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25.3740 · Mozione · 2025-06-19

Dipartimento di giustizia e polizia

La dichiarazione sull’intervento è disponibile

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di proporre una modifica dell’articolo 23 capoverso 1 lettera d del Codice di procedura penale (CPP; RS 312.0) affinché le inchieste relative agli attacchi a distributori automatici di banconote (DAB) tramite esplosivi non siano più sistematicamente assoggettate alla giurisdizione federale, bensì a quella cantonale, come previsto per gli altri tipi di attacchi a DAB.

Begründung

Le inchieste per gli attacchi con vettura-ariete o sradicamento del DAB competono ai Cantoni e non alla Confederazione. Se gli attacchi ai DAB sono compiuti con esplosivi (o gas tossici), le inchieste sono invece automaticamente affidate alla Confederazione, che se ne assume pure la responsabilità. In virtù dell’articolo 23 capoverso 1 lettera d CPP, che rimanda all’articolo 224 del Codice penale (CP; RS 311.0), i reati commessi tramite esplosivi sono infatti automaticamente di competenza federale. Queste diverse competenze per, in linea di massima, il medesimo atto – ossia il furto di contanti da un DAB – possono, nella pratica, comportare ridondanze e rivelarsi inefficaci. Il Consiglio federale è dunque pregato di modificare la legge affinché gli attacchi ai DAB compiuti tramite esplosivi rientrino anch’essi nella competenza cantonale, come previsto per gli altri tipi di attacchi ai DAB.

Antrag des Bundesrates

Respingere

Stellungnahme des Bundesrates

Secondo l’articolo 23 capoverso 1 lettera d del Codice di procedura penale (CPP; RS 312.0), i reati commessi tramite esplosivi di cui agli articoli 224–226ter del Codice penale (CP; RS 311.0) sottostanno alla giurisdizione federale per ragioni storiche (cfr. DTF 148 IV 247). Le attuali fattispecie in materia di esplosivi degli articoli 224–226ter CP risalgono alla legge sugli esplosivi del 12 aprile 1894, emanata in risposta alle attività sovversive anarchiche verificatesi in Svizzera e agli attentati compiuti all’estero. L’allora ripartizione delle competenze si basava sulla presupposizione che l’esplosivo quale strumento di reato venisse sempre utilizzato per perpetrare un reato politico contro la Confederazione. Questa stretta correlazione (di natura storica) tra un determinato strumento di reato e la giurisdizione federale non è più né attuale né giustificata. In questo contesto il Consiglio federale sostiene l’idea di base della mozione, tuttavia non ritiene opportuno introdurre una deroga unica alla giurisdizione federale dell’articolo 23 capoverso 1 lettera d CPP applicabile esclusivamente agli attacchi compiuti contro distributori automatici di banconote. Una delimitazione delle competenze tra Confederazione e Cantoni dovrebbe piuttosto essere determinata dalla questione se i reati ledono gli interessi della Confederazione (cfr. il rapporto del Consiglio federale in adempimento del postulato Jositsch 19.3570 «Controllo della struttura, dell’organizzazione, della competenza e della vigilanza del Ministero pubblico della Confederazione», n. 7.2.4.5). Attualmente, il Consiglio federale sta elaborando un avamprogetto sulla base del rapporto summenzionato che riguarda anche il controllo e l’adeguamento degli elenchi dei reati soggetti alla giurisdizione federale in virtù dell’articolo 23 capoverso 1 CPP. Stando alla pianificazione attuale, l’apertura della consultazione è prevista per metà 2026. Nel quadro di questo avamprogetto, il Consiglio federale è disposto a valutare adeguamenti relativi alla ripartizione delle competenze per reati commessi con esplosivi. Ritiene tuttavia che la ripartizione delle competenze debba essere trattata nell’ambito di questi lavori legislativi in un contesto più esteso, ciò che consentirebbe un dibattito approfondito. Per questo motivo respinge una modifica unica concernente esclusivamente gli attacchi ai distributori automatici di banconote, ma integrerà questo tema nell’avamprogetto che porrà in consultazione.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.