25.3687 · Interpellanza · 2025-06-18
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
La dichiarazione sull’intervento è disponibile
Wortlaut
La Commissione della concorrenza (COMCO) funziona in modo efficiente come organo di milizia composto da membri con diversi background. La riforma prevista, volta a ridurre le dimensioni della COMCO e a professionalizzarla, rischia di indebolire la pluralità dei punti di vista nonché la rappresentanza delle PMI e di altri ambienti economici e sociali del nostro Paese.
L’esperienza tratta dal fiasco UBS-CS e il rapporto della commissione parlamentare d’inchiesta (CPI) sulla FINMA dimostrano che non sono tanto le dimensioni, quanto piuttosto la capacità di azione e la diversità delle istanze a determinare una sorveglianza efficace. Per la COMCO, il cui ruolo sta diventando sempre più cruciale, è essenziale mantenere la sua natura di organo ampio e pluralista.
Inoltre, la COMCO ha un’eccellente reputazione presso le autorità di ultima istanza: nel 2022 la maggior parte dei ricorsi contro le decisioni della COMCO sono stati respinti confermandone così la forza giuridica. Quest’esempio testimonia la qualità del lavoro della COMCO nella sua composizione attuale.
Il diritto della concorrenza, così come viene applicato oggi, è in grado di proteggere il mercato dalle intese cartellari e dagli abusi della posizione dominante, favorisce la crescita e impedisce che prezzi eccessivi vadano a scapito dei cittadini e delle imprese.
Invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande.
Quali insegnamenti si possono trarre dal fiasco UBS-CS e dal rapporto della CPI sulla composizione e sul funzionamento di autorità di vigilanza come la FINMA e, in particolare, la COMCO?
Quali sarebbero le conseguenze di un indebolimento del diritto della concorrenza per la Svizzera, per i consumatori e per la competitività della piazza economica del nostro Paese?
Il Consiglio federale condivide l’opinione secondo la quale la diversità e la dimensione del sistema di milizia della COMCO garantiscono decisioni orientate alla pratica delle situazioni di concorrenza economica?
In che modo intende garantire che questa competenza specifica e gli interessi delle PMI e dei consumatori continuino a trovare spazio all’interno della COMCO?
Sta valutando alternative alla riduzione delle dimensioni della COMCO, come l’aumento delle risorse o miglioramenti organizzativi?
Il Consiglio federale riconosce l’ottima reputazione della COMCO presso le corti d’appello e ritiene che ciò deponga a favore del mantenimento dell’attuale struttura?
Stellungnahme des Bundesrates
Ad 1: L’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) è un’autorità di vigilanza sui mercati finanziari ai sensi delle disposizioni della legge sulla vigilanza dei mercati finanziari (art. 1 LFINMA, RS 956.1). La Commissione della concorrenza (COMCO) è responsabile dell’applicazione della legge sui cartelli (LCart; RS 251) in tutti i settori economici. Da ciò deriva la necessità di una diversa composizione delle due autorità. Se per la FINMA è essenziale che i suoi collaboratori possiedano conoscenze specifiche, questo aspetto è meno rilevante per la COMCO (si veda la risposta alla domanda 3). Per quanto riguarda la struttura istituzionale, la COMCO si distingue per la collaborazione tra la commissione stessa, che consiste in una commissione di milizia, e una segreteria a tempo pieno. La riforma delle autorità della concorrenza auspicata dal Consiglio federale si basa su queste strutture collaudate. In particolare, l’obiettivo è di rafforzare la separazione funzionale tra la COMCO e la sua segreteria. Per quanto riguarda la FINMA, nel rapporto sulla stabilità delle banche del 10 aprile 2024 il Consiglio federale ha annunciato misure volte a facilitare la governance della FINMA e a evitare l’incertezza giuridica, in particolare chiarendo le competenze del consiglio di amministrazione per gli affari di grande portata (rapporto, misura 13). Con l’adozione il 6 giugno 2025 di una linea guida principale per l’attuazione di questa misura, il Consiglio federale dà quindi seguito alle conclusioni del rapporto della commissione parlamentare d’inchiesta (CPI) sulla fusione d’urgenza di Crédit Suisse (postulati 24.4542 e 24.4536). Inoltre, il Consiglio federale raccomanda alla FINMA di definire e procurarsi le risorse di cui ha bisogno, sia quantitativamente che qualitativamente, per svolgere i suoi compiti attuali e futuri (rapporto, misura 12).
