25.3944 · Mozione · 2025-06-26
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di definire una regolamentazione quadro applicabile al suicidio assistito, disciplinando in particolare:
le condizioni da soddisfare affinché una persona intenzionata a porre fine alla propria vita possa ricevere assistenza e accompagnamento nel percorso;
la procedura da seguire per accertare in modo inequivocabile la volontà della persona interessata di porre fine alla propria vita;
le modalità di vigilanza atte a garantire il rispetto degli obblighi legali di diligenza.
Motivazione:
In Svizzera vige un modello liberale in materia di regolamentazione dell’assistenza al suicidio. L’articolo 115 del Codice penale vieta il suicidio assistito unicamente se l’assistenza è mossa da motivi egoistici.
Oltre all’articolo citato, non vi sono altre basi legali pertinenti. Inoltre, nel 2021 e nel 2024, il Tribunale federale ha escluso l’applicabilità della legislazione sugli agenti terapeutici e di quella sugli stupefacenti al suicidio assistito; ha altresì stabilito che le direttive dell’Accademia svizzera delle scienze mediche non hanno valore giuridico vincolante.
Negli ultimi anni, tuttavia, il dibattito sul suicidio assistito si è intensificato: il numero di suicidi assistiti in Svizzera è aumentato, così come quello delle organizzazioni attive in questo ambito. Si osserva inoltre una quota maggiore di donne rispetto agli uomini che scelgono questa via. Sebbene manchino cifre accurate al riguardo, tale tendenza potrebbe compromettere l’equilibrio del modello svizzero, tradizionalmente improntato alla prudenza.
L’obiettivo della presente mozione non è quello di inasprire i requisiti e le condizioni applicabili, bensì di creare chiarezza giuridica e tutelare i diritti e gli interessi di tutte le parti coinvolte.
Antrag des Bundesrates
Respingere
Stellungnahme des Bundesrates
Il Consiglio federale riconosce che quello dell’assistenza al suicidio è un tema eticamente e socialmente delicato, che va trattato con la dovuta sensibilità. Come ha recentemente sottolineato nelle sue risposte alle interpellanze Hässig Patrick 24.4217 «Assistenza al suicidio. Quale approccio adottare in una società liberale?» e Jost 24.4609 «Suicidio assistito per persone in salute. È tempo di modificare la legislazione?», è tuttavia dell’avviso che il quadro normativo del suicidio assistito sia già sufficientemente chiaro e non sia necessario intervenire ulteriormente sul piano legislativo. La Confederazione ha già emanato numerose disposizioni sul suicidio assistito in virtù delle sue competenze nell’ambito del diritto penale (art. 123 Cost.), del diritto civile (art. 122 Cost.), del diritto in materia di agenti terapeutici, stupefacenti e sostanze chimiche e di oggetti che possono mettere in pericolo la salute (art. 118 cpv. 2 lett. a Cost.), nonché in materia di regolamentazione delle professioni mediche (art. 117a cpv. 2 lett. a Cost.) e dell’attività economica privata (art. 95 cpv. 1 Cost.). L’ammissibilità di ulteriori regolamentazioni sotto forma di legge quadro andrebbe innanzitutto valutata alla luce delle limitate competenze legislative della Confederazione (art. 3 e 42 Cost.). In particolare, si dovrebbe chiarire in modo preciso quali contenuti potrebbe contemplare la regolamentazione quadro richiesta e come completare il diritto federale vigente. La Confederazione non dispone di per sé di alcuna competenza per emanare una regolamentazione generale delle organizzazioni di assistenza al suicidio senza scopo di lucro e delle loro attività, compresa la vigilanza su di esse. Di norma anche il disciplinamento del suicidio assistito nei sistemi sanitari e negli ospedali compete i Cantoni. Per quanto riguarda la giurisprudenza citata nella motivazione, occorre sottolineare che il Tribunale non ha escluso in termini assoluti l’applicabilità del diritto in materia di agenti terapeutici e di stupefacenti né la forza vincolante delle direttive dell’Accademia svizzera delle scienze mediche (ASSM). Piuttosto, doveva soltanto verificare se, ai sensi della legge sugli agenti terapeutici (RS 812.21) o della legge sugli stupefacenti (RS 812.121), un medico è punibile se prescrive del pentobarbitale sodico (NaP) a una persona in salute, e ha negato tale