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25.3905 · Postulato · 2025-06-20

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

La dichiarazione sull’intervento è disponibile

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di sottoporre al Parlamento un rapporto sulla sua strategia volta allo sfruttamento del potenziale di risparmio energetico nel settore degli impianti industriali di riscaldamento e di raffreddamento. Tale rapporto dovrà illustrare le misure di promozione accordate dalla Confederazione e dai Cantoni in questo settore e i relativi effetti. Il documento dovrà inoltre spiegare come si potrebbe disciplinare sul piano giuridico un obbligo di isolamento minimo, quali investimenti sarebbero necessari sul fronte dell’industria e quali risparmi potrebbero essere conseguiti in tal modo.

Begründung

Conformemente all’articolo 89 capoverso 3 della Costituzione federale, la Confederazione ha il compito e la competenza di emanare prescrizioni sul consumo energetico di impianti. Tuttavia, nel settore degli impianti industriali, mancano ancora prescrizioni vincolanti che mirano all’efficienza energetica. Nell’articolo 44 della legge federale sull’energia (LEne), la Confederazione disciplina il settore degli «impianti prodotti in serie», dal quale sono esclusi gli impianti industriali.

Gli investimenti nell’isolamento tecnico vengono ammortizzati nel breve periodo, poiché negli impianti industriali le temperature sono molto elevate o molto basse. Grazie all’isolamento, le imprese industriali possono abbassare notevolmente i costi energetici, ridurre le emissioni e raggiungere con maggiore facilità gli obiettivi climatici.

L’isolamento di impianti industriali rientra quindi tra le soluzioni a portata di mano («low hanging fruits») sulla via del raggiungimento degli obiettivi climatici; il relativo potenziale è enorme. L’Ufficio federale dell’energia (UFE) stima che vi siano circa 800 aziende a elevato consumo energetico con un potenziale tuttora inutilizzato (https://www.news.admin.ch/it/nsb?id=102692). Purtroppo, lo strumento di analisi della Confederazione «Pinch» non contempla l’isolamento tra le possibili misure. Come si evince dalla risposta del Consiglio federale all’intervento 24.4646 | Efficienza energetica nell’industria, l’isolamento non è stato raccomandato in nessun caso. Ciò si traduce in una perdita di energia preziosa lungo il percorso fino all’impianto di produzione (e, a seconda dei casi, anche nell’impianto stesso).

Tutto ciò dimostra la necessità di una soluzione nella LEne, nel senso di una base legale per un obbligo di isolamento minimo.

Il rapporto chiesto dall’autore del postulato dovrà fornire le basi per un dibattito politico su un obbligo di isolamento minimo nel settore dell’industria. Anche in presenza di un tale obbligo, sarà ovviamente possibile continuare ad attuare misure volontarie dell’industria di più ampio respiro.

Antrag des Bundesrates

Respingere

Stellungnahme des Bundesrates

Conformemente all’articolo 89 capoverso 4 della Costituzione (Cost.; RS 101), le misure concernenti il consumo di energia negli edifici competono ai Cantoni; la competenza legislativa della Confederazione in questo ambito è limitata alla definizione dei principi. Nel suo parere all'interpellanza 24.4646 Schaffner «Efficienza energetica nell’industria», il Consiglio federale ha già ricordato che tale ripartizione delle competenze si applica anche nel settore dell’isolamento e del recupero del calore. Sulla base delle spiegazioni fornite nell’interpellanza 24.4646 Schaffner e dei seguenti punti, il Consiglio federale giunge alla conclusione che non sussiste alcuna necessità materiale per una regolamentazione a livello federale; non è quindi necessario esaminare in modo più approfondito la questione della ripartizione delle competenze nel contesto del presente intervento. Di fatto, malgrado l’assenza di una specifica legislazione federale in questo settore, le imprese hanno già sfruttato gran parte del potenziale di efficienza energetica esistente in questo ambito (isolamento delle condotte). Prima di tutto, l’industria è soggetta agli obblighi dell’ordinanza sulla prevenzione degli infortuni (OPI; RS 832.30), che prevede l’obbligo di isolare tutte le condotte termiche a partire da 60 gradi Celsius; tale obbligo viene attuato nella pratica applicando la vigente norma SN EN ISO 13732-1. Tale obbligo previsto dal diritto del lavoro comporta, come effetto secondario, un notevole risparmio energetico. In secondo luogo, alcuni settori, in particolare quello chimico e farmaceutico, hanno adottato volontariamente norme in materia di isolamento, la cui applicazione ha consentito di sfruttare il potenziale di efficienza energetica esistente. Infine, grazie alle numerose convenzioni sugli obiettivi stipulate a livello federale e cantonale conformemente alla legge sull’energia (RS 730.0), alla legge sul CO2 (RS 641.71) e alle prescrizioni cantonali relative ai grandi consumatori, molte misure (d’isolamento delle condotte) sono già state attuate. Per concludere si ricorda che entro la fine del 2027 è prevista l’adozione della strategia per l’efficienza energetica, nell’ambito della quale verrà stilato un bilancio dello stato dell’isolamento nel settore industriale. Per questi motivi e in considerazione dei lavori e delle misure già atto, il Consiglio federale non ritiene necessario un rapporto supplementare.

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.