25.3841 · Interpellanza · 2025-06-20
Dipartimento dell'interno
La dichiarazione sull’intervento è disponibile
Wortlaut
Come valuta il Consiglio federale la situazione generale dei pesci d’allevamento in Svizzera?
È disposto a promuoverne una detenzione rispettosa delle specie?
Come valuta i dati disponibili (effettivi, tasso di mortalità, qualità dell’acqua ecc.)?Come potrebbero essere migliorati?È disposto a migliorarli?Dispone di dati più recenti di quelli del 2021?
Come valuta la capacità di sofferenza dei pesci?
Come valuta la protezione giuridica dei pesci nelle acquacolture?È disposto a migliorarla (analogamente a quella di altri animali da reddito)?
È disposto a migliorare i controlli nelle acquacolture?
Come valuta l’idoneità all’allevamento delle diverse specie di pesci?È disposto a limitare l’allevamento alle specie che vi si prestano?
Come valuta i progetti di allevamento industriale del salmone attualmente in fase di pianificazione (p. es. il grande impianto previsto da Swiss Blue Salmon)?
Begründung
Grande sofferenza dei pesciI pesci d’allevamento svizzeri stanno spesso male. Molti impianti di acquacoltura sono stati progettati o realizzati in modo inadeguato e si contraddistinguono per scarsa qualità dell’acqua, sovrappopolamento, elevata incidenza di malattie e mortalità accresciuta. Le vasche in plastica e cemento non rispondono spesso alle esigenze naturali dei pesci. Controlli insufficienti o addirittura inesistentiNon vige alcun obbligo, per le autorità, di effettuare controlli regolari negli impianti di acquacoltura, come è invece normalmente il caso negli allevamenti di animali da reddito. I parametri ambientali determinanti per il benessere dei pesci, come la qualità dell’acqua, non vengono controllati in modo sistematico. Dati insufficientiÈ difficile valutare l’effettiva entità della sofferenza dei pesci in Svizzera. I dati disponibili sono insufficienti: mancano cifre rilevate sistematicamente e accessibili al pubblico sugli effettivi, le condizioni di detenzione e i tassi di mortalità negli allevamenti ittici. Protezione giuridica non al passo con i tempiSul piano giuridico, i pesci sono considerati animali selvatici, nonostante nelle acquacolture svizzere vengano prodotte ogni anno 2364 tonnellate di pesce, ossia circa 5 milioni di animali (2021). Nelle aziende di detenzione di animali terrestri vigono prescrizioni vincolanti per quanto riguarda la disponibilità di spazio, le possibilità di occupazione, la sicurezza e l’igiene. Per alcune specie di pesce d’allevamento mancano norme chiare e specifiche, ad esempio sulle condizioni di detenzione e la densità di popolamento.
Stellungnahme des Bundesrates
1. - 5. In quanto vertebrati, i pesci rientrano nel campo di applicazione della legge sulla protezione degli animali (LPAn; RS 455). La capacità dei pesci di provare dolore viene riconosciuta dalla maggior parte della comunità scientifica. Le norme sulla detenzione e sul trattamento dei pesci nonché sui requisiti delle persone che se ne occupano sono contenute nell’ordinanza sulla protezione degli animali (art. 97–99 OPAn; RS 455.1). I requisiti minimi per la loro detenzione e il loro trasporto sono disciplinati nell’allegato 2 OPAn, che tiene, conto anche delle esigenze particolari di ogni specie (osservazione relativa alla tabella 7 dell’allegato 2 OPAn). L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) sta attualmente esaminando quali miglioramenti nelle aziende di piscicoltura siano adeguati e fattibili. L’importazione e l’introduzione, tra l’altro negli impianti di piscicoltura, di specie, razze e varietà allogene o estranee di pesci e gamberi richiedono oggi l’autorizzazione della Confederazione (art. 6 cpv. 1 lett. a–b della legge federale sulla pesca [LFSP]; RS 923.0; art. 8 cpv. 1 e all. 1–3 dell’ordinanza concernente la legge federale sulla pesca [OLFP]; RS 923.01). Tutte le aziende di acquacoltura devono essere registrate a livello federale ai sensi dell’articolo 21 dell’ordinanza sulle epizoozie (OFE; RS 916.401). In particolare, sono necessari dati sulle specie tenute e sul volume di produzione annua dell’azienda. Tutti i dati attuali, ad eccezione del volume di produzione annua, sono pubblicati sul sito web dell’USAV (www.usav.admin.ch > Importazione ed esportazione > Basi legali ed esecutive > Elenco delle aziende svizzere autorizzate > Animali vivi > Imprese di acquacoltura svizzere registrate) e aggiornati annualmente. Tuttavia, la loro qualità non è ancora ottimale e deve essere costantemente migliorata. L’USAV e l’Ufficio federale dell’agricoltura hanno pertanto adattato il formato dei dati per il sondaggio del 2024. Inoltre, le aziende di acquacoltura devono effettuare un controllo dell’effettivo in conformità all’articolo 22 OFE, che include anche i tassi di mortalità. Almeno una volta l’anno, un veterinario con esperienza nell’ambito della salute degli animali acquatici deve provvedere al controllo della salute degli animali (art. 23 OFE). In definitiva, è responsabilità dei detentori garantire il benessere degli animali. 6. Le aziende di acquacoltura sono regolarmente controllate da veterinari ufficiali. A tal fine, le autorità cantonali si basano sulle direttive tecniche elaborate e pubblicate dall’USAV (Direttive tecniche concernenti i controlli ufficiali nella produzione primaria in aziende detentrici di animali [www.usav.admin.ch > Animali Basi legali ed esecutive > Mezzi ausiliari e basi esecutive > Direttive tecniche (in tedesco) > Produzione primaria]). Il Consiglio federale persegue l’obiettivo di migliorare costantemente la qualità e l’efficacia di questi controlli, fornendo consulenza e formazione continua alle persone addette ai controlli. A tal fine, l’USAV organizza ogni anno un corso di formazione per le autorità cantonali di esecuzione e finanzia inoltre il Centro di coordinamento per l’acquacoltura, che è composto da esperti e può essere consultato per domande di carattere tecnico. 7. e 8. Tutte le aziende di acquacoltura sottostanno all’obbligo di autorizzazione (art. 90 cpv. 1 OPAn). In tale contesto si valuta anche se la detenzione è adatta alla specie ittica prevista. Questa valutazione avviene caso per caso ed è di competenza dei Cantoni, motivo per cui il Consiglio federale non può esprimere dichiarazioni generali sull’idoneità di determinate specie di pesci o su singoli progetti.