25.3865 · Mozione · 2025-06-20
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Fine delle discussioni della Commissione del degli Stati
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di definire percorsi di riduzione dell’uso delle PFAS per diversi settori (p. es. edilizia, agricoltura, tecnologia medica, industria dei beni di consumo). Tali percorsi dovrebbero tenere conto della gravità e della persistenza delle sostanze utilizzate, dei loro benefici concreti e della loro sostituibilità (essential use).
Inoltre, il Consiglio federale dovrebbe proporre misure settoriali specifiche per promuovere la riduzione mirata, efficace e vincolante delle PFAS.
Begründung
Le PFAS vengono definite «sostanze chimiche perenni», poiché sono estremamente stabili, non sono praticamente biodegradabili e si accumulano nell’ambiente e nel corpo di animali ed esseri umani. Gran parte di queste sostanze sono tossiche e rappresenterebbero un rischio per la salute (p. es. effetti cancerogeni, ormonali).
Le PFAS hanno tuttavia numerose proprietà positive e, nel caso di molte applicazioni, non possono o non possono ancora essere sostituite. Tuttavia, laddove possibile, queste andrebbero sostituite senza indugio con alternative sicure. In alcuni settori, come ad esempio nella tecnologia medica, non sono ancora disponibili sostanze alternative adatte. A seconda della tossicità e dei benefici, si ritiene sensato un percorso di riduzione graduale basato sul rischio.
Attraverso una regolamentazione basata su dati concreti, misurata e specifica per ogni settore, il Consiglio federale dovrebbe garantire che la Svizzera non rimanga indietro a livello internazionale nell’ambito della riduzione delle PFAS.
Antrag des Bundesrates
Respingere
Stellungnahme des Bundesrates
In linea di principio, il diritto svizzero in materia di prodotti chimici è armonizzato con quello dell’Unione europea (UE). In tal modo è possibile mantenere lo stesso livello di protezione in termini di salute umana e di ambiente e prevenire ostacoli al commercio. Il Consiglio federale non considera opportuno che la Svizzera proceda da sola, in particolare poiché gli oggetti e i preparati contenenti PFAS vengono spesso importati e i tenori di PFAS non possono essere registrati al passaggio della dogana.Il Consiglio federale intende pertanto mantenere la via intrapresa di recepire per la Svizzera i divieti armonizzati con il diritto europeo in materia di prodotti chimici. Una procedura coordinata a livello internazionale consente inoltre di aumentare l’efficacia delle misure. In proposito la Confederazione sta attualmente esaminando l’armonizzazione con il diritto europeo di diverse limitazioni supplementari per le PFAS e le loro sostanze correlate nei materiali a contatto con gli alimenti (cfr. modifica dell’ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici [ORRPChim; RS 814.81]) nel quadro del pacchetto di ordinanze in materia ambientale dell’autunno 2025). Dal momento che non è possibile differenziare le migliaia di PFAS diverse in base alla pericolosità e alla persistenza, l’UE ha optato per una loro limitazione su vasta scala. In tale contesto, si esamina, per ogni settore, quali impieghi essenziali («essential uses») possono essere esclusi dalla limitazione o beneficiare di periodi transitori più lunghi (www.echa.eu > Stampa > NEWS ARCHIVE > Highlights from June RAC and SEAC meetings > ECHA/NR/25/18).Inoltre, anche la definizione di percorsi di riduzione differenziati, specifici per settore ma coerenti per le migliaia di PFAS diverse è estremamente onerosa a livello scientifico e amministrativo come pure difficilmente praticabile. Sarebbero infine necessarie conoscenze supplementari sulle quantità impiegate nei diversi campi di applicazione, che attualmente possono essere determinate solo con un onere sproporzionato.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.