Nuovi ostacoli all'importazione di automobili americane. Danni per l'economia svizzera, a rischio i negoziati sui dazi con gli USA?
25.3711 · Interpellanza · 2025-06-19
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
La dichiarazione sull’intervento è disponibile
Wortlaut
Da decenni vengono importate, perlopiù dagli Stati Uniti, autovetture senza omologazione UE (CoC), ora interessate de facto da un divieto di importazione.
A.) Da un lato, numerosi Cantoni hanno di recente modificato la prassi di immatricolazione, richiedendo sistematicamente un’attestazione della compatibilità elettromagnetica (CEM) e, in determinati casi, anche un’attestazione per prodotti elettrici a bassa tensione (OPBM), da lunga prassi riservate unicamente alle elettriche e ibride, mentre adesso si esigono pure per auto usate (termiche) di addirittura 15 anni. Ciò comporta costi aggiuntivi di circa 10 000 franchi per veicolo e mesi di attesa. Questo nuovo ostacolo commerciale corrisponde in pratica a un divieto di importazione. Sono consapevole dell’obbligo di comprovare la compatibilità elettromagnetica imposto dall’ordinanza; qui si pone tuttavia la questione della proporzionalità del cambiamento senza preavviso di una prassi esistente.
B.) Dall’altro lato, il Governo abolirà le pluridecennali agevolazioni all’importazione di veicoli statunitensi entro fine 2026; quindi, anche se la questione di cui alla lettera A.) dovesse risolversi, il fattuale divieto di importazione rimane. Il Consiglio federale è pregato di rispondere alle seguenti domande.
Begründung
1. Il Consiglio federale è consapevole che l’obbligo della prova di compatibilità elettromagnetica e l’abolizione delle agevolazioni generano de facto un divieto d’importazione?
2. Dal suo punto di vista, sarebbe possibile mantenere la prassi vigente da anni dei controlli a campione?
3. Condivide il parere secondo cui la richiesta di fornire una relazione sulle prove di compatibilità elettromagnetica per tutte le importazioni è sproporzionata, tanto più che finora i laboratori di prova non hanno mai constatato irregolarità?
4. Se il Consiglio federale fosse favorevole al mantenimento della prova di compatibilità elettromagnetica per tutti i veicoli importati, senza eccezione, sarebbe disposto a suggerire ai Cantoni di concedere un adeguato periodo transitorio di 18 mesi?
5. Il DEFR non riscontra in questa pratica una barriera commerciale ai sensi dell’accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi dell’OMC, visto, per esempio, che la Germania non richiede tali misurazioni per l’importazione individuale?
6. Qual è la posizione del DFAE in questa fase di negoziati aperti sui dazi con gli Stati Uniti? Intravede dei rischi che possano compromettere l’esito delle trattative?
7. La controparte statunitense ha già contestato questo ostacolo tecnico, manifestando perplessità nei confronti del Consiglio federale o dell’Amministrazione?
8. La presidente della Confederazione è a conoscenza di questa barriera commerciale?
Stellungnahme des Bundesrates
1./3./8. La prova di compatibilità elettromagnetica assicura che i veicoli non causino reciprocamente interferenze di questo tipo con altri mezzi o apparecchiature. Viceversa i veicoli stessi non devono subire gli effetti di campi elettromagnetici, un aspetto particolarmente rilevante quando i sistemi di assistenza alla guida sono attivi. Questo vale non solo per i veicoli elettrici e ibridi, ma anche per quelli con solo motore endotermico. L’attestazione CEM è obbligatoria da aprile 2010 (art. 80 cpv. 3 dell’ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali [OETV; RS 741.41]) e può essere fornita entro un termine ragionevole dagli organi di controllo riconosciuti dall’Ufficio federale delle strade (USTRA) in Svizzera. Nella pratica, questi possono rilasciare un documento valido per più veicoli identici sulla base di un’unica verifica. Non sussiste un divieto de facto di importazione. Come già indicato dal Consiglio federale in risposta alla mozione Walliser 25.3100 «Promuovere l’importazione di veicoli elettrici e ibridi ed evitare la minaccia di una compartimentazione del mercato dal 2027», con l’adozione del General Safety Regulation 2 (GSR 2) europeo, dal 7 luglio 2024 in Svizzera si applicano requisiti di sicurezza più severi (protezione dei pedoni, sistema di frenata di emergenza, sistema di emergenza di mantenimento della corsia, avviso di stanchezza del conducente, protezione da cyberattacchi ecc.). Per consentire all’industria di adeguarsi alle nuove prescrizioni di sicurezza è stato concesso un periodo transitorio fino a fine 2026 per l’importazione di veicoli provenienti da mercati terzi (p. es. USA o Cina) e che non dispongono di un’omologazione UE. Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’economia e delle comunicazioni (DATEC) intende predisporre istruzioni affinché, al termine del periodo transitorio, i veicoli sprovvisti di omologazione UE possano essere controllati in Svizzera secondo le norme di omologazione individuale. 2. In assenza delle idonee attestazioni di conformità, il diritto federale richiede un esame tecnico completo (art. 30a e 30b OETV). Secondo l’articolo 106 capoverso 2 della legge federale sulla circolazione stradale l’attuazione del codice della strada è competenza dei Cantoni.Oltre alla relazione sulle prove di compatibilità elettromagnetica possono essere considerate anche altre certificazioni, rilasciate da Stati esteri secondo il diritto nazionale o internazionale, perlomeno equivalenti alle prescrizioni svizzere. La prova di equivalenza deve essere fornita dal richiedente, che a tal fine può consultare gli organi di controllo riconosciuti dall’USTRA. 4. Non è possibile concedere un periodo transitorio per prescrizioni inerenti alla CEM in vigore dal 2010. Il Consiglio federale è tuttavia disposto a riesaminarle nel quadro della stesura delle suddette istruzioni. 5. L’Accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi (RS 0.632.231.41) dell’OMC consente l’adozione di regolamenti tecnici limitanti il commercio purché finalizzati a tutelare legittimi interessi pubblici. Questi non devono tuttavia essere restrittivi oltre il necessario per garantire un adeguato livello di protezione, né essere discriminatori e devono risultare proporzionati. Inoltre la loro emanazione e applicazione deve essere trasparente. I requisiti in questione devono essere soddisfatti da tutti i veicoli, indipendentemente dal Paese di origine. Prima dell’emanazione delle prescrizioni tecniche in relazione al presente caso, il legislatore ne ha verificato la proporzionalità ai sensi dell'articolo 4 LCT; in più, i requisiti sono spiegati in modo trasparente negli appositi commenti dell'USTRA, dell'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) e dell'Ufficio federale dell'energia (UFE). Il Consiglio federale ritiene pertanto la misura compatibile con l’accordo in parola. 6./7. Al momento, il Consiglio federale non intende esprimersi sui contenuti delle trattative in corso con gli Stati Uniti.