25.3846 · Interpellanza · 2025-06-20
Dipartimento delle Finanze
La dichiarazione sull’intervento è disponibile
Wortlaut
In 22 Cantoni l’assicurazione immobiliare è obbligatoria per tutti i proprietari di case. In questo modo i Cantoni intendono attenuare le conseguenze economiche dei danni agli edifici per le persone colpite. In 19 Cantoni vige il monopolio assicurativo. L’assicurazione immobiliare è gestita da un ente pubblico sulla base di una legge cantonale in materia. È obbligatoria nei tre Cantoni di Uri, Svitto e Obvaldo, dove le assicurazioni immobiliari dell’economia privata operano in regime di concorrenza. Nei Cantoni di Ginevra, Appenzello Interno, Vallese e Ticino non vige alcun obbligo legale. Alla fine del 2023 in Svizzera si contavano oltre 2,5 milioni di edifici, di cui circa il 16 per cento in questi quattro Cantoni.
Dalle valutazioni statistiche condotte dalle assicurazioni immobiliari cantonali emerge un aumento dei danni agli edifici causati da eventi meteorologici estremi. Questi ultimi sono in leggero aumento rispetto alla media pluriennale, a differenza dei danni da incendio. Tale andamento è influenzato da eventi di vasta portata. Per quanto riguarda i costi, le statistiche dei danni indicano come cause principali tempeste, grandine e inondazioni. Le assicurazioni immobiliari cantonali rafforzano costantemente la prevenzione. Sono maggiormente incentivate a promuovere e sostenere finanziariamente le misure di prevenzione, in quanto loro e i loro clienti ne traggono un vantaggio finanziario diretto. Le misure comprendono, ad esempio, direttive e sostegno per costruire edifici più resilienti. Un altro effetto positivo è che, grazie alla stretta collaborazione con le autorità locali, viene garantito il rispetto delle zone di pericolo definite dalla Confederazione e dai Cantoni, in particolare della zona rossa.
In assenza di un obbligo assicurativo, vi è il rischio che gli immobili non siano assicurati contro i danni causati dagli elementi naturali o lo siano in modo insufficiente (sottocopertura) e che i proprietari confidino, ad esempio, nel fatto che lo Stato si faccia carico dei costi di ricostruzione in caso di catastrofi naturali.
Il Consiglio federale è invitato a rispondere alle seguenti domande:
Quali condizioni quadro dovrebbero essere prese in considerazione affinché Ginevra, Appenzello Interno, Vallese e Ticino introducano un obbligo assicurativo?
Come si potrebbe stabilire concretamente un obbligo assicurativo?
Quali misure può adottare la Confederazione per aumentare la resilienza degli edifici, riducendo così l’entità dei danni?
In che modo la Confederazione garantisce che le zone rosse in particolare siano rispettate in tutti i Cantoni al momento del rilascio delle licenze edilizie?
Stellungnahme des Bundesrates
Ad 1 e 2: la Confederazione non ha competenze in materia di copertura assicurativa degli immobili contro i pericoli naturali. L’introduzione di un’assicurazione immobiliare obbligatoria è di competenza normativa esclusiva dei Cantoni. Un ampliamento delle competenze della Confederazione in materia di introduzione di un obbligo assicurativo federale richiederebbe pertanto una modifica della Costituzione. Nel valutare l’introduzione di un obbligo assicurativo. occorre tenere conto del contesto spiegato di seguito. Nei sette Cantoni indicati con l’acronimo GUSTAVO (GE, UR, SZ, TI, AI, VS, OW), che non dispongono di un’assicurazione immobiliare cantonale, la funzione di assicurazione sugli immobili è assunta da imprese di assicurazione private. Secondo l’articolo 33 della legge federale del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA; RS 961.01), l’assicurazione contro i danni causati dagli elementi naturali deve essere obbligatoriamente inclusa nell’assicurazione contro l’incendio stipulata da tali imprese (assicurazione combinata contro l’incendio e i danni causati dagli elementi naturali). Ciò garantisce in larga misura la necessaria solidarietà tra gli stipulanti, che sono esposti a rischi diversi a seconda del luogo. L’entità della copertura e le tariffe dei premi dell’assicurazione combinata contro l’incendio e i danni causati dagli elementi naturali sono uniformi e vincolanti per tutte le imprese di assicurazione (art. 