possibilità (decisioni 6B_646/2020 e 6B_393/2023). A tal proposito, il Tribunale federale ha chiarito che i medici non possono dispensare liberamente il NaP a persone in salute e che, in caso di infrazioni, possono essere ritenuti responsabili dal punto di vista civile e amministrativo. Inoltre, ha sottolineato che le autorità di vigilanza cantonali valutano gli obblighi professionali sulla base delle direttive dell’ASSM e che, in caso di violazione degli stessi, sono previste sanzioni che possono arrivare fino al divieto definitivo di esercizio della professione in tutti gli ambiti d’attività. Le basi legali necessarie a tal fine sono costituite dalla legge sulle professioni mediche (RS 811.11) e dalle leggi sanitarie cantonali. Il Tribunale federale ha anche fatto riferimento alle sanzioni previste in caso di violazione del codice deontologico della FMH (www.fmh.ch > Sulla FMH > Statuto e altri regolamenti > Codice deontologico), che include le direttive dell’ASSM «Come confrontarsi con il fine vita e il decesso» (www.samw.ch > Richtlinien auf Italienisch), considerate vincolanti dal punto di vista deontologico. I Cantoni di Ginevra, Vaud, Neuchâtel e Vallese hanno emanato leggi che disciplinano, in particolare, l’accesso al suicidio assistito nelle istituzioni pubbliche. Tali leggi prevedono requisiti materiali, procedure e obblighi di diligenza conformi alle direttive dell’ASSM e contengono precisazioni per l’attuazione nelle istituzioni. Nel Cantone di Zurigo, le case per anziani e di cura pubbliche sono tenute a tollerare il suicidio assistito; ciò non è il caso, per esempio, in ospedali, istituti psichiatrici o carceri. Altri Cantoni rinunciano consapevolmente a emanare disposizioni proprie. Infine, il numero delle organizzazioni di assistenza al suicidio in Svizzera non sta aumentando in modo significativo e una regolamentazione quadro non avrebbe praticamente alcun effetto sull’aumento dei suicidi assistiti e sul numero più elevato di donne che fanno ricorso a questa pratica, entrambi riconducibili soprattutto a fattori demografici e socioculturali. Il suicidio assistito è perlopiù richiesto da persone anziane con malattie incurabili; le donne risultano sovrarappresentate a causa, tra le altre cose, della maggiore aspettativa di vita (2023: 693 uomini con un’età media di 78 anni e 1036 donne con un’età media di 80 anni; Statistica delle cause di morte 2023 dell’Ufficio federale di statistica [UST] incentrata sul suicidio assistito per sesso ed età 2003–2023). Il cambiamento demografico potrebbe far aumentare il numero di casi, perché entro il 2050 il numero di ultraottantenni salirà di oltre il doppio e i decessi annui cresceranno di quasi il 50 per cento (scenario di riferimento dell’UST, Scenari dell’evoluzione della popolazione per la Svizzera e per i Cantoni 2020–2050). Per contro, i suicidi non assistiti sono commessi perlopiù da uomini in età giovane e media (2023: 721 uomini e 274 donne, di cui quasi la metà sotto i 55 anni; Statistica tascabile 2025 dell’UST, Suicidio assistito e suicidio secondo l’età, periodo 2019–2023). In considerazione delle limitate competenze legislative della Confederazione (art. 3 e 42 Cost.), il Consiglio federale si riserva il diritto, qualora la prima Camera accogliesse la presente mozione, di proporre alla seconda Camera una modifica dell’incarico. Secondo il Consiglio federale, prima di avviare un progetto legislativo, la Confederazione dovrebbe essere incaricata di verificare l’ammissibilità dei punti normativi richiesti e di presentare un rapporto al riguardo. Se del caso, proporrebbe quindi di modificare l’incarico della mozione come segue: «Il Consiglio federale è incaricato di valutare in un rapporto la possibilità di una regolamentazione quadro da parte della Confederazione applicabile al suicidio assistito, esaminando in particolare:le condizioni da soddisfare affinché una persona intenzionata a porre fine alla propria vita possa ricevere assistenza e accompagnamento nel percorso;la procedura da seguire per accertare in modo inequivocabile la volontà della persona interessata di porre fine alla propria vita;le modalità di vigilanza atte a garantire il rispetto degli obblighi legali di diligenza.»
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.