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25.3863 · Interpellanza · 2025-06-20

Dipartimento delle Finanze

La dichiarazione sull’intervento è disponibile

Wortlaut

Dall’entrata in vigore della legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (RS 954.1) nel 2020, che ha introdotto una nuova forma di vigilanza sui gestori patrimoniali indipendenti da parte di organismi di vigilanza privati, sono emerse rilevanti criticità di natura sistemica. In origine, questo modello di vigilanza a due livelli era stato concepito per rafforzare la protezione degli investitori e garantire una proporzionalità adeguata alle esigenze delle piccole e medie imprese del settore. Nella pratica, tuttavia, ha causato un aumento vertiginoso dei costi di vigilanza, doppioni nell’ambito delle verifiche e una burocrazia eccessiva. In particolare, i piccoli gestori patrimoniali devono far fronte a oneri finanziari e amministrativi sproporzionati, tali da mettere a rischio la loro stessa attività. Inoltre, l’assenza di un obbligo diretto di rendiconto da parte dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) nei confronti dei gestori patrimoniali indipendenti, ad esempio per quanto riguarda i costi, provoca una mancanza di trasparenza e di mezzi di ricorso.

In questo contesto, chiedo al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:

1.Il Consiglio federale è a conoscenza del forte aumento dei costi della vigilanza esercitata dalla FINMA sul settore dei gestori patrimoniali indipendenti? I costi generali indiretti (overhead) per questo ambito di vigilanza sono passati da 1,86 milioni di franchi nel 2022 a 9,247 milioni di franchi nel 2024, pari a circa il 75 per cento dei costi complessivi della vigilanza esercitata dalla FINMA sui gestori patrimoniali indipendenti.

2. Come valuta il Consiglio federale tale evoluzione e le conseguenti sovvenzioni incrociate a carico dei gestori patrimoniali indipendenti? Quali misure intende adottare per migliorare l’efficienza dei costi nel sistema di vigilanza?

3. In che modo il Consiglio federale garantisce che le verifiche svolte dagli organismi di vigilanza privati e dalla FINMA non presentino doppioni? L’articolo 24 della legge federale del 22 giugno 2007 concernente l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (LFINMA; RS 956.1) statuisce che la verifica debba concentrarsi in particolare sui rischi e che in questo ambito vadano evitati i doppioni. Nella pratica, tuttavia, si effettuano esclusivamente verifiche multiple. Gli organismi di vigilanza privati esaminano le richieste inoltrate attraverso la Piattaforma di rilevamento e di richiesta (EHP), ma tutte quelle da loro approvate vengono comunque riesaminate dalla FINMA anche in assenza di motivi fondati, oppure trasmesse anzitempo ad essa.

4. Il Consiglio federale ritiene proporzionata ed efficiente questa doppia vigilanza?

5. Quali provvedimenti sono adottati per garantire una chiara delimitazione delle competenze, come richiesto dalla LFINMA?

