Integrazione più vincolante dei familiari giunti in Svizzera nell’ambito del ricongiungimento familiare
25.3921 · Postulato · 2025-06-20
Dipartimento di giustizia e polizia
La dichiarazione sull’intervento è disponibile
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di esaminare, in collaborazione con i Cantoni, le possibilità di migliorare l’integrazione dei coniugi e dei figli giunti in Svizzera nel quadro del ricongiungimento familiare, considerando tutte le forme di ricongiungimento previste nella legge sull’asilo e nella legge federale sugli stranieri e la loro integrazione.
Begründung
Un rapporto dovrà analizzare le sfide a cui sono confrontati tutti i familiari che giungono in Svizzera nell’ambito del ricongiungimento familiare, indicare i possibili approcci integrativi confrontando le migliori prassi e illustrare possibili opzioni d’intervento.
Ad eccezione dei familiari di rifugiati riconosciuti, che sono inclusi nella qualità di rifugiato, le persone giunte in Svizzera nel quadro del ricongiungimento familiare non sono comprese nell’Agenda Integrazione. L’integrazione dei familiari delle persone ammesse provvisoriamente o di quelle immigrate nel quadro della libera circolazione, tra cui figurano anche i cosiddetti expat, dipende dalle possibilità, dalle risorse e dalle offerte disponibili nel Comune di domicilio. A molte di queste persone è quindi precluso l’accesso a corsi di lingua o alla consulenza in materia di formazione e formazione continua.
Un’integrazione riuscita inizia il giorno dell’entrata nel Paese. Mentre i figli in età scolastica hanno spesso accesso a corsi di lingua e integrazione, ciò non vale per il coniuge e i figli di età superiore. In merito alla situazione dei giovani e dei giovani adulti è già stato pubblicato uno studio che ha analizzato la situazione, evidenziando un’importante necessità d’intervento[1]. Per i coniugi, in particolare per le mogli, attualmente non è disponibile un’analisi della situazione né un approccio integrativo specifico al genere e all’età. Inoltre, non è chiaro in che misura i rifugiati riconosciuti beneficino effettivamente delle misure d’integrazione e quali ostacoli esistano.
Una soluzione integrativa più vincolante costituirebbe la variante migliore e più sostenibile per tutte le parti coinvolte: per le persone interessate, che possono orientarsi in maniera autonoma in Svizzera e partecipare maggiormente alla vita sociale, per l’economia, che può attingere più facilmente a un nuovo potenziale di manodopera interna, e non da ultimo anche per la convivenza sociale.
[1] https://www.iiz.ch/it/temi/giovani-e-giovani-adulti-giunti-in-svizzera-dopo-la-scuola-dellobbligo-34
Antrag des Bundesrates
Respingere
Stellungnahme des Bundesrates
Ad eccezione delle persone che raggiungono un rifugiato riconosciuto o un cittadino svizzero, l’ammissione in Svizzera del coniuge o dei figli minorenni non coniugati nel quadro del ricongiungimento familiare è in genere legata al rispetto dei criteri d’integrazione definiti nell’articolo 58a della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI; RS 142.20). Ad esempio, il ricongiungimento familiare è possibile solo se non sussiste alcuna dipendenza dall’aiuto sociale. Le persone entrate in Svizzera nell’ambito del ricongiungimento familiare fanno parte del potenziale di manodopera residente conformemente all’articolo 21a LStrI. La loro integrazione nella società è importante sia per loro stesse che per la Svizzera. Il 15 marzo 2024 il Consiglio federale ha adottato un rapporto sulla promozione del potenziale di manodopera residente, in cui ha esaminato in particolare se le misure esistenti in materia di promozione e sfruttamento del potenziale di manodopera residente sono sufficienti. Ha confermato la necessità di adottare misure mirate per le persone giunte in Svizzera nel quadro del ricongiungimento familiare, in particolare per le donne. Fondandosi sui risultati del suddetto rapporto, il 29 gennaio 2025 il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), nell’ambito delle misure di accompagnamento all’iniziativa popolare «No a una Svizzera da 10 milioni!», di avviare un programma pilota (2026-2028) volto a migliorare l’integrazione delle persone giunte nel quadro del ricongiungimento familiare che hanno conseguito nel Paese d’origine un diploma equivalente a quello di livello secondario II o superiore. Questo programma pilota integra il programma federale «Pretirocinio d’integrazione» (PTI), attuato dal 2018 e destinato a persone senza formazione post-obbligatoria, comprese quelle giunte nell’ambito del ricongiungimento familiare. Per il momento limitato al periodo 2026-2028, il programma pilota sarà attuato coinvolgendo le parti sociali e i Cantoni. Il 25 giugno 2025 il Consiglio federale ha inoltre incaricato il DFGP di presentare entro fine gennaio 2026 un avamprogetto volto a introdurre un obbligo di notificare le persone immigrate nel quadro del ricongiungimento familiare che necessitano di consulenza. Si intende obbligare gli uffici cantonali della migrazione e gli uffici comunali del controllo abitanti a segnalare queste persone all’orientamento professionale, universitario e di carriera (OPUC) in modo da migliorare la loro integrazione professionale (escluse le persone del settore dell’asilo). Dal 2019 l’integrazione delle persone ammesse provvisoriamente e dei rifugiati riconosciuti è retta dalle prescrizioni dell’Agenda Integrazione Svizzera (www.sem.admin.ch > Integrazione & naturalizzazione > Promozione dell’integrazione > Programmi d’integrazione cantonali e Agenda Integrazione > Agenda Integrazione Svizzera), applicabili anche alle persone immigrate nel quadro del ricongiungimento familiare. Il 16 giugno 2025 il Consiglio degli Stati ha trasmesso al Consiglio federale il postulato Z’Graggen 25.3129 «Rendere più vincolanti le misure d'integrazione per i rifugiati», che chiede di impostare in maniera più vincolante l’integrazione, soprattutto dei rifugiati donne e giovani adulti. Il rapporto in adempimento del postulato esaminerà anche come migliorare l’integrazione dei rifugiati giunti nel quadro del ricongiungimento familiare. Tenuto conto del diritto vigente, delle misure avviate e del rapporto sulla promozione del potenziale di manodopera residente, il Consiglio federale ritiene già adempiuta la richiesta del postulato.
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.