25.3792 · Mozione · 2025-06-19
Dipartimento di giustizia e polizia
La dichiarazione sull’intervento è disponibile
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di presentare un disegno di revisione della legge sul diritto d’autore (LDA) volto a modificare l’articolo 19 capoverso 1 per abolire il compenso per la copia per uso privato.
Begründung
La Tariffa comune 8 di ProLitteris (TC8) costituisce una forma di tassa forfettaria imposta a migliaia di entità (imprese, collettività pubbliche, scuole), indipendentemente dal volume reale delle copie o dall’uso effettivo di opere protette. Questo meccanismo è non solo poco trasparente, ma spesso è percepito come ingiustificato dagli utenti. Comporta la riscossione massiccia di compensi sulla base di semplici stime statistiche, senza che il legame tra l’utente finale e l’autore sia stabilito con certezza. Il solo fatto di disporre di una fotocopiatrice implica il prelievo della tassa, anche se di fatto non è stata effettuata alcuna copia di un’opera protetta. Con la crescente digitalizzazione, le pratiche di copia sono mutate radicalmente: le imprese utilizzano soprattutto contenuti acquisiti su licenza o creati internamente. La TC8 non riflette più la realtà della prassi attuale e funziona come una tassa privata, contraria alla logica di un diritto d’autore fondato su atti di reale utilizzo. Il Consiglio federale deve rivedere questo sistema, in collaborazione con le società di gestione collettiva, per garantire un equilibrio più equo tra protezione dei diritti d’autore e libertà di utilizzo per gli utenti. L’abolizione della TC8 è un primo passo verso una rifondazione di questo modello.
Antrag des Bundesrates
Respingere
Stellungnahme des Bundesrates
Nel 1993 il Parlamento svizzero ha deciso di autorizzare le imprese a fare copie di giornali, libri e altre opere pubblicate e a metterle a disposizione in formato digitale per uso interno. Tali utilizzi violano tuttavia il diritto d’autore, per cui gli autori dovrebbero ricevere un compenso. Questa posizione era motivata da una sentenza del Tribunale federale (DTF 108 II 475), che giudicava illegale la prassi di copia praticata all’epoca. Poiché la concessione di licenze individuali in base alle singole copie effettuate sarebbe troppo onerosa, nell’interesse degli utenti è stata introdotta una licenza legale con un compenso forfettario. Il compenso per questo utilizzo legale deriva dalla limitazione del diritto esclusivo di riproduzione dei titolari dei diritti. A tale riguardo, nella DTF 125 III 141 il Tribunale federale ha chiarito quanto segue: il compenso forfettario di 30 franchi all’anno previsto per le fiduciarie che impiegano un solo collaboratore si fonda quindi sul presupposto che un’impresa di questo tipo effettua ogni anno in media 857 copie di opere protette dal diritto d’autore. In alcune imprese questo numero può essere di gran lunga superiore, in altre è possibile che nel corso dell’anno non sia effettuata alcuna copia di un libro, una rivista o un giornale. Tali scostamenti non devono tuttavia essere considerati nell’applicazione della tariffa. A seconda dei casi, la tariffa forfettaria può apparire più o meno insoddisfacente. D’altro canto, la definizione di tariffe forfettarie risulta indispensabile. La legge non solo le autorizza, ma le impone. Infatti, la procedura di indennizzo sulla base di tariffe, prescritta negli articoli 46 seg. della legge sul diritto d’autore (LDA; RS 231.1), può funzionare soltanto se si fonda su valori medi riconosciuti e fa astrazione dalle peculiarità del singolo caso. L’ammontare dell’importo del compenso per la copia è calcolato secondo la tariffa comune 8 (TC 8) convenuta tra le società di gestione, che rappresentano gli autori, e le organizzazioni degli utenti. Con il compenso minimo (32 CHF), la TC 8 prevede una soluzione forfettaria. Inoltre, il compenso è calcolato secondo un regolamento differenziato e scaglionato. Al momento il Consiglio federale è contrario a una modifica della LDA. È tuttavia disposto a esaminare il compenso per uso privato. Il Dipartimento federale di giustizia e polizia ha incaricato l’Istituto Federale della Proprietà Intellettuale di realizzare uno studio in materia. Sulla base dei risultati di questo studio, se necessario il Consiglio federale presenterà al Parlamento proposte concrete. Sarebbe pertanto prematuro prendere in considerazione una revisione della LDA o l’abolizione della TC 8 prima di disporre dei risultati definitivi dello studio.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.