25.3700 · Mozione · 2025-06-19
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
La dichiarazione sull’intervento è disponibile
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di creare le basi giuridiche necessarie per consentire l’estensione dei raggruppamenti ai fini del consumo proprio (RCP) virtuali anche nelle reti di manicotti in modo analogo a quanto già previsto per le reti a stella.
Begründung
L’attuale interpretazione del termine «linea di raccordo» contenuto nell’ordinanza sull’energia impedisce la costituzione di RCP nelle cosiddette reti di manicotti, in cui i singoli partecipanti sono collegati alla condotta principale tramite un manicotto. Al contrario, la costituzione di RCP è ammessa nelle reti a stella, dove i partecipanti sono collegati con linee di raccordo distinte lungo uno stesso tracciato. Questa distinzione tecnica risulta difficile da comprendere per i consumatori finali interessati a costituire un RCP virtuale e, nella prassi, genera malcontento nei confronti dei gestori di rete. È pertanto necessario un chiarimento a livello legislativo, affinché la possibilità di costituire un RCP virtuale non sia subordinata alla configurazione specifica della rete. Una possibilità consisterebbe nel modificare l’articolo 16 capoverso 1 della legge sull’energia come segue: «Il Consiglio federale emana disposizioni volte a definire e delimitare il luogo di produzione; (…) le reti di manicotti, ai fini dell’estensione del consumo proprio, sono equiparate alle reti a stella.
Antrag des Bundesrates
Respingere
Stellungnahme des Bundesrates
Nel quadro dell’attuazione dell’iniziativa parlamentare 12.400 «Liberazione degli investimenti per le energie rinnovabili senza penalizzazione dei grandi consumatori» della Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia del Consiglio nazionale, con la quale per la prima volta è stato disciplinato esplicitamente il consumo proprio, il legislatore ha stabilito che non vi è consumo proprio quando tra l’impianto di produzione e il punto di consumo viene utilizzata la rete del gestore. Secondo l’articolo 16 capoverso 1 quarto periodo della legge sull’energia (LEne; RS 730.0), con la legge su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili (RU 2024 679) è stata creata la possibilità di utilizzare anche le linee di raccordo per il trasporto dell’energia elettrica per il consumo proprio. Sebbene le linee di raccordo facciano parte della rete di distribuzione del gestore di rete (cfr. art. 2 cpv. 2 dell’ordinanza sugli impianti a bassa tensione [OIBT; RS 734.27]), in linea di principio i relativi costi sono sostenuti individualmente dagli utenti allacciati alla rete e non sono considerate infrastrutture da finanziare attraverso il corrispettivo per l’utilizzazione della rete (cfr. art. 14 cpv. 3bis della legge sull’approvvigionamento elettrico (LAEl; RS 734.7). Nell’ambito della revisione dell’ordinanza sull’energia, a partire dal 1° gennaio 2025 il Consiglio federale ha introdotto l’utilizzazione delle linee di raccordo per il consumo proprio, indipendentemente dalla topologia di rete. Nelle cosiddette «reti di manicotti», tuttavia, la configurazione tecnica limita la possibilità di utilizzare contemporaneamente più linee di raccordo per lo scambio di energia elettrica destinata al consumo proprio. Questo perché, generalmente, le linee non sono collegate tra loro in una configurazione a stella. Di conseguenza, l’energia elettrica destinata al consumo proprio non può «fluire» direttamente da una linea di raccordo all’altra. Diversamente, nelle cosiddette «reti a stella», più linee di raccordo confluiscono, ad esempio, in una cabina di distribuzione, rendendo così possibile lo scambio diretto dell’energia elettrica per il consumo proprio. L’estensione delle possibilità per il consumo proprio prevista dall’autore della mozione comporterebbe l’utilizzazione gratuita di ulteriori parti della rete di distribuzione, in particolare di parti che, a differenza delle linee di raccordo, sono sempre finanziate dai consumatori finali attraverso il corrispettivo per l’utilizzazione della rete. Tale proposta deve pertanto essere respinta, in quanto contraria al principio di causalità applicato al calcolo delle tasse di utilizzazione della rete.Infine, va osservato che il legislatore, nel quadro della legge su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili, in virtù degli articoli 17d e 17e LAEl ha previsto, a partire dal 2026, la costituzione di cosiddette «comunità locali di energia elettrica». Queste comunità consentiranno lo scambio di energia elettrica a livello locale attraverso la rete di distribuzione, beneficiando di tasse di utilizzazione della rete ridotte, anche per le reti di manicotti.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.