Prevenire la formazione di ghetti. Limitare la libera scelta del luogo di residenza per i rifugiati. Ampliare il margine di manovra dei Cantoni
25.3712 · Mozione · 2025-06-19
Dipartimento di giustizia e polizia
Nella Commissione del Consiglio degli Stati
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di adeguare la legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) conferendo ai Cantoni la competenza di versare alle persone del settore dell’asilo (inclusi i rifugiati con permesso di dimora o ammessi provvisoriamente) l’aiuto sociale per costi di alloggio soltanto nel luogo di residenza assegnato.
Begründung
Secondo l’articolo 36 LStrI, i rifugiati che hanno ottenuto l’asilo possono scegliere liberamente il luogo di residenza all’interno del Cantone che ha rilasciato il permesso. La libera scelta del luogo di residenza vale anche per le persone ammesse provvisoriamente (art. 85 cpv. 5 LStrI). Negli ultimi anni, la libera scelta del luogo di residenza ha portato persone provenienti da determinati Paesi a concentrarsi in alcuni Comuni. Alla ribalta della cronaca è ad esempio salita a più riprese Bazenheid, una frazione del Comune sangallese di Kirchberg, dove si è formata una grande diaspora eritrea; anche altri Comuni in altri Cantoni sono interessati in misura simile da questo fenomeno. L’elevata concentrazione di persone provenienti da determinati Paesi comporta problemi d’integrazione, in particolare sul piano scolastico, linguistico ed economico. Ciò si manifesta non da ultimo nel fatto che i Comuni interessati (una volta trascorsi i sette anni in cui la Confederazione versa le somme forfettarie globali) devono sostenere spese sproporzionate per l’aiuto sociale. La situazione comporta ripercussioni negative anche per la popolazione locale. Nel Cantone di San Gallo è quindi attualmente discussa una legge intesa a permettere ai Comuni di fornire l’aiuto sociale alle persone del settore dell’asilo sotto forma di prestazioni in natura; la competenza in materia spetta al Comune a cui l’interessato era stato attribuito inizialmente. Le modalità di versamento dell’aiuto sociale possono incidere indirettamente sulla libera scelta del luogo di residenza disciplinata negli articoli 36 e 85 capoverso 5 LStrI. Occorre pertanto chiarire in queste disposizioni che il diritto alla libera scelta del luogo di residenza non limita la facoltà dei Cantoni (o dei Comuni) di versare un aiuto sociale per l’alloggio solo in determinati luoghi per favorire l’integrazione, cosa che il Consiglio federale ha espressamente ritenuto ammissibile nella risposta alla mozione Egger 19.3998 (Promuovere l'integrazione dei rifugiati riconosciuti nei comuni).
Antrag des Bundesrates
Respingere
Stellungnahme des Bundesrates
Il Consiglio federale è consapevole dei problemi che possono risultare dalla concentrazione di persone del settore dell’asilo in determinati Comuni. Strumenti giuridici permettono tuttavia di far fronte a queste sfide a livello cantonale. Non è dunque necessario modificare la legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI; RS 142.20). Contrariamente a quanto afferma l’autrice della mozione, l’articolo 85 capoverso 5 secondo periodo LStrI permette già ai Cantoni di assegnare un luogo di residenza alle persone ammesse provvisoriamente che percepiscono prestazioni di aiuto sociale. I Cantoni dispongono quindi già di un margine di manovra giuridico per attuare, nell’ambito dell’aiuto sociale, misure volte a promuovere l’integrazione. Per contro, i rifugiati riconosciuti sono in linea di massima liberi di scegliere il luogo di residenza all’interno del Cantone a cui sono stati attribuiti, a prescindere che abbiano ottenuto l’asilo (art. 36 LStrI in combinato disposto con l’art. 60 della legge sull’asilo, LAsi, RS 142.31) o l’ammissione provvisoria (art. 85 cpv. 5 LStrI). Questa normativa, fondata sull’articolo 26 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati (qui di seguito Convenzione; RS 0.142.30) nonché sull’articolo 58 LAsi, garantisce loro la medesima libertà di domicilio accordata ad altri cittadini stranieri (art. 36 LStrI). Come indicato dal Consiglio federale nel parere relativo alla mozione Egger 19.3998 «Promuovere l'integrazione dei rifugiati riconosciuti nei comuni», limitare questa libertà per i rifugiati riconosciuti imporrebbe di fare altrettanto per tutti gli stranieri introducendo una disposizione ad hoc nella LStrI. A parere del Consiglio federale un disciplinamento di questo tipo sarebbe ingiustificato e persino inammissibile a seconda del gruppo di persone interessato. Occorre inoltre considerare che, conformemente all’articolo 23 della Convenzione, i rifugiati riconosciuti hanno diritto alle medesime prestazioni di aiuto sociale concesse agli Svizzeri (cfr. anche art. 3 cpv. 1 dell’ordinanza 2 sull’asilo relativa alle questioni finanziarie, OAsi 2; RS 142.312). In linea di principio, la Confederazione non ha alcuna competenza legislativa nel settore dell’aiuto sociale, che rientra nella responsabilità dei Cantoni. Dopo l’attribuzione, spetta pertanto a questi ultimi calcolare e versare le prestazioni di aiuto sociale ai rifugiati riconosciuti. I Cantoni possono già prevedere nella loro legislazione in materia di aiuto sociale la possibilità di fornire determinate prestazioni sotto forma di prestazioni in natura, in particolare nell’ambito dell’alloggio. È quindi possibile assegnare direttamente a un rifugiato riconosciuto un luogo di residenza o un alloggio entro il Cantone accordandogli un alloggio provvisorio non sotto forma di sostegno finanziario ma di prestazione in natura, a condizione che questa possibilità sia prevista anche per i cittadini svizzeri che ricorrono all’aiuto sociale. Per questi motivi, il Consiglio federale non ritiene opportuna la modifica di legge proposta.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.