Stellungnahme des Bundesrates

Con l’entrata in vigore della legge del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (LIsFi, RS 954.1) il 1° gennaio 2020, i gestori patrimoniali indipendenti e i trustee necessitano di un’autorizzazione della FINMA per l’esercizio della loro attività a titolo professionale (per presentare la domanda, agli istituti esistenti è stato concesso un periodo transitorio di tre anni). Poiché oltre la metà delle richieste di autorizzazione si è concentrata negli ultimi mesi del termine transitorio, il numero di pratiche da esaminare nel biennio 2023/2024 è stato molto elevato. A fine febbraio 2025 la FINMA aveva portato a termine il trattamento di oltre il 94 per cento delle 1699 richieste pervenute entro la fine del 2022 (cfr. comunicato stampa FINMA dell’11.3.2025; consultabile all’indirizzo www.finma.ch > Media). Dal 2023 si sono aggiunte circa 170 nuove richieste di autorizzazione e sono state presentate oltre 3400 richieste di modifica (stato: fine giugno 2025). Il numero degli istituti sottoposti a vigilanza che hanno ottenuto un’autorizzazione (gestori patrimoniali e trustee) ha registrato un forte aumento dal 2022: il 31 dicembre 2022 erano 670 (cfr. Rapporto annuale FINMA 2022, pag. 34; consultabile all’indirizzo www.finma.ch > Documentazione > Pubblicazioni della FINMA); il 31 dicembre 2023 erano 1187 (cfr. Rapporto annuale FINMA 2023, pag. 28); il 31 dicembre 2024 erano 1522 (cfr. Rapporto annuale FINMA 2024, pag. 22).Ad domanda1: i costi sostenuti dalla FINMA per l’attuazione del nuovo obbligo di autorizzazione secondo la LIsFi nel biennio 2023/2024 sono attribuibili, tra l’altro, alle seguenti tendenze: numero molto elevato di richieste di autorizzazione (oltre 1000) e di modifica (oltre 2500); numerosi casi sottoposti alla FINMA per accertamenti preliminari da parte di organismi di vigilanza; sensibile aumento del numero di istituti sottoposti alla vigilanza intensiva della FINMA nel secondo semestre del 2024 (v. risposta alle domande 3–5); attività svolte dalla FINMA per verificare l’effettiva attuazione del sistema di vigilanza da parte dei cinque organismi di vigilanza (cfr. anche i Rapporti annuali FINMA 2024, pag. 63, e 2023, pag. 70). Infine, un ulteriore fattore rilevante per il biennio 2023/2024 è rappresentato dal forte incremento del numero di istituti sottoposti a vigilanza che partecipano al finanziamento dei costi di vigilanza di questo ambito (31.12.2022: 670; 31.12.2024: 1522).Ad domanda 2: il sistema di finanziamento previsto dalla legge stabilisce che i costi della vigilanza sui mercati finanziari siano interamente a carico degli assoggettati alla vigilanza per ciascun ambito, senza alcuna forma di sovvenzione incrociata tra i diversi ambiti di vigilanza. I costi sono attribuiti ai singoli ambiti di vigilanza secondo il principio di causalità. Tuttavia, i costi generati da un ambito di vigilanza che non possono essere imputati individualmente tramite gli emolumenti sono ripartiti tra tutti i soggetti sottoposti a vigilanza in questo settore (art. 15 LFINMA). A differenza dei gestori patrimoniali indipendenti e dei trustee, gli organismi di vigilanza rientrano tra i soggetti tenuti al versamento della tassa di vigilanza (art. 15 cpv. 2 lett. e LFINMA). I costi diretti dell’ambito di vigilanza degli organismi di vigilanza si compongono dei costi di personale e di esercizio specificamente attribuibili a tale ambito. Ciò concerne le spese sostenute dalla FINMA per l’autorizzazione e la vigilanza sugli organismi di vigilanza, nonché per l’autorizzazione e l’approvazione delle modifiche, per la vigilanza intensiva e per gli eventuali procedimenti di «enforcement» avviati nei confronti degli istituti assoggettati alla vigilanza di tali organismi, nella misura in cui i costi non possano essere coperti dagli emolumenti. Il modello di vigilanza a due livelli comporta quindi costi sia per la FINMA che per gli organismi di vigilanza. Questi costi vengono trasferiti agli istituti sulla base dei regolamenti degli organismi di vigilanza. Durante la fase di costituzione di un nuovo sistema di vigilanza, è naturale che occorra chiarire obbligatoriamente questioni di principio che interessano l’intero ambito di vigilanza e che non possono essere imputate a un singolo istituto tramite emolumenti.Ad domande3–5: la LFINMA prevede un modello di vigilanza a due livelli per i gestori patrimoniali indipendenti e i trustee. In particolare, la FINMA è responsabile del rilascio dell’autorizzazione ai gestori patrimoniali indipendenti e ai trustee nonché dell’autorizzazione di mutamenti di grande importanza secondo l’articolo 8 capoverso 2 LIsFi e secondo gli articoli 10 e 22 dell’ordinanza del 6 novembre 2019 sugli istituti finanziari (OIsFi; RS 954.11). Una volta ottenuta l’autorizzazione, un organismo di vigilanza può iniziare a esercitare la vigilanza continua sui gestori patrimoniali e trustee (cfr. art. 43a cpv. 1 LFINMA). Gli organismi di vigilanza necessitano a loro volta di un’autorizzazione dalla FINMA (cfr. art. 43a cpv. 2 LFINMA). La LFINMA, la LIsFi e l’OIsFi definiscono in modo chiaro la ripartizione dei ruoli tra la FINMA e gli organismi di vigilanza. Già al momento della presentazione della richiesta di autorizzazione, gli istituti devono fornire la prova di essere sottoposti alla vigilanza di un organismo di vigilanza (cfr. art. 7 cpv. 2 LIsFi). Grazie alla Piattaforma di rilevamento e di richiesta (EHP), la FINMA ha semplificato questo processo, così come la comunicazione tra il richiedente, la FINMA e l’organismo di vigilanza. Gli istituti sono inoltre tenuti a comunicare qualsiasi mutamento sia all’organismo di vigilanza che alla FINMA. Tuttavia solo i mutamenti di grande importanza devono essere autorizzati dalla FINMA e vengono fatturati direttamente al richiedente (cfr. art. 8 cpv. 2 LIsFi e art. 10 e 22 OIsFi). La Piattaforma EHP permette di semplificare anche questa comunicazione.La FINMA e gli organismi di vigilanza coordinano le loro attività di vigilanza per evitare doppioni (cfr. art. 85 OIsFi) e, pertanto, intrattengono una stretta collaborazione. Se nel corso della vigilanza continua emergono problemi, l’organismo di vigilanza trasmette il caso alla FINMA (cfr. art. 43b cpv. 2 LFINMA). Alla fine del 2024 i casi trasmessi alla FINMA per accertamenti preliminari erano 29, in gran parte si trattava di casi gravi e complessi (cfr. Rapporto annuale FINMA 2024, pag. 24, e comunicato stampa FINMA dell’11.3.2025). In relazione a questi casi non si verificano doppioni nelle attività di vigilanza.