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25.3843 · Interpellanza · 2025-06-20

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

La dichiarazione sull’intervento è disponibile

Wortlaut

  1. Il Consiglio federale come giustifica la permanenza della Svizzera nel Trattato sulla Carta dell’energia (Energy Charter Treaty, ECT) in un contesto internazionale in cui sempre più Stati lo stanno denunciando? Non si tratta di una forma di accanimento terapeutico a favore di uno strumento degno delle politiche di sostegno delle energie fossili del secolo scorso?

  2. Quando si svolgerà la procedura di consultazione sulla «modernizzazione dell’ECT», che era stata annunciata per la primavera del 2025?

  3. Questa revisione del Trattato sarà sottoposta a referendum facoltativo conformemente all’articolo 141 della Costituzione?

  4. Come valuta il Consiglio federale le cause giudiziarie intentate dalle imprese elettriche contro gli Stati che adottano misure volte all’abbandono delle energie fossili, ad esempio la causa tra l’Azienda Elettrica Ticinese (AET) e il Governo tedesco? Tali azioni giudiziarie favoriscono gli obiettivi climatici della Confederazione?

Begründung

Contrariamente ai suoi obiettivi climatici e malgrado il recesso annunciato o effettivo di numerosi Stati europei e della stessa UE, alla fine del 2024 il Consiglio federale ha reso noto di voler restare nel Trattato sulla Carta dell’energia e di prevedere una procedura di consultazione sull’approvazione della «modernizzazione» del Trattato. Tale consultazione era sta annunciata per la primavera del 2025.

L’ECT ha lo scopo di proteggere gli investimenti nelle energie fossili. Nei casi in cui le imprese elettriche si oppongono agli Stati che adottano misure a favore dell’abbandono delle energie fossili insorgono regolarmente cause giudiziarie. Uno degli esempi più recenti è la procedura arbitrale intentata dall’AET contro lo Stato tedesco per la chiusura di una centrale a carbone (Lünen).

Stellungnahme des Bundesrates

1. La modernizzazione del Trattato sulla Carta dell’energia (ECT) ha lo scopo di adeguare quest’ultimo all’attuale prassi contrattuale del diritto internazionale degli investimenti, all’evoluzione del contesto geopolitico e alle attuali esigenze in materia di sostenibilità, ambiente e clima. Dal 2017 sono in corso negoziati per modernizzare le disposizioni in materia di tutela degli investimenti e allineare maggiormente il Trattato agli attuali accordi internazionali in materia di ambiente e lavoro, in particolare l’Accordo di Parigi. È stato rafforzato il diritto normativo degli Stati ed è stata migliorata la trasparenza delle procedure di composizione delle controversie. Inoltre, le Parti contraenti che lo desiderano sono state autorizzate a escludere, sul loro territorio, le energie fossili e le attività correlate dalla tutela degli investimenti, con l’obiettivo di proteggere il clima e decarbonizzare il sistema energetico. In tale contesto, la Svizzera ha escluso i combustibili sintetici particolarmente dannosi per il clima. La Svizzera ha tutto l’interesse a rimanere all’interno del Trattato e a disporre di regole internazionali affidabili per il commercio e il transito delle fonti energetiche nonché per la tutela degli investimenti energetici, poiché la propria sicurezza di approvvigionamento dipende dalla cooperazione internazionale.

2. La procedura di consultazione annunciata per la primavera del 2025 ha subito un rinvio a causa del forte carico di lavoro dovuto ai negoziati con l’Unione europea sull’Accordo sull’energia elettrica e ai preparativi per il recepimento di quest’ultimo nella legislazione svizzera e per la consultazione pubblica avviata dal Consiglio federale il 13 giugno 2025. Il Consiglio federale prevede di avviare la suddetta consultazione sulla modernizzazione dell’ECT all’inizio dell’autunno 2025. Dal novembre 2024 non sono emersi nuovi elementi che abbiano messo in discussione la valutazione del Consiglio federale riguardo alla modernizzazione dell’ECT. Il progetto da porre in consultazione includerà un’analisi dei benefici della modernizzazione dell’ECT per la Svizzera, del livello di tutela materiale degli investimenti prevista dal Trattato rispetto a quello garantito dal diritto svizzero in materia di investimenti, del diritto normativo delle Parti contraenti dell’ECT e della compatibilità delle modifiche dell’ECT con gli impegni internazionali della Svizzera, in particolare con l’Accordo di Parigi (RS 0.814.012).

3. Spetta al Parlamento decidere se sottoporre la revisione dell’ECT a referendum facoltativo. Le condizioni a questo riguardo sono disciplinate dall’articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 della Costituzione.

4. L’ECT permette agli investitori svizzeri di avviare, di propria iniziativa, un procedimento giudiziario contro uno Stato dinanzi a un tribunale arbitrale internazionale indipendente, qualora ritengano che i loro diritti ai sensi dell’ECT – in particolare la non discriminazione o la protezione contro l’espropriazione illecita – siano stati violati. In quanto Stato di origine, la Confederazione non è coinvolta in queste procedure e non prende posizione in merito.