Ad 2: Una concorrenza efficace favorisce l’innovazione e un’allocazione efficiente delle risorse. Ciò ha conseguenze positive per i consumatori sotto forma di prezzi bassi e/o alta qualità, e promuove la competitività internazionale e la crescita economica in generale. In un’economia di mercato, la tutela della concorrenza è un compito di regolamentazione centrale, garantito principalmente dagli strumenti previsti dalla legge sui cartelli. Un indebolimento teorico di tale legge porterebbe quindi a una riduzione della concorrenza efficace.
Ad 3: La COMCO deve valutare situazioni complesse in molti settori economici. Durante l’inchiesta la segreteria deve quindi necessariamente acquisire le conoscenze specifiche del settore, grazie anche alle osservazioni fornite dalle parti. La COMCO è essa stessa un organo decisionale. Deve esaminare e valutare in modo completamente indipendente i risultati dell’inchiesta e i pareri delle parti. In questo caso, un organo più ampio non porta necessariamente a un vantaggio. Nel 2009, sia la commissione di esperti indipendenti «Riforma delle autorità in materia di concorrenza» che il gruppo di valutazione della legge sui cartelli avevano raccomandato di ridurre le dimensioni della COMCO per rafforzare l’indipendenza delle sue decisioni. I vantaggi apportati da organi decisionali di piccole dimensioni si possono riscontrare anche in molte altre commissioni amministrative responsabili dell’applicazione della legge in Svizzera, quasi tutte notevolmente più piccole della COMCO. Anche in altri Paesi, le commissioni della concorrenza hanno generalmente un numero di membri molto inferiore.
Ad 4: La COMCO è un’autorità responsabile dell’applicazione della legge. Il suo compito principale è quello di valutare le potenziali violazioni della LCart. Ciò richiede una valutazione complessiva della situazione di fatto e di diritto. A tal fine, la COMCO non deve rappresentare interessi particolari. L’effettivo ricorso a rappresentanti della protezione dei consumatori e dell’economia ha ragioni storiche e risale alla legge sui cartelli del 1962. La COMCO rappresenta un caso particolare in questo senso, sia rispetto alle autorità estere della concorrenza sia rispetto alle altre autorità responsabili dell’applicazione della legge in Svizzera. Tuttavia, la conoscenza della vita economica in tutta la sua diversità e l’esperienza pratica continueranno a svolgere un ruolo importante per il futuro della COMCO.
Ad 5: La riduzione delle dimensioni della COMCO rappresenta solo un aspetto della riforma. Per quanto possibile, dovrebbe anche essere aumentato il carico di lavoro dei singoli membri. Tuttavia, occorre continuare a valutare caso per caso se uno scenario simile sia possibile e opportuno. Il Consiglio federale vuole che la COMCO rimanga un’autorità di milizia. Altre due misure contribuiranno a una separazione più efficace tra le valutazioni della segreteria e le decisioni della Commissione: in primo luogo, la Commissione dovrà essere coinvolta nella procedura solo dopo la conclusione dell’inchiesta, in modo da evitare qualsiasi rischio di pregiudizio; in secondo luogo, il ruolo della segreteria nella deliberazione delle decisioni sarà regolato dalla legge e limitato a quanto necessario.
Ad 6: Il Consiglio federale è a conoscenza dell’alto tasso di successo della COMCO dinanzi al Tribunale amministrativo federale e al Tribunale federale. Ciò conferma l’opinione del Consiglio federale secondo cui il modello attuale funziona complessivamente bene e dovrebbe essere mantenuto. Tuttavia, vi sono alcuni aspetti in cui potrebbe essere migliorato. In considerazione delle sanzioni potenzialmente elevate, il Consiglio federale comprende la necessità di una separazione più efficace tra la fase di inchiesta e la decisione.