociale a determinare l’accesso a questi trattamenti.
Mentre in altri Paesi i costi per le prestazioni di medicina della procreazione vengono in parte finanziati dalla sanità pubblica oppure sono regolamentati da precise direttive, la Svizzera lascia questo mercato quasi interamente nelle mani dei fornitori di prestazioni, che applicano quindi prezzi elevati. Questa situazione aggrava le disuguaglianze sociali e penalizza in particolare le giovani famiglie che dispongono di mezzi finanziari limitati.
L’attuale revisione della legge sulla medicina della procreazione offre l’opportunità di intervenire per correggere queste disparità. Fissare legalmente limiti massimi di prezzo crea trasparenza, evita un onere finanziario eccessivo e fa sì che la possibilità di diventare genitori non dipenda più dal portafoglio.
Antrag des Bundesrates
Respingere
Stellungnahme des Bundesrates
I trattamenti di medicina riproduttiva comprendono l’inseminazione intrauterina (IUI) e la fecondazione in vitro (FIV). Per le inseminazioni, l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS) copre tre cicli di terapia per gravidanza. Le procedure di FIV, invece, non rientrano attualmente tra le prestazioni obbligatorie dell’AOMS. Tuttavia, l’UFSP sta trattando una domanda per l’assunzione dei costi della FIV da parte dell’AOMS. In Svizzera, una regolamentazione dei prezzi delle prestazioni mediche, come le procedure di procreazione assistita, al di fuori delle assicurazioni sociali (in particolare dell’AOMS), sarebbe estranea al sistema. Inoltre, occorre tenere presente che la regolamentazione dei prezzi costituisce una significativa ingerenza nella libertà economica garantita dalla Costituzione federale (art. 27 Cost.). Se, come nella presente fattispecie, la Costituzione federale non autorizza esplicitamente il legislatore a derogare dal principio della libertà economica, le regolamentazioni dei prezzi sono consentite soltanto a severe condizioni (art. 36, 94 cpv. 1 e 4 Cost.). Nell’ambito dell’«impiego del patrimonio germinale e genetico umano» secondo l’articolo 119 capoverso 2 Cost., la portata fattiva della competenza della Confederazione non è sufficientemente chiarita. In considerazione degli scopi di questa disposizione costituzionale (protezione dagli abusi della medicina riproduttiva, e segnatamente tutela della dignità umana, della personalità e della famiglia), nonché delle formulazioni più restrittive in lingua francese («utilisation») e italiana («impiego»; «Umgang» in tedesco), appare di fatto opinabile che la Confederazione disponga della competenza (art. 3 e 42 Cost.) di stabilire un limite superiore di prezzo per le procedure di procreazione assistita. La fattibilità di adempiere la richiesta della mozione nell’ambito della Costituzione federale vigente dovrebbe quindi essere esaminata approfonditamente.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.