25.3674 · Interpellanza · 2025-06-18
Dipartimento di giustizia e polizia
La dichiarazione sull’intervento è disponibile
Wortlaut
La gestazione per altri (GPA) è vietata in Svizzera, ma sembra che sempre più persone vi ricorrano all’estero, in particolare in Ucraina o in Georgia.Questa pratica porterebbe quindi a un «turismo della maternità surrogata».La GPA presenta rischi importanti per le donne, in particolare perché i possibili guadagni inducono le reti di organizzazioni criminali a ricorrere alla coercizione per imporre questo tipo di pratica.Nei Paesi in cui è possibile ottenere un compenso, la retribuzione può anche spingere alcune donne in situazione precaria a ricorrere a questa pratica, nonostante i rischi per la salute.Infine, sembra impossibile garantire il diritto all’informazione e alla trasparenza sulla filiazione e le origini ai minori nati da una GPA all’estero, così indotti a interrogarsi sulla loro identità, in particolare quando entrano nell’adolescenza. Inoltre, nella maggior parte dei casi non può essere garantito che saranno informati sul metodo utilizzato per la loro procreazione. Oggi è risaputo che subire un segreto di famiglia o ignorare la propria storia può avere un impatto importante sullo sviluppo di una persona. Il Consiglio federale è pertanto invitato a rispondere alle domande seguenti: Quante persone in Svizzera ricorrono alla GPA all’estero?Agli uffici dello stato civile svizzeri sono presentate molte domande di riconoscimento di bambini nati da GPA all’estero?La situazione attuale per il riconoscimento di un bambino nato da GPA è soddisfacente?Ai bambini nati da GPA può essere garantito il diritto all’informazione? In che modo?Non sarebbe opportuno prevedere una campagna di sensibilizzazione per informare in merito ai rischi della GPA?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Non sono disponibili dati ufficiali sul numero di casi di maternità surrogata in Svizzera (cfr. la risposta del Consiglio federale dell’8 giugno 2020 alla domanda 20.5352 Gafner «Gestation pour autrui dans des pays d’Europe de l’Est»). Diversi organi hanno tuttavia svolto inchieste in materia. Ad esempio, nel 2020 la Conferenza delle autorità cantonali di vigilanza sullo stato civile ha svolto un sondaggio (https://www.cec-etatcivil.ch/ > Publications > Maternité de substitution), da cui emerge che tra il 2016 e il 2019 gli uffici svizzeri dello stato civile hanno recensito 144 casi di maternità surrogata, ossia una media annua di 36 casi (cfr. anche la perizia del Centro interdisciplinare per la ricerca in studi di genere e Istituto di geografia dell’Università di Berna, Mobilità transnazionale in materia di riproduzione a partire dalla Svizzera; una sintesi in italiano è reperibile all’indirizzo www.bag.admin.ch > Temi > Medicina della procreazione > Pareri, perizie e raccomandazioni). 2. Di norma le autorità svizzere sono coinvolte soltanto al momento dell’iscrizione del rapporto di filiazione nel registro dello stato civile. La decisione se iscrivere nel registro dello stato civile i bambini nati da maternità surrogata compete alle autorità cantonali di vigilanza sullo stato civile (art. 32 della legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato [LDIP; RS 291] in combinato disposto con l’art. 23 dell’ordinanza del 28 aprile 2004 sullo stato civile [OSC; RS 211.112.2]). Il numero di domande di iscrizione non è rilevato in maniera sistematica, per cui vi è a priori un certo numero di casi non dichiarati: se i genitori intenzionali non segnalano la maternità surrogata e non sussistono indizi concreti che vi abbiano fatto ricorso, si può supporre che questi casi non vengano individuati e che i genitori siano iscritti nel registro dello stato civile con i consueti dati di filiazione (cfr. il rapporto del Consiglio federale del 29 novembre 2013 sulla maternità surrogata in adempimento del postulato Fehr 12.3917 del 28 settembre 2012 e parere dell’Ufficio federale di giustizia, reperibile all’indirizzo www.bj.admin.ch > Pubblicazioni & servizi > Rapporti, perizie e decisioni > Rapporti e perizie > Maternità surrogata). 3. La prassi in materia di riconoscimento dei rapporti di filiazione costituiti all’estero tramite maternità surrogata si fonda sulla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 148 III 384; 148 III 245; 141 III 312; 141 III 328). Il gruppo di esperti «Diritto di filiazione» ha constatato una necessità di revisione nel suo rapporto del 21 giugno 2021 sulla necessità di rivedere il diritto in materia di filiazione (reperibile in tedesco e francese all’indirizzo www.bj.admin.ch > Società > Progetti di legislazione in corso > Responsabilità genitoriali e filiazione), commissionato dall’Ufficio federale di giustizia. In particolare, ha reputato insoddisfacente la situazione giuridica che comporta una prassi in materia di riconoscimento diversa a seconda che la filiazione si fondi su un atto di nascita o una decisione. Per questo motivo la problematica è discussa dal 2016 da un gruppo di esperti della Conferenza dell’Aia di diritto internazionale privato. Nell’ambito dei lavori relativi alla revisione del diritto in materia di filiazione (in adempimento della mozione 22.3235 Caroni «Diritto della filiazione al passo con i tempi»), il Consiglio federale esaminerà la necessità di un intervento legislativo al riguardo. 4. Il Consiglio federale ritiene importante garantire il diritto costituzionale e legale del figlio a conoscere la propria ascendenza, in particolare nei casi di maternità surrogata. Per garantire questo diritto, lo Stato è obbligato a mettere al sicuro e conservare tutti gli elementi a sua disposizione concernenti l’origine del figlio. Per questo motivo, il registro informatico dello stato civile Infostar documenta i casi di maternità surrogata e indica, se i dati sono noti, come il figlio è stato concepito e chi l’ha messo al mondo (figurano in particolare i dati relativi alla madre surrogata ed eventualmente a suo marito, al donatore di sperma, alla donatrice di ovuli; cfr. art. 8a lett. j OSC). Il Consiglio federale intende inoltre rafforzare ulteriormente in generale il diritto del figlio a conoscere le proprie origini. Nel suo rapporto del 17 dicembre 2021 sulla necessità di rivedere il diritto in materia di filiazione (reperibile in tedesco e francese all’indirizzo www.bj.admin.ch > Società > Progetti di legislazione in corso > Responsabilità genitoriali e filiazione) è infatti giunto alla conclusione che è necessario disciplinare nella legge il diritto a conoscere la propria filiazione (ossia in particolare il diritto a conoscere tutti i genitori genetici e il genitore biologico). 5. Il Consiglio federale si è già espresso sulla questione nel suo parere del 2 settembre 2015 relativo al postulato 15.3501 della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale «Maternità surrogata. Per una campagna di sensibilizzazione nazionale» non ritenendo opportuno svolgere una campagna di sensibilizzazione. La sua posizione non è cambiata nel frattempo.