25.3891 · Postulato · 2025-06-20
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
La dichiarazione sull’intervento è disponibile
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di esaminare le possibilità giuridiche e finanziarie per sostenere maggiormente le imprese e gli imprenditori che, a causa di circostanze eccezionali (catastrofi naturali, intemperie, inondazioni, slavine, accesso impossibilitato per un lungo periodo, ecc.) sono costretti a ridurre o a sospendere temporaneamente l’attività, nonostante l’evento non li abbia coinvolti direttamente.
Begründung
I fenomeni naturali estremi – valanghe, inondazioni, slavine, ecc. – diventano sempre più frequenti e complicano l’accesso a certe regioni o infrastrutture turistiche ed economiche, sovente per lunghi periodi. Mentre le imprese direttamente danneggiate da queste catastrofi possono, in certi casi, beneficiare degli aiuti esistenti, quelle che non lamentano danni materiali ma, nondimeno, subiscono gravi perturbazioni della loro attività (p. es. impossibilità di accedere o brusco calo della clientela) spesso non ricevono un sostegno adeguato.Si pensi in particolare a esercizi commerciali, alberghi, ristoranti o altri fornitori di servizi che, pur non essendo stati coinvolti direttamente, si trovano in zone temporaneamente inaccessibili o rese poco interessanti a seguito di eventi esterni. Anche i proprietari di immobili commerciali o turistici di queste regioni si trovano spesso in situazioni di difficoltà economica, che possono andare ben oltre il periodo di crisi immediata.Queste situazioni possono avere gravi conseguenze economiche sul medio e lungo termine sia per le imprese, sia per i posti di lavoro delle regioni interessate.Occorre quindi esaminare le basi legali esistenti e le possibilità di adeguamento o di sviluppo di meccanismi specifici che consentano di sostenere le imprese in questione e i loro proprietari in caso di interruzioni straordinarie e involontarie dell’attività. Si potrebbe pensare a indennizzi mirati, alla riduzione dell’orario di lavoro o a strumenti specifici di diritto del lavoro o di politica economica.Un’analisi approfondita permetterebbe di individuare le attuali lacune e di vagliare approcci giuridici e finanziari studiati per rispondere ai casi di cui sopra all’insegna della solidarietà e della resilienza economica.
Antrag des Bundesrates
Respingere
Stellungnahme des Bundesrates
Le imprese possono essere colpite direttamente o indirettamente da catastrofi naturali e trovarsi a dover affrontare difficoltà economiche. In una situazione di questo tipo, sanno di poter contare sul sostegno della Confederazione tramite uno strumento oramai consolidato. La misura principale è l’indennità per lavoro ridotto, che consente di evitare i licenziamenti e quindi di mantenere i posti di lavoro. I sinistri causati da eventi naturali, come la frana del ghiacciaio di Blatten, sono riconosciuti come motivi validi per l’introduzione della riduzione dell’orario di lavoro. Ciò vale per le imprese toccate direttamente o indirettamente, se sono adempiuti i presupposti del diritto di cui agli articoli 31 segg. della legge sull’assicurazione contro la disoccupazione (LADI, RS 837.0) e il sinistro non può essere imputato a terze parti. Per sostenere le imprese, la LADI e l’ordinanza sull’assicurazione contro la disoccupazione (RS 837.02) autorizzano inoltre un trattamento agevolato con termini di annuncio ridotti. In linea di principio, le imprese indirettamente toccate possono quindi già avvalersi di un meccanismo di attenuazione integrale e rapidamente efficace. Per quanto riguarda le imprese che beneficiano di un prestito in corso in virtù della Nuova politica regionale (NPR) oppure presso la Società svizzera di credito alberghiero (SCA), la sospensione del versamento degli interessi e degli ammortamenti viene decisa caso per caso, e questo vale di norma anche per le imprese toccate indirettamente da una catastrofe naturale. Da menzionare anche il fatto che la Confederazione fornisce ai Cantoni un aiuto per la ricostruzione a seguito di catastrofi naturali, consentendo un rapido ripristino dell’accesso a tali imprese, ivi comprese quelle che hanno subito un danno indiretto. La Confederazione dispone di basi legali specifiche, in particolare nei settori delle opere di protezione contro i pericoli naturali (Legge federale sulla sistemazione dei corsi d’acqua, RS 721.100; Legge federale sulle foreste, RS 921.0), dell’agricoltura (Ordinanza sui miglioramenti strutturali, RS 913.1) e delle infrastrutture nazionali e cantonali (Legge federale sulle ferrovie, RS 742.101; Legge federale sulle strade nazionali, RS 725.11). Oltre a quanto appena detto, la Confederazione non dispone di competenze costituzionali in materia di gestione delle catastrofi naturali. Un indennizzo mirato delle imprese colpite in modo diretto o indiretto richiederebbe una modifica costituzionale. Possono inoltre essere sfruttati sul medio e lungo periodo gli strumenti messi a disposizione dalla Confederazione e dai Cantoni in base alle diverse politiche settoriali per uno sviluppo economico equilibrato delle varie regioni del Paese. A titolo di esempio è possibile citare gli strumenti di promozione economica della Confederazione oppure le misure di politica agricola. La Confederazione sostiene altresì l’adattamento ai cambiamenti climatici grazie a un ampio ventaglio di misure (cfr. strategia di adattamento ai cambiamenti climatici e il relativo piano d’azione). Da ultimo va sottolineato che fra i compiti di ogni imprenditore rientrano la lungimiranza e la gestione dei rischi, in particolare di quelli derivanti da catastrofi naturali. Se a tutti i rischi dovessero sopperire lo Stato o la collettività, si incoraggerebbero incentivi sbagliati e controproducenti. Una presa in carico sproporzionata dei rischi da parte dello Stato renderebbe vani gli sforzi delle imprese in materia di prevenzione. Alla luce di quanto esposto, il Consiglio federale non ritiene necessario istituire nuove misure di sostegno o adeguare le misure esistenti.
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.