33 cpv. 2 LSA). Il pool per la copertura dei danni causati dagli elementi naturali costituito dagli assicuratori è uno strumento importante, che consente alle imprese di assicurazione private di assicurare i danni causati dagli elementi naturali con un premio unico sostenibile e garantisce la solidarietà tra le imprese di assicurazione. Dal canto suo, l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) approva le tariffe presentate e garantisce che i premi dell’assicurazione contro i danni causati dagli elementi naturali siano equi dal punto di vista del rischio e dei costi. Nel confronto internazionale, i premi per l’assicurazione contro i danni causati dagli elementi naturali risultano relativamente bassi in tutta la Svizzera. Non vi sono elementi per affermare che nei Cantoni GUSTAVO i premi siano sistematicamente più alti che nei Cantoni aventi un’assicurazione immobiliare cantonale. Nell’ordinanza del 9 novembre 2005 sulla sorveglianza (OS; RS 961.011), il Consiglio federale ha inoltre stabilito che l’assicurazione contro i danni causati dagli elementi naturali deve coprire il valore totale dei beni mobili e fabbricati da ripristinare. Ciò garantisce che, in caso di sinistro, gli stipulanti ricevano il pieno risarcimento del danno. Le assicurazioni private contro i danni causati dagli elementi naturali offrono quindi anche nei Cantoni GUSTAVO una copertura contro il rischio di danni causati dagli elementi naturali comparabile a quella dei Cantoni aventi un’assicurazione immobiliare cantonale. Grazie all’attuale sistema di assicurazione contro i danni causati dagli elementi naturali, in Svizzera una percentuale molto elevata di edifici è assicurata contro i pericoli naturali, anche nei Cantoni ove non vige l’obbligo di assicurazione (GE, TI, AI, VS). Ciò è favorito dal fatto che le banche, quando concedono un’ipoteca, richiedono solitamente la prova di aver stipulato un’assicurazione contro i danni causati dagli elementi naturali. Ad eccezione del rischio sismico, tutti i maggiori rischi derivanti da pericoli naturali sono coperti dall’assicurazione combinata contro l’incendio e i danni causati dagli elementi naturali. Nel settore dell’assicurazione contro i danni causati dagli elementi naturali non vi sono indizi di un possibile fallimento del mercato. Ad 3: la Confederazione è competente soltanto per la legislazione di base in materia di protezione di foreste, opere idrauliche e di pianificazione del territorio (art. 77, 76 e 75 della Costituzione federale; RS 101). I Cantoni sono invece responsabili della legislazione edilizia e in materia di protezione contro i pericoli naturali (art. 2 della legge federale del 21 giugno 1991 sulla sistemazione dei corsi d’acqua; RS 721.100 e art. 19 della legge forestale del 4 ottobre 1991; RS 921.0). In particolare, allestiscono carte dei pericoli e le aggiornano periodicamente (art. 5 cpv. 1 dell’ordinanza del 2 novembre 1994 sulla sistemazione dei corsi d’acqua [OSCA; RS 721.100.1] e art. 16 cpv. 2 dell’ordinanza del 30 novembre 1992 sulle foreste [OFo; RS 921.01]). Inoltre, i Cantoni tengono conto delle regioni pericolose nei piani direttori e di utilizzazione nonché nelle loro altre attività d’incidenza territoriale (art. 6 cpv. 1 OSCA e art. 17 cpv. 1 OFo). Ad 4: la legislazione edilizia e l’inclusione delle zone esposte a pericoli naturali (regioni pericolose) nei piani direttori e di utilizzazione sono di competenza dei Cantoni e dei Comuni; la Confederazione può solo emanare raccomandazioni concernenti i pericoli naturali. Un trasferimento di competenze alla Confederazione richiederebbe una modifica della Costituzione. L’attività dello Stato è tuttavia soggetta a determinati principi, ad esempio l’obbligo di agire. Tale obbligo viene violato quando, nel delimitare le varie zone o nel concedere autorizzazioni edilizie, l’autorità comunale non tiene conto di importanti risultati forniti dalle valutazioni dei pericoli. La clausola generale di polizia obbliga inoltre le autorità cantonali e comunali a intervenire quando sussiste un pericolo per la vita e l’integrità fisica delle persone. Nelle zone segnalate in rosso nelle carte dei pericoli, la vita e l’integrità fisica delle persone all’interno degli edifici è minacciata.