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25.3821 · Interpellanza · 2025-06-20

Dipartimento dell'interno

La dichiarazione sull’intervento è disponibile

Wortlaut

Nel dicembre del 2010 le Camere federali hanno approvato la modifica della LPP concernente gli istituti di previdenza degli enti di diritto pubblico (IPDP). Avviata nel 2003 dal PLR (Beck), essa ha imposto agli IPDP l’obbligo di passare dal sistema misto a quello di capitalizzazione. Il grado di copertura voluto dall’autore – 100 per cento – è stato ridotto all’80 per cento, da raggiungere entro il 2052 secondo le disposizioni transitorie. La revisione era motivata dalla volontà di sostenere l’uscita dal servizio pubblico e la privatizzazione di alcuni settori.Il fatto di non capitalizzare completamente gli IPDP evitava agli enti pubblici di dover pagare miliardi in periodi di crisi finanziaria e di forte inflazione. Dal 2000 si sono verificate tre crisi borsistiche, seguite dall’inflazione causata dalla pandemia di COVID-19 e dall’invasione dell’Ucraina da parte della Russia. L’impatto sugli istituti di previdenza è significativo.Poco prima del dibattito avviato dal PLR, la Cassa pensioni degli insegnanti bernesi, capitalizzata al 100 per cento nel 2000 (2 mia. fr.), ha visto il suo grado di copertura slittare all’80 per cento a causa della prima crisi borsistica del decennio.Poiché gli impegni degli IPDP possono essere garantiti, tali sforzi non sono necessari. Ciò consente anche di risanare le eventuali coperture insufficienti a lungo termine, senza compromettere sistematicamente le prestazioni e/o gravare pesantemente sugli enti pubblici e sugli affiliati. Peggio ancora, il sistema istituito con tali disposizioni transitorie impone di effettuare conferimenti finanziari nei momenti più sfavorevoli sui mercati finanziari.Ciò solleva inoltre interrogativi sull’utilità di bloccare una quota sempre più elevata di capitale a scapito degli enti pubblici, dato che tali conferimenti non garantiscono comunque un migliore equilibrio finanziario.Sulla base di quanto precede, chiedo al Consiglio di valutare: a) gli importi che gli enti pubblici hanno dovuto impiegare per raggiungere gli obiettivi di questa revisione,b) gli effetti delle crisi finanziarie verificatesi dalla revisione legislativa del 2010 sugli IPDP in relazione alle esigenze del percorso di crescita (disposizione transitoria) ec) l’entità dei danni subiti dagli assicurati affiliati agli IPDP (peggioramento dei piani di previdenza).

Stellungnahme des Bundesrates

a) La statistica delle casse pensioni rileva le variazioni dei parametri importanti, ma non le misure adottate dalle singole casse in seguito alla riforma del finanziamento degli istituti di previdenza degli enti di diritto pubblico. Non è quindi possibile quantificare le spese di finanziamento sostenute dagli enti di diritto pubblico a seguito della riforma. Il numero di istituti di previdenza con garanzia dello Stato e un grado di copertura inferiore all’80 per cento è passato da 16 nel 2010 a 8 nel 2023. Tuttavia, la situazione di copertura insufficiente di questi istituti è diminuita solo leggermente, passando da 21,8 a 21,2 miliardi di franchi, mentre quella complessiva è scesa da 32,0 a 26,7 miliardi di franchi. Per quanto riguarda gli istituti di diritto privato, la situazione di copertura insufficiente è ora pari a 623 milioni di franchi (contro 3,5 mia. nel 2010). In questo contesto occorre tenere presente che nel medesimo periodo la somma di bilancio di tutti gli istituti è aumentata da 614,4 a 1125,3 miliardi di franchi. Per gli istituti con garanzia dello Stato e un grado di copertura inferiore all’80 per cento, la somma di bilancio è passata da 45,2 miliardi di franchi nel 2010 a 55,5 miliardi di franchi nel 2023 (ovvero un aumento di solo il 22,7 %). Complessivamente, dalla fine del 2010 alla fine del 2023 il grado di copertura degli istituti di previdenza con garanzia dello Stato è aumentato dall’82,9 all’86,8 per cento. Secondo la statistica delle casse pensioni, in quel periodo i datori di lavoro di diritto pubblico hanno versato contributi di risanamento per un totale di 5,6 miliardi di franchi; i lavoratori hanno versato 756 milioni di franchi. Per quanto riguarda gli istituti di diritto privato, grazie al grado di copertura nettamente migliore i datori di lavoro hanno versato 4,6 miliardi di franchi e i lavoratori 386 milioni di franchi. Inoltre, i datori di lavoro hanno anche effettuato versamenti unici (talvolta elevati) a favore degli istituti. Nella statistica delle casse pensioni, tuttavia, questi non vengono differenziati da altri riscatti effettuati dai datori di lavoro a favore degli assicurati, motivo per cui non sono chiaramente identificabili. b) Dal 2010 al 2024, gli istituti con garanzia dello Stato hanno registrato un rendimento medio annuo di circa il 3,75 per cento, sostanzialmente in linea con quello degli istituti senza garanzia dello Stato. È alquanto improbabile che le crisi verificatesi nel periodo in questione abbiano avuto un impatto negativo, poiché a partire dal 2010 i mercati hanno registrato una rapida ripresa. Al contrario, il fatto che gli istituti siano stati rifinanziati interamente o almeno in parte si è rivelato vantaggioso, poiché il conseguente aumento del patrimonio ha generato in media un buon rendimento. Le lacune di copertura determinano infatti redditi inferiori a causa della mancanza di patrimonio. Tuttavia, gli averi degli assicurati devono essere remunerati. Se su una parte del patrimonio non viene applicato l’interesse composto, questo deve essere compensato in ultima analisi con spese più elevate da parte dei datori di lavoro di diritto pubblico o prestazioni inferiori per gli assicurati. c) Non sono disponibili dati relativi all’impatto della riforma in questione sugli assicurati. A partire dal 2010, le casse pensioni hanno dovuto affrontare anche altre sfide: il persistere dei bassi tassi d’interesse dopo la crisi finanziaria e l’aumento della speranza di vita hanno infatti costretto gli istituti di previdenza, sia degli enti di diritto pubblico che di diritto privato, ad adeguare in modo significativo le aliquote di conversione, il tasso d’interesse corrisposto e, di conseguenza, i loro piani di previdenza. Questi adeguamenti non riguardano unicamente gli istituti degli enti di diritto pubblico e non sono direttamente riconducibili alla riforma del finanziamento degli istituti di previdenza degli enti di diritto pubblico del 2010.