Lexipedia

25.3929 · Mozione · 2025-06-20

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

La dichiarazione sull’intervento è disponibile

Wortlaut

Sulla base dell’articolo 30 della legge sulla protezione dell’ambiente (LPAmb), il Consiglio federale è incaricato di creare le basi legali necessarie per vietare la messa in commercio di prodotti monouso di plastica a vita breve, in particolare dei sacchetti di plastica monouso. L’obiettivo è limitare in modo efficace le immissioni di microplastiche nell’ambiente e nell’organismo umano ed evitare di fare un passo indietro sulla riduzione volontaria nel commercio al dettaglio.

Begründung

Il consumo di plastica monouso rappresenta un grave problema per l’ambiente. È dimostrato che le microplastiche si trovano ormai nel suolo, nell’aria, nelle acque e addirittura nel sangue umano, nel latte materno e nel cervello. Secondo il «Plastic Waste Makers Index», la Svizzera è uno dei primi Paesi al mondo per consumo pro capite di imballaggi di plastica monouso.

Gli accordi settoriali per la riduzione dei sacchetti di plastica nel commercio al dettaglio finora in vigore si sono dimostrati straordinariamente efficaci: tra il 2016 e il 2023 il numero di sacchetti di plastica monouso distribuiti alle casse è calato dell’88 per cento circa. Adesso si rischia che questi progressi vadano persi: l’associazione di commercio al dettaglio Swiss Retail Federation, infatti, ha annunciato il suo ritiro dall’accordo esistente, eliminando così un importante pilastro della strategia di riduzione volontaria adottata finora.

Al contempo aumentano i dubbi legati all’efficacia delle misure volontarie, dal momento che le statistiche presentate finora si basano su autodichiarazioni non verificabili dei commercianti. Anche Coop e Migros, le maggiori aziende di vendita al dettaglio della Svizzera, sono critiche nei confronti del ritiro annunciato e intendono attenersi all’accordo.

Secondo l’articolo 30 LPAmb, il Consiglio federale può limitare o vietare la messa in commercio di beni di consumo a vita breve se il loro smaltimento causa particolari problemi, una condizione che sacchetti di plastica monouso e prodotti simili soddisfano ampiamente.

Antrag des Bundesrates

Respingere

Stellungnahme des Bundesrates

I due accordi settoriali, stipulati rispettivamente nel 2016 e nel 2019, hanno avuto come risultato un calo netto del consumo di sacchetti e di sporte di plastica nel commercio al dettaglio. Secondo l’ultimo rapporto del commercio al dettaglio per il 2024, con l’introduzione dell’obbligo di pagamento, il consumo di sacchetti di plastica monouso è diminuito dell’88 per cento e quello delle sporte di plastica del 65 per cento, e da anni rimane stabile a questi livelli. Gli accordi settoriali volontari mostrano come anche con misure meno rigide dei divieti si riescano a ottenere buoni risultati. Nel suo comunicato stampa del 30 giugno 2025, l’organizzazione del commercio al dettaglio Swiss Retail Federation (SRF) scrive che l’obbligo di pagamento per i sacchetti di plastica monouso e per le sporte di plastica verrà mantenuto. Pertanto, al momento il Consiglio federale non ritiene necessario intervenire. Qualora dovesse verificarsi nuovamente un aumento del consumo di questi prodotti monouso a vita breve, si potrebbe valutare di vietarne la messa in commercio sulla base dell’articolo 30a della legge sulla protezione dell’ambiente (LPAmb; RS 814.01). Il Consiglio federale si impegna costantemente a favore di un miglioramento delle condizioni quadro per la riduzione dell’inquinamento da plastica dell’ambiente in Svizzera, per esempio con la revisione totale dell’ordinanza sugli imballaggi per bevande (OIB; RS 814.621), attualmente in fase di consultazione. Quest’ultima prevede, tra l’altro, linee guida per una raccolta e il riciclaggio su tutto il territorio nazionale degli imballaggi monouso di plastica e dei cartoni per bevande.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.