25.3673 · Interpellanza · 2025-06-18
Dipartimento di giustizia e polizia
La dichiarazione sull’intervento è disponibile
Wortlaut
Invito il Consiglio federale a rispondere alle domande seguenti:
Come interpretare l’assenza di una qualsivoglia segnalazione di sospetto di riciclaggio di denaro sulla base di un reato preliminare in materia di pedopornografia nel 2024?
Il Consiglio federale ritiene che il monitoraggio svolto dagli istituti finanziari sia sufficiente e permetta di conseguire gli obiettivi prefissati?
Il contesto tecnologico in rapida evoluzione, in particolare l’ampia adozione di criptovalute, rende più difficile lottare contro il riciclaggio di denaro, in generale e in particolare per quanto riguarda i reati preliminari di cui all’articolo 305bis[DF1] CP?
Un obbligo esplicito per gli istituti finanziari di monitorare anche le transazioni finanziarie potenzialmente legate a determinati reati ai sensi dell’articolo 305bis CP sarebbe utile nel quadro della lotta contro il riciclaggio di denaro e contro la pedocriminalità?
Begründung
L’acquisto o l’ottenimento di materiale pedopornografico è punito a più riguardi, conformemente all’articolo 197 CP. Soltanto il caso di fabbricazione o messa in circolazione combinato ad atti effettivi è considerato un crimine, gli altri casi sono considerati delitti.Oltre alle sanzioni penali, determinate transazioni legate al commercio di pornografia illegale riguardano la norma anti-riciclaggio (art. 305bisCP), ma soltanto i crimini ricadono sotto questo articolo («reati preliminari»). Di conseguenza, le banche e altri istituti finanziari non sono obbligati ad approntare un sistema per individuare le transazioni problematiche, comprese quelle legate ad acquisti per consumo proprio o a un’attività di diffusione commerciale di pedopornografia con atti non effettivi. Nel suo rapporto 2024, fedpol indica di aver ricevuto nel 2024 oltre 15000 segnalazioni in materia di pedocriminalità. Secondo il rapporto dell’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS), gli istituti finanziari e le banche svizzeri– tenuti a effettuare un monitoraggio – nel 2024 non hanno segnalato nessun caso di riciclaggio di denaro legato alla pedopornografia! In un’intervista, il responsabile del MROS sostiene che è ancora più difficile individuare le transazioni perché l’acquisto, anche di materiale con atti effettivi, per il consumo proprio non è considerato un reato preliminare (Tages-Anzeiger, 5 marzo 2025).
Stellungnahme des Bundesrates
Perché si configuri l’obbligo di comunicazione secondo l’articolo 9 della legge del 10 ottobre sul riciclaggio di denaro (LRD; RS 955.0) o il diritto di comunicazione secondo l’articolo 305ter capoverso 2 del Codice penale (CP; RS 311.0), l’intermediario finanziario deve nutrire un sospetto fondato che i valori patrimoniali provengano da un reato preliminare (crimine o reato fiscale qualificato). Per quanto concerne la pedopornografia, la fabbricazione e la commercializzazione di simili contenuti costituiscono un crimine se i contenuti comprendono atti sessuali reali con minorenni (art. 197 cpv. 4 secondo periodo CP). Il consumo personale di pedopornografia rappresenta invece «soltanto» un delitto e non rappresenta quindi un reato preliminare del riciclaggio di denaro (art. 197 cpv. 5 secondo periodo CP). In questi casi, gli intermediari finanziari non hanno né l’obbligo, né il diritto di comunicare il fatto. Sebbene MROS non abbia ricevuto alcuna comunicazione di sospetto da parte degli intermediari finanziari in merito al reato preliminare di pedopornografia, è comunque riuscito a individuare diversi casi mettendo i legami riscontrati in relazione con altre informazioni provenienti da fonti nazionali e internazionali. Il consumo di pedopornografia spesso è collegato a transazioni di lieve entità (sostanzialmente in criptovalute) difficilmente individuabili per i sistemi di monitoraggio degli intermediari finanziari e che, come illustrato sopra, non sono di per sé soggette all’obbligo di comunicazione. Quale membro della «Europol financial intelligence public private partnership» (EFIPPP), MROS partecipa al gruppo di lavoro «child sexual abuse» e condivide le informazioni acquisite in tale contesto con gli intermediari finanziari che, grazie ad esse, riescono a individuare schemi e adeguare il loro monitoraggio delle transazioni. Il Consiglio federale ritiene che le prescrizioni poste dagli obblighi di diligenza di cui all’articolo 3 e seguenti LRD e le pertinenti ordinanze siano chiare e sufficienti. Gli intermediari finanziari devono adeguare le loro misure al proprio modello d’affari e ai rischi che ne risultano. Le transazioni con criptovalute costituiscono una sfida per le autorità di perseguimento penale e per MROS. Per poterle individuare servono tecnologie e conoscenze particolari. Alcuni fornitori specializzati monitorano le cripto-transazioni nelle blockchain e cercano di riconoscere schemi specifici. I cripto-indirizzi sospettati di essere collegati alla pedopornografia vengono contrassegnati e, contrariamente ai conti bancari classici, possono essere sorvegliati in tempo reale grazie alla tecnologia blockchain. Gli intermediari finanziari che rendono possibili le cripto-transazioni in Svizzera devono verificare transazioni sospette e rispettare gli obblighi di diligenza e di comunicazione sanciti dalla LRD. Gli intermediari finanziari sono già tenuti attualmente a rispettare obblighi di diligenza particolari quando sussistono indizi secondo cui i valori patrimoniali provengono da un crimine (art. 6 cpv. 2 lett. b LRD). Se gli accertamenti non consentono di fugare un sospetto fondato, gli intermediari devono inviare una comunicazione a MROS (art. 9 LRD). Questo vale anche quando nutrono un sospetto fondato che si tratti di una fattispecie qualificata conformemente all’articolo 197 capoverso 4 secondo periodo CP, e quindi di un crimine, anche se dal procedimento penale successivo dovesse risultare che l’autore abbia «soltanto» consumato pedopornografia e non abbia pertanto commesso un crimine. Nel sistema giuridico svizzero, il perseguimento del riciclaggio di denaro secondo l’articolo 305bis CP è strettamente legato all’esistenza di un reato preliminare. Questo requisito costituisce un pilastro dell’approccio svizzero in materia di lotta al riciclaggio di denaro. Estendere in maniera generalizzata gli obblighi degli intermediari finanziari in questo ambito a tutti i reati, compresi quelli legati alla pedocriminalità, modificherebbe fondamentalmente questo sistema e comporterebbe incertezze giuridiche.