25.3896 · Mozione · 2025-06-20
Dipartimento di giustizia e polizia
La dichiarazione sull’intervento è disponibile
Wortlaut
Spesso è difficile e faticoso ottenere documenti di viaggio per richiedenti l’asilo respinti. Non appena tali documenti sono disponibili, i Cantoni dovrebbero eseguire rapidamente gli allontanamenti. Tuttavia, alcuni Cantoni si rifiutano di farlo, per cui la Confederazione cessa di versare i sussidi loro spettanti. Altri Cantoni, a loro volta, mettono a disposizione più risorse di altri per eseguire gli allontanamenti disposti.
Per motivi di trasparenza nei confronti del Parlamento e della popolazione, il Consiglio federale è incaricato di elaborare una panoramica generale, una classifica dei Cantoni in materia di allontanamenti, che sarà pubblicata sotto forma di elenco nella statistica annuale della SEM.
Begründung
La Svizzera è uno Stato di diritto e i Cantoni devono eseguire le decisioni di allontanamento (art. 46 cpv. 1 LAsi). L’articolo 46 capoverso 3 LAsi precisa: «La SEM vigila sull’esecuzione e allestisce congiuntamente ai Cantoni un monitoraggio dell’esecuzione dell’allontanamento». Nel 2024 la SEM ha negato i sussidi per 42 casi, di cui 39 nel Cantone di Vaud e due nel Cantone di Svitto (cfr. tabella 13, statistica SEM sull’asilo 2024). Per poter valutare le prestazioni dei Cantoni, nella statistica annuale deve essere pubblicato un elenco che confronti la chiave di ripartizione dei Cantoni (allegato 3 «Chiave di riparto per l’attribuzione proporzionale alla popolazione» OAsi 1) e il numero degli allontanamenti eseguiti nel corso dell’anno. Questa statistica permetterà al Parlamento e alla popolazione di farsi un’idea in merito all’efficacia degli allontanamenti eseguiti. Per migliorare la statistica, i Cantoni dovranno adottare misure più efficaci per eseguire i rinvii. Sarebbe inaccettabile che gli allontanamenti disposti dalla SEM non fossero eseguiti per motivi di opportunità politica o per mancanza di mezzi delle autorità preposte all’esecuzione.
Antrag des Bundesrates
Respingere
Stellungnahme des Bundesrates
In virtù dell’articolo 46 della legge sull’asilo (LAsi; RS 142.31), spetta ai Cantoni eseguire le decisioni di allontanamento passate in giudicato. La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) li sostiene, in particolare con scambi regolari volti a garantire l’efficacia degli allontanamenti. Inoltre, vigila sull’esecuzione e una volta all’anno allestisce insieme ai Cantoni un rapporto di monitoraggio (art. 46 cpv. 3 LAsi). Il Consiglio federale non ritiene opportuno comparare direttamente il numero di attribuzioni in base alla chiave di ripartizione proporzionale alla popolazione e il numero di allontanamenti effettivamente eseguiti, come chiesto dall’autore della mozione. Questo in particolare perché le deduzioni volte a compensare le prestazioni particolari fornite da alcuni Cantoni (art. 21 cpv. 5 dell’ordinanza 1 sull’asilo; RS 142.311) non sarebbero considerate. Ai Cantoni aeroportuali o quelli in cui è ubicato un centro federale d’asilo (CFA) è infatti attribuito un numero minore di richiedenti l’asilo oggetto di una procedura ampliata (art. 27 cpv. 1bis LAsi) per tenere conto delle prestazioni che forniscono. Nel contempo, i Cantoni di ubicazione restano competenti per i richiedenti l’asilo nei confronti dei quali una decisione di allontanamento è stata emanata ed è passata in giudicato nel CFA (art. 27 cpv. 4 LAsi). Ciò si traduce in una diversificazione dei compiti nel settore dell’asilo: mentre ai Cantoni di ubicazione è attribuito, in proporzione, un numero maggiore di casi Dublino, ad altri Cantoni è attribuito un maggior numero di richiedenti provenienti dalla procedura ampliata, categoria per cui, per esperienza, l’esecuzione dell’allontanamento risulta più laboriosa. La SEM controlla continuamente come i Cantoni attuano l’esecuzione dell’allontanamento, tematizzando i casi pendenti sia in maniera specifica sia nel quadro di colloqui globali svolti con i Cantoni. Se ritiene insufficienti gli sforzi profusi da un Cantone in materia d’esecuzione, in virtù dell’articolo 89b LAsi la SEM può rinunciare a versare i contributi federali. I pertinenti dati figurano nel monitoraggio dell’esecuzione degli allontanamenti, pubblicato nella statistica sull’asilo. Per considerare in maniera corretta gli sforzi profusi dai Cantoni in materia di esecuzione degli allontanamenti, la SEM esamina costantemente la possibilità di ampliare il monitoraggio con valutazioni significative. A tal fine, intrattiene contatti con i Cantoni e associazioni cantonali, in particolare l’Associazione dei servizi cantonali di migrazione e la Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali di giustizia e polizia, discutendo gli sforzi profusi dai Cantoni. Il Consiglio federale ritiene pertanto adempiuta la richiesta della mozione.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.