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25.3730 · Mozione · 2025-06-19

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

La dichiarazione sull’intervento è disponibile

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di:

  1. identificare e tenere un registro delle aziende responsabili della produzione, dell’importazione, dell’utilizzazione o dell’immissione sul mercato di sostanze per- e polifluoroalchiliche (PFAS) che hanno causato contaminazioni ambientali;

  2. attuare e rafforzare gli strumenti giuridici esistenti (principio di causalità, diritto ambientale, diritto civile) per coinvolgere le aziende interessate nel finanziamento degli interventi di risanamento dei siti contaminati da PFAS;

  3. modificare la legislazione vigente, segnatamente l’ordinanza sul risanamento dei siti inquinati (OSiti) in modo da garantire che i costi di risanamento non siano in nessun caso a carico delle collettività pubbliche per cause che non sono imputabili alla loro volontà;

  4. garantire la trasparenza in merito alle responsabilità e ai costi connessi al risanamento, pubblicando periodicamente rapporti che specificano i siti contaminati, le aziende coinvolte e le misure adottate.

Begründung

Le risposte del Consiglio federale all’interpellanza 25.3205 confermano l’esistenza di siti contaminati da inquinanti perenni (PFAS) e l’entità dei rischi ambientali e sanitari ad essi associati. Secondo una stima, la decontaminazione dei siti inquinati da PFAS su tutto il territorio nazionale potrebbe costare fino a 26 miliardi di franchi (cfr. link QUI).

Non è accettabile che i costi siano imputati ai contribuenti quando determinate aziende hanno utilizzato queste sostanze senza preoccuparsi delle conseguenze. È quindi indispensabile rafforzare il principio di causalità ed evitare una socializzazione dei costi dell’inquinamento.

Occorre un approccio proattivo e giuridicamente rigoroso per coinvolgere in misura maggiore le aziende interessate, conformemente agli impegni assunti dalla Svizzera in materia di protezione dell’ambiente e della salute pubblica.

Antrag des Bundesrates

Respingere

Stellungnahme des Bundesrates

Le proprietà particolari delle PFAS (p. es. un’elevata termoresistenza) ne consentono un impiego diversificato. Tuttavia, queste sostanze sono difficilmente degradabili e si accumulano nell’ambiente. Pertanto, le PFAS sono presenti ovunque nell’ambiente. Ciò può comportare risanamenti (p. es. di piazzali di esercitazione dei pompieri) o trattamenti (p. es. dell’acqua potabile) onerosi. Il Consiglio federale riconosce le sfide derivanti dalle PFAS. Al momento sono in corso i lavori relativi al rapporto in adempimento del postulato 22.4585 Moser sulla questione se per la riduzione dell’esposizione dell’uomo e dell’ambiente occorra elaborare un piano d’azione, nonché quelli relativi all’attuazione della mozione 22.3929 Maret sulla definizione di valori specifici per le PFAS nelle relativi ordinanze su rifiuti, siti inquinati e suolo come pure per l’immissione nelle acque.1. e 4. La determinazione, la registrazione e il miglioramento della trasparenza (resoconto incluso) sarebbero con molta probabilità estremamente complessi e onerosi. Gli oggetti e i preparati contenenti PFAS sono sovente importati e, nella maggior parte dei casi, i tenori di PFAS non vengono registrati al momento del passaggio della dogana. Un registro completo dei fornitori e dei fabbricanti risulterebbe anch’esso oneroso a causa dell’esecuzione. Gli inquinamenti puntuali devono comunque già oggi essere iscritti nel catasto dei siti inquinati.2. e 3. Nella sua giurisprudenza costante in merito al principio di causalità («chi inquina paga») in materia di diritto sui siti contaminati, il Tribunale federale, secondo l’articolo 32d della legge sulla protezione dell’ambiente (LPAmb; RS 814.01), ha fatto ricorso alla cosiddetta teoria dell’immediatezza e al principio del perturbatore sancito dal diritto in materia di polizia (DTF 114 Ib 44 consid. 2a; sentenza 1C_339/2023 dell’11.09.2024 consid. 2.2). Di conseguenza, l’assunzione dei costi implica l’immediatezza dell’azione. Una gran parte di questi costi dovrebbe essere sopportata solo da chi ne è la causa diretta, ossia dagli enti pubblici (pompieri, Comuni, Cantoni e Confederazione). La legislazione attuale e la mancanza di immediatezza secondo la giurisprudenza del Tribunale federale non consentono di risalire al fabbricante o al fornitore di oggetti o preparati contenenti PFAS. Questo aspetto è stato messo in rilievo anche dal Controllo federale delle finanze (CDF) nella sua verifica trasversale della gestione delle sostanze problematiche da parte della Confederazione (CDF-23489